Monthly Archives: Aprile 2020

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Finanziamenti covid 19 Regione Lazio

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Finanziamenti Regione Lazio pronti per imprese e artigiani emergenza Coronavirus

Aiuti emergenza COVId-19 dalla Regione Lazio

Ora più che mai uniti per ripartire. Dalla Regione arriva uno stanziamento di ben  62,5 milioni di euro per il sostegno all’accesso al credito e alle garanzie. I finanziamenti potranno essere richiesti tramite il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) Artigiancassa e Mediocredito Centrale che, attraverso la piattaforma telematica FARE LAZIO hanno il compito di gestire i seguenti interventi:

  • Fondo Rotativo Piccolo Credito
  • Fondo di Riassicurazione
  • Garanzia Equity •

Voucher Garanzia

Possibile un immediato incremento di fondi di ulteriori 40 milioni di euro da destinare a uno o più degli interventi attivati.

FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO 47 MILIONI DI EURO PER FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Il Fondo rotativo per il piccolo credito ha il compito di sostenere  la concessione diretta di prestiti (fino a massimo 50.000 euro) a imprese già costituite e con storia finanziaria, con difficoltà di accesso al credito dovute esclusivamente alla dimensione contenuta del loro fabbisogno finanziario. Il Fondo è suddiviso tra le seguenti sezioni:

  • Sezione I – 4,8 milioni di euro – Riposizionamento competitivo – settore manifatturiero;
  • Sezione II – 18,2 milioni di euro – Tutti i settori, con riserva del 40% per il commercio al dettaglio;
  • Sezione III – 9,6 milioni di euro – Riduzione costi energetici – Imprese localizzate in aree industriali;
  • Sezione IV – 14,4 milioni di euro – Interventi a valere su fondi regionali, articolati nelle seguenti sotto sezioni: 3,84 milioni di euro per l’artigianato; • 2,9 milioni di euro per le società cooperative; • 1,9 milioni di euro per i taxi (auto elettriche e ibride); • 3,84 milioni di euro per il turismo; • 1,92 milioni di euro per botteghe e negozi storici.

L’obiettivo è quello di fornire una risposta tempestiva alle  Imprese con esigenze finanziarie di importo contenuto, minimizzando i costi, i tempi e la complessità del processo di istruttoria e di erogazione.

COME PRESENTARE LA  DOMANDA

Per presentare la domanda presso la Regione Lazio è necessario censirsi presso la piattaforma web dedicata www.farelazio.it  de richiedere successivamente tramite domanda on line l’accesso  agli interventi agevolativi previsti dalla Regione Lazio, favorendo l’accesso al credito. In particolare è possibile  beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato, di contributi in conto capitale, di garanzie per la concessione di un prestito e altre tipologie di aiuti.

Per accedere alla misura agevolativa è necessario registrarsi tramite la sezione “Censimento Utenti”  inserendo tutte le informazioni richieste. Al termine della registrazione, riceverete  inizialmente una mail per confermare i tuoi dati e successivamente una nuova mail con le credenziali di accesso. Potrai così accedere all'”Area riservata” e compilare una domanda.

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Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: versamenti entro il 20 aprile 2020

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Fattura elettronica, nuove scadenze per l’imposta di bollo.

Il Decreto economico varato dal Governo il 6 aprile 2020 introduce nuove semplificazioni, fissando a 250 euro la soglia limite per determinare chi paga a cadenza trimestrale e chi ogni sei mesi.

Modificando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto fiscale n. 124/2019, l’ultima bozza del Decreto Liquidità circolata nelle ultime ore precedenti all’approvazione, stabilisce che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:

  • per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
  • se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.

Il limite per il pagamento semestrale, precedentemente fissato a 1.000 euro, viene quindi ridotto a 250 euro per trimestre. Se il totale del bollo dovuto per il primo semestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza per il pagamento del bollo del secondo trimestre, ovvero a luglio.

