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cassa integrazione ordinaria d’emergenza coronavirus Covid 19 come funziona
Vediamo come funzione la Cassa integrazione covid 19. I datori di lavoro che a seguito della emergenza Coronavirus sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, causale “ Covid -19 nazionale ”, per i periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020, con una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.
Entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva deve essere effettuata, in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con un sindacato aderente al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
L’assegno ordinario, per lo stesso periodo sopra indicato, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Dowload messaggio Inps numero 1321 del 23-03-2020
Tutte le istruzioni dall’Inps download della circolare numero 45 del 25-03-2020
Quali le categorie interessate?
Le categorie di datori di lavoro interessati sono le aziende che occupano più di 5 dipendenti in settori cui non si applica la normativa in tema di integrazione salariale.
Sia per la Cassa Integrazione Guadagni che per il Fondo di Integrazione Salariale gli importi spettanti sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, con i seguenti massimali:
- per retribuzioni lorde fino ad € 2159,48 (comprese mensilità aggiuntive), l’indennità massima spettante è di € 939,98;
- per importi superiori l’indennità massima spettante è di € 1129,66;
Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate nel limite degli importi di spesa stanziati.
Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro privati a cui non si applicano le tutele previste nel punto precedente, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Per le aziende deve essere concluso, anche in via telematica, accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti sono concessi dalle Regioni con decreto da trasmettere all’INPS.
La domanda è retroattiva
La domanda è retroattiva, ovvero può essere presentata per periodi (di sospensione o riduzione dell’attività, ndr) decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane in base al Dl 18. e. Nel presentare la domanda, l’Inps asserisce che le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa e nemmeno debbono dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Per questo motivo, l’impresa non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda una relazione tecnica, ma solamente l’elenco dei lavoratori beneficiari.
I termini di presentazione
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La richiesta della cassa integrazione può essere presentata anche se l’impresa ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale «Emergenza COVID-19 nazionale», infatti, prevale sulla precedente autorizzazione o sulla eventuale precedente domanda non ancora definita.
In pratica tutte le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla nuova Cigo, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la Cigo richiesta in via diretta. Le aziende invece che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della Cigo, la cassa integrazione in deroga.
Come effettuare la domanda
La presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 vanno effettuate all’Inps e sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi
di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
Altra specificazione da fare è il fatto che non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Inoltre non si terrà conto dei seguenti limiti:
- a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- c) limite di 1/3 delle ore lavorabili. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
Infine ?non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
Download modello Inps Sr41 editabile
Erogazione della prestazione
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, ( fornendo quindi direttamente un IBAN) senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.