tassa di soggiorno roma come trattenerla e versarla

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tassa di soggiorno roma come trattenerla e versarla

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Hotel, B&B Case vacanze e in genere qualsiasi struttura ricettiva o extraricettiva alberghiera  che operi in un comune presso il quale è stata istituita la tassa di soggiorno deve obbligatoriamente trattenere e quindi addebitare nella ricevuta o fattura emessa  per ogni cliente che pernotta nella struttura alberghiera l’imposta di soggiorno che va applicata seguendo le regole stabilite dallo specifico Comune di appartenenza e per ogni giorno di pernottamento.


Come funziona l’imposta di soggiorno?

L’imposta o tassa di soggiorno è dovuta da tutte le persone che alloggiano in una determinata città ed è motivata dal fatto che questo contributo ( come viene chiamato dal Comune di Roma) servirà ad incrementare l’offerta turistica e quindi i servizi offerti al turista dal Comune stesso in tema di interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Ad esempio a Roma dal 1° settembre 2014 sono in vigore nuove tariffe per coloro che soggiornano negli alberghi, case vacanze, affittacamere, bed and breakfast e campeggi di Roma, sono esclusi gli ostelli e il  pagamento  è commisurato per ogni notte trascorsa nelle strutture della città.

le tariffe sono le seguenti:

Alberghi

1- 2 stelle     3 euro al giorno      Max 10 giorni
3 stelle         4 euro al giorno
4 stelle         6 euro al giorno
5 stelle         7 euro al giorno

Bed and breakfast, Affittacamere, Case per ferie,
case e appartamenti vacanze                               
3,5 euro al giorno            Max 10 giorni
Agriturismi e Residenze turistiche alberghiere      4 euro al giorno              Max 10 giorni

Strutture ricettive all’aria aperta,                           2 euro al giorno              Max 5 giorni
campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

le tariffe sono commisurate a persona al giorno.

In pratica il cliente che alloggia in una struttura alla fine del soggiorno ( e normalmente viene escluso dalla determinazione della tariffa del soggiorno offerto anche su portali come Booking.com etc) dovrà pagare in contanti o con uso della carta l’importo determinato, direttamente alle strutture ricettive che dovranno rilasciare una ricevuta nominativa di pagamento. Il contributo, inoltre, si applica fino ad un massimo di 10 notti consecutive nell’anno solare purché effettuati nella stessa struttura ricettiva; 5 notti se si tratta di strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea .

Chi non deve pagarla? Chi è residente a Roma, i bambini fino ai 10 anni, chi accompagna i pazienti per motivi di salute, il personale della Polizia di Stato e delle altre forze armate e un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti.

Le strutture ricettive con P.IVA aggiungono questi importi nella fattura o nella ricevuta fiscale emessa ma questi importi non concorrono alla formazione del reddito d’esercizio e non sono assoggettate ad IVA. I Bed & Breakfast occasionali e le Case Vacanza non possessori di Partita IVA applicano questi importi nella ricevuta ordinaria e anche per loro non concorrono alla formazione del reddito quindi non va assolutamente aggiunta all’ammontare dei proventi incassati nel quadro RL del mod. UNICO PF o nel quadro D del modello 730.

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal D.Lgs. 23/2011 che ha introdotto il tributo a partire dal 1° gennaio 2012 sulla base di appositi regolamenti emanati dai Comuni interessati all’applicazione del tributo. Il Comune con apposito regolamento decide  autonomamente sia la tariffa che il turista deve pagare per ogni giorno di pernottamento, sia la durata del numero dei giorni per cui bisogna pagare l’imposta è necessario pertanto monitorare continuamente ogni eventuale variazione delle tariffe.

analogamente come visto per il Comune di Roma, anche negli altri Comuni d’Italia dove è stata introdotta l’imposta di soggiorno sussistono delle esenzioni, previste in genere per i residenti, i minori entro il 14° anno di età, i disabili, gli operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro, gli accompagnatori di persone in gravi condizioni di salute, gli appartenenti alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici ma ovviamente occorre far specifico riferimento alla delibera del Comune in oggetto.

La riscossione del tributo viene demandata al gestore della struttura ricettiva che assume in questo modo la figura del sostituto d’imposta ( come avviene ad esempio per la ritenuta d’acconto o l’autofatturazione) e sarà lui a dover operare e versare nei termini quanto dovuto dal turista viaggiatore rilasciando apposita quietanza al cliente. Successivamente dovrà versare l’importo accumulato nelle casse comunali con le modalità specifiche previste dal Comune stesso.

per il comune di Roma è necessario registrasi con le proprie credenziali sul portale di Roma Capitale, di seguito forniamo il manuale operativo in formato pdf da scaricare gratuitamente seguendo l’apposito link

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come versare l'imposta di soggiorno al Comune di Roma 3.37 MB 174 downloads

Manuale operativo per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno...

Per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno occorre essere in possesso delle credenziali (Nome utente e Password) per operare sul portale di Roma Capitale. Per ottenere tali credenziali si deve effettuare una registrazione al termine della quale è richiesto l’invio della documentazione necessaria all’identificazione della persona.

allo stato attuale, ad almeno  4 anni dall’introduzione del tributo, si è assistito ad una notevole diversità nella gestione di tali fondi da parte dei Comuni in particolar modo del Comune di Roma che destinano il gettito secondo le loro priorità: strade e viabilità, misure urgenti che poco hanno a che fare con il turismo

 


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