Importo imposta di bollo Scadenza versamento
Superiore a 250 euro per il primo trimestre 20 aprile 2020
Inferiore a 250 euro per il primo trimestre 20 luglio 2020
Inferiore a 250 euro per il primo e per il secondo trimestre 20 ottobre 2020

Nessuna modifica, invece, per l’imposta di bollo dovuta per il terzo e per il quarto trimestre: le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre ed al 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La scadenza del 20 aprile 2020 interessa quindi esclusivamente i contribuenti che, in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, devono versare una somma superiore al limite di 250 euro.

Ovviamente si dovrà attendere la conferma attraverso la pubblicazione del testo del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo calendario dei pagamenti

Dopo l’ulteriore modifica prevista dal Decreto  cerchiamo di fare un punto della situazione sul  pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

Stando alle modifiche previste dall’ultima bozza del Decreto Liquidità, il calendario delle scadenze viene modificato fissando a 250 euro la soglia limite per la semplificazione dei versamenti, ovvero:

Periodo di riferimento e importo Scadenza versamento – novità Decreto Liquidità
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro Scadenza il 20 aprile 2020
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro Scadenza il 20 luglio 2020
Imposta di bollo II trimestre Scadenza 20 luglio 2020
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo III trimestre Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo IV trimestre Scadenza 20 gennaio 2021

Sarà necessario orientarsi in questo calendario di scadenze che rischia di complicarsi anziché semplificarsi.

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Inail sospensione adempimenti e versamenti per covid-19

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Coronavirus – sospensione adempimenti e versamento dei contributi previdenziali – INAIL, circolare del 27 marzo 2020, n. 11.

L’INAIL ha fornito ulteriori indicazioni che è possibile visionare nella circolare allegata. L’atto dovuto si riferisce alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La norma  richiama il  decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Importante evidenziare  alcuni degli aspetti di maggiore interesse. L’articolo 8 del decreto-legge n. 9 del 2020,  prevede per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei:

  • a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

Download circolare INAIL  27 03 2020

Download rchiesta sospensione INAIL allegato 1 

Rinvio dei versamenti

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tale sospensione è concessa a tutti i soggetti iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale. Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: –

  • i datori di lavoro privati; – i lavoratori autonomi (commercianti); – i committenti obbligati alla gestione separata.
  •  I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell’istituto. Per quanto riguarda i pagamenti dovuti all’INAIL dai soggetti interessati dalle disposizioni, non sussistono versamenti con scadenza legale predeterminata ricadente nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020, indicato dalla norma. Pertanto, non trova applicazione la disposizione che disciplina il pagamento delle somme sospese contenuta all’articolo 61, comma 4, secondo cui i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, decreto n. 9 del 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Versamenti anticipati

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Rientrano senz’altro nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338 del 1989. In tema di rateazioni, l’istituto evidenzia che per i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa), ai sensi dell’articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 9 del 2020, la sospensione decorre dal 23 febbraio e riguarda quindi le rate in scadenza dal 23 febbraio fino al 30 aprile 2020. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 2 marzo 2020 nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 9 del 2020, la sospensione decorre dal 2 marzo e riguarda quindi le rate in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020. Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, si applica ai soggetti individuati con posizione assicurativa territoriale attiva al 2 marzo 2020, che non abbiamo presentato entro il 2 marzo 2020: – la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020; – la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi (decreto ministeriale 27 febbraio 2019) per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019; – la documentazione probante a sostegno della domanda di riduzione per prevenzione di cui sopra, allegando, alla domanda stessa, la dichiarazione di versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla


Presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati nel 2019.

Al fine di registrare in archivio tutti i pagamenti del premio di autoliquidazione 2019/2020 (scaduto il 17 febbraio 2020 per la prima rata e per il versamento in unica soluzione), per i soggetti individuati, in via transitoria, il premio di autoliquidazione sarà calcolato sulla base delle ultime dichiarazioni delle retribuzioni presenti in archivio. Al termine del periodo di sospensione, gli interessati devono trasmettere entro il 15 maggio 2020, tramite pec, alla sede INAIL competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo specifico e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in www.inail.it – servizi online- autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.

Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 2 al 15 maggio 2020 tramite il servizio online Riduzione per prevenzione, contestualmente alla domanda di sospensione.

 

circolare inail 27 03 2020


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siae musica d’ambiente rinviati i termini di pagamento

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Siae musica d’ambiente rinviati i termini di pagamento

EMERGENZA CORONAVIRUS – SIAE – Ulteriore proroga pagamenti abbonamenti annuali

 Buone notizie anche sul fronte SIAE. A  causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria in corso e dello stato in cui versano le imprese del settore turistico, la SIAE ha predisposto una ulteriore proroga rispetto a quella comunicata in precedenza del 17 aprile 2020  e relativa al pagamento degli abbonamenti annuali per la musica d’ambiente.
Pertanto, con le nuove direttive il rinnovo dei suddetti abbonamenti potrà essere effettuato entro il prossimo 31 maggio 2020.

 

Misure straordinarie

L’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del coronavirus ha reso necessaria l’adozione di misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

A seguito di ciò, SIAE ha disposto lo slittamento dei termini di scadenza degli abbonamenti per musica d’ambiente dapprima al 20 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale. Con il protrarsi dell’emergenza sanitaria questi  questi termini sono stati prorogati dapprima al 17 aprile 2020 e attualmente al 31 Maggio 2020. 

In considerazione della sospensione delle manifestazioni di spettacolo ed intrattenimento che interesserà le regioni che hanno adottato specifici provvedimenti, è stata disposta  la sospensione delle attività di controllo autorale ed erariale anche da parte dei mandatari (ad oggi le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano).

Diritto d’autore 

Con riferimento alle scadenze di pagamento per diritto d’autore relative alla prima quindicina di febbraio (scadenza 20 e 23 febbraio) e per la successiva, è stato disposto di non applicare le penali per ritardato pagamento per un periodo che sarà tempestivamente comunicato dalla Direzione Generale alle sedi di Bologna, Torino, Milano e Venezia.

È stato altresì disposto lo slittamento del termine per il rinnovo degli abbonamenti della musica d’ambiente. Questo provvedimento ha valenza per l’intero territorio nazionale.

 

 


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coronavirus aiuti economici alle imprese prime misure d’intervento liquidità per le imprese coronavirus

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Parte la rinascita per le imprese:  prestiti garantiti fino al 100%. Con restituzione prevista in 6 anni

Coronavirus aiuti economici alle imprese prime misure d’intervento liquidità per le imprese coronavirus.

La manovra di governo approvata ieri consentirà di contrarre prestiti con garanzia pubblica, cioè copertura da parte dello Stato in caso di mancato rimborso del prestito che arriverebbe fino al 100% per le piccole imprese e al 70% per le medio grandi. Sei anni per ripartire con un tasso di interesse prossimo allo zero.

Sarà possibile contrarre il prestito fino a massimo il 25% del fatturato effettuato nel 2019. Altra novità importante è la burocrazia semplificata, quindi soldi veri e immediatamente disponibili senza troppe carte ma soprattutto istanze bibliche da produrre. Tutto sarà affidato a Sace una società che materialmente emetterà le garanzie pubbliche per le aziende più grandi, mentre per le piccole ci penserà il fondo di garanzia per le pmi. Promessi tempi brevi ma non brevissimi, a causa del doveroso controllo della commissione europea.

Per piccole imprese si intendono le imprese fino a 499 dipendenti con previsione di diverse fasce d’intervento a seconda dell’importo del prestito e anche del fatturato dell’azienda. Per i prestiti più piccoli, fino a 25 mila euro, viene introdotta per tutti una procedura super agevolata. Non è prevista infatti nessuna istruttoria da parte delle banche e nemmeno dal fondo di garanzia. In questo caso la garanzia pubblica opererà fino al 100% del prestito richiesto.

Per i prestiti fino a 800 mila euro e per chi fattura meno di 3,2 milioni di euro, invece, la garanzia pubblica resterà ancora al 100% ma ci sarà una valutazione obbligatoria dell’azienda effettuata dal Fondo che si concentrerà sugli ultimi due anni, con bilanci e dichiarazioni fiscali.

Se il prestito supera gli 800 mila euro, e con un tetto massimo di 5 milioni, la valutazione resta mentre la garanzia scende al 90%. Può tornare piena, e cioè al 100%, solo con l’intervento dei Confidi, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Le imprese più