fatture emesse alle associazioni: ASD e SSD Locazioni a canone agevolato
La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) ha introdotto una significativa novità per le fatture emesse alle associazioni e alle associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 60, infatti, ampliando l’articolo 11 del Dpr 296/2005 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), ha esteso alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.
Le Asd o SSD interessate al conseguimento della concessione o locazione a canone agevolato debbono però a presentare apposita domanda alla competente filiale dell’Agenzia del Demanio
Attività sportiva dilettantistica: |la fiscalità delle associazioni – 15
Il Dpr 296/2005 disciplina il procedimento per l’affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, destinati a uso diverso da quello abitativo e:
non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto e attuale
non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 1 a 10 dell’articolo 19 della legge n. 448/1998
non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto legge n. 351/2001
che non sono oggetto delle procedure di cui al decreto legge n. 63/2002
non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge n. 662/1996.
L’articolo 9 del Dpr in esame, collocato all’inizio del Capo II (Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato), stabilisce, in particolare, che, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione a canone agevolato a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, gli immobili sopra ricordati, nonché gli edifici
scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere.
Il successivo articolo 11 individua specificamente i soggetti beneficiari della disposizione di favore.
Il comma 60 della legge di stabilità 2016 è intervenuto proprio su tale ultima disposizione, allargando la platea dei soggetti destinatari della norma agevolativa, includendovi anche le associazioni sportive dilettantistiche.
Nella sua rinnovata formulazione, quindi, l’articolo 11 Dpr 296/2005 stabilisce che i beni immobili sopra ricordati possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità d’interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione
gli enti parco nazionali
la Croce rossa italiana
le Onlus
le associazioni di promozione sociale
le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del ministero degli Affari esteri
le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d’arma, che perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell’ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, che svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale e che utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l’ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività
le associazioni sportive dilettantistiche che:
non hanno fini di lucro
sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti (vale a dire che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni che, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del Dl 136/2004, è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni dilettantistiche)
svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
A partire dal 1° gennaio 2016, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti sopra richiamati, potranno ottenere in concessione o in locazione a canone agevolato beni immobili dello Stato, in tal modo partecipando al più ampio obiettivo di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici e beneficiando della possibilità di versare un canone ridotto.
Attesa la numerosità degli enti sportivi dilettantistici operanti sul territorio nazionale, è possibile ipotizzare che, qualora gli stessi colgano l’occasione loro offerta, diversi immobili pubblici potranno essere recuperati e utilizzati per le attività delle associazioni.
Il legislatore, quindi, offre alle associazioni sportive un ulteriore strumento di favore, confermando la costante attenzione verso il mondo dello sport dilettantistico.
L’articolo 12 del Dpr 296/2005 stabilisce che le concessioni e le locazioni a canone agevolato sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al 10% e non superiore al 50% di quello determinato dai competenti uffici dell’Agenzia del Demanio sulla base dei valori in comune commercio.
L’effettiva determinazione del canone, rimessa a un’apposita commissione istituita presso la direzione generale dell’Agenzia del Demanio, deve essere operata sulla base di criteri che tengano conto:
dell’ubicazione e consistenza dell’immobile
dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell’impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario
della durata della concessione o locazione
delle particolari iniziative progettuali di promozione dell’immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri.
Ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 296/2005, la durata delle concessioni o locazioni a canone agevolato è fissata in sei anni. Quando l’Agenzia del Demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l’opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni.
Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell’ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.
Il successivo articolo 15 ribadisce che sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.
Le associazioni interessate al conseguimento della concessione o locazione a canone agevolato sono tenute, a norma dell’articolo 20 del Dpr 296/2005, a presentare apposita domanda alla competente filiale dell’Agenzia del Demanio.
Nella domanda devono essere indicati:
i dati identificativi dell’associazione
i dati identificativi dell’immobile
l’oggetto dell’attività da svolgere
le finalità di utilizzo
l’autorizzazione del competente organo dell’associazione richiedente che garantisca la disponibilità delle risorse finanziarie.