La deducibilità dei costi auto
La deducibilità dei costi auto
I costi sostenuti per l’ autovettura rappresentano indubbiamente i maggiori indiziati nei casi di accertamento e nella deducibilità nonché oggetto di riprese fiscali nei bilanci di aziende e imprese individuali; sono quelli presi sempre sotto esame e demonizzati. Cerchiamo quindi di fare chiarezza con un articolo di facile e veloce consultazione, che speriamo faccia meglio comprendere le percentuali di deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA sull’acquisto e la gestione delle auto (automobili, autovetture o autoveicoli per il trasporto di persone) a seconda nello specifico campo di attività della vostra azienda.
Partiamo dalla normativa attualmente in vigore derivata dalla legge di Stabilita’ per il 2013, che ha modificato l’art. 164 comma 1 del Tuir, prevedendo la riduzione della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (ovvero auto non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti) in questi modi:
- autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti: per questi la percentuale di deducibilità del costo è pari al 20% (da applicare fino ad un costo massimo fiscalmente riconosciuto pari ad euro 18.075,99);
- autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti per i quali la percentuale di deducibilità del costo è pari al 70%;
- agenti e rappresentanti di commercio; per loro rimane tutto invariato ovvero 80% il costo annuo fiscalmente riconosciuto e euro 25.822,84 euro il massimale di costo per l’acquisto dell’auto.
A questo punto è necessario capire l’inquadramento dellla specifica attività esercitata che può sussistere in:
- autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente o all’amministratore.
- un agente o un rappresentante di commercio.
- azienda che fa un uso dell’auto non esclusivamente strumentale all’attività;
- azienda che per la specifica attività che svolge ( es taxi autonoleggio, autotrasporto, scuole guida, pompe funebri etc ) fa un uso dell’auto esclusivamente strumentale all’attività;
- Esercente Arti o Professioni ( Professionista lavoratore autonomo in possesso di partita Iva che sia o meno iscritto a un albo professionale) ;
Ma quali sono i costi da considerare per la detraibilità che deve essere vista con due concetti differenti ovvero quello relativo alla deducibilità del costo e quello relativo alla detraibilità dell’IVA.
Prima di addentrarci nella lettura di una tabella esemplificativa e di veloce consultazione delle specifiche percentuali di detrazione e deducibilità analizziamo con cura quali sono i costi da considerare e che coinvolgono il panorama delle autovetture:
- ammortamento del costo d’acquisto ( costituito dalla ripartizione negli anni del costo ivi inclusa la parte dell’IVA non detratta);
- canoni di leasing ( inclusa IVA non detratta);
- spese di locazione e di noleggio ordinario o a lungo termine;
- carburanti e lubrificanti ( da schede carburante);
- assicurazione ( il costo di competenza dell’anno valevole solo per il costo);
- spese di manutenzione e riparazione;
- spese di custodia (locazione di autorimesse, parcheggi etc ).
Percentuali di deducibilità e detrazione:
Tipologia | detraibilità Iva | deducibilità costo |
Professionisti /Artisti | ||
Acquisto | 40% | 20% |
Leasing | 40% | 20% |
Noleggio | 40% | 20% |
Aziende con uso auto strumentale attività | ||
Acquisto | 100% | 100% |
Leasing | 100% | 100% |
Noleggio | 100% | 100% |
Aziende con uso auto non strumentale | ||
Acquisto | 40% | 20% |
Leasing | 40% | 20% |
Noleggio | 40% | 20% |
Agenti e Rappresentanti | ||
Acquisto | 100% | 80% |
Leasing | 100% | 80% |
Noleggio | 100% | 80% |
auto in uso Promiscuo | ||
addebito busta paga | ||
Acquisto | 40% | 70% |
Leasing | 40% | 70% |
Noleggio | 40% | 70% |
Addebito con fattura | ||
Acquisto | 100% | 70% |
Leasing | 100% | 70% |
Noleggio | 100% | 70% |
ATTENZIONE: l’utilizzo dell’auto come bene strumentale per l’impresa viene inteso quello senza il quale l’attività di impresa non può essere esercitata; è il caso ad esempio del tassista o delle pompe funebri e di altre tipologie per cui bisogna fare estrema attenzione ad individuare nel modo corretto la situazione specifica caso per caso.
Mentre per le auto acquisite con contratti di leasing si ricorda che, con l’art. 4-bis del D.L. n. 16/2012 è stata eliminata, per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, la “durata minima del contratto”, rimanendo la deducibilità del costo parametrata a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, attualmente fissati dal D.M. del 31 dicembre 1988.
Infine analizziamo in maniera più approfondita il concetto dell’ auto data in uso promiscuo ai dipendenti che dobbiamo intendere come un uso concesso per la maggior parte del periodo di imposta ovvero metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso. L’ uso deve essere comprovato da un documento specifico come ad esempio inserito nel contratto di lavoro del dipendente stesso oppure da lettera raccomandata al verificarsi di un tale evento che ne leggittimi l’uso stesso (esempio acquisizione di un cliente dove il dipendente dovrà andare a lavorare in sede) o altra tipologia. Nel caso di veicoli acquistati o ceduti nel corso del periodo di imposta l’uso al dipendente deve risultare per la maggior parte del periodo di possesso. Ai fini del computo del periodo non è necessario che tale uso sia avvenuto in via continuativa, né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente. Poiché l’uso concesso al dipendente costituisce un compenso in natura, al dipendente beneficiario dovrà essere attribuito un fringe benefit in busta paga. Ai fini della deducibilità dovranno quindi sussistere due prerequisiti:
- assegnazione, per la maggior parte del periodo di imposta, del veicolo al dipendente;
- attribuzione in busta paga di un fringe benefit pari al 30% del costo del veicolo in uso, come da tariffe ACI, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui.
Se non sono soddisfatti i predetti requisiti valgono le regole generali di deducibilità per i veicoli a uso esclusivo aziendale non strumentali (vedi tabella).
ACQUISTO AUTO:
esercenti Arti e professioni
per le autovetture costo deducibile fino ad € 18.075,99, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
per i motocicli costo deducibile fino ad € 4.131,66, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità; si definiscono motocicli i veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata superiore a 50 cm3 o capacità di sviluppare una velocità oltre i 45 km/h. Quando non superano tutti e due i limiti sopra citati sono considerati ciclomotori.
per i ciclomotori costo deducibile fino ad € 2.065,83, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
LEASING:
per le autovetture deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 18.075,99 con ragguaglio annuo;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;
per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo;
NOLEGGIO:
per le autovetture deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.
Agenti e Rappresentanti di commercio
I seguenti limiti sono invece validi per un Agente o un Rappresentante di commercio:
ACQUISTO:
per le autovetture costo deducibile fino ad € 25.822,84, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
per i motocicli (sopra definiti) costo deducibile fino ad € 4.131,66, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
per i ciclomotori (sopra definiti) costo deducibile fino ad € 2.065,83, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
LEASING: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 25.822,84 con ragguaglio annuo;
per le autovetture deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 25.822,84 con ragguaglio annuo;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;
per i ciclomotori deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo;
NOLEGGIO:
per le autovetture deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.
Autovettura concessa ai dipendenti in “Fringe benefit”
Le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (per la maggior parte del periodo d’imposta) non sono invece soggette al limite massimo di deducibilità di € 3.615,20 annui. Se però l’autovettura viene assegnata ad un amministratore o a più amministratori queste non rientrano tra le “auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti”.