cassazione 21024 condominio e bed and breakfast ottobre 2016
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- Data di Pubblicazione 6 Novembre 2016
- Ultimo aggiornamento 6 Novembre 2016
cassazione 21024 condominio e bed and breakfast ottobre 2016
La clausola del regolamento condominiale che limita la destinazione delle unità immobiliari è da considerarsi come costitutiva di servitù atipica ed è, quindi, opponibile ai terzi acquirenti ma va evidenziata negli atti di acquisto dell'immobile e in generale nei contratti di affitto e deve risultare dalla trascrizione notarile
Sentenza della corte di Cassazione n. 21024 del 18 ottobre 2016
la previsione contenuta in un regolamento condominiale contenente dei limiti alla destinazione delle proprietà esclusive deve essere ricondotta alla categoria delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter rem, la sua opponibilità ai terzi acquirenti va regolata secondo le norme proprie della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art. 2659 c.c., comma 1, n. 2, e art. 2665 c.c., le specifiche clausole limitative, non essendo invece sufficiente il generico rinvio al regolamento condominiale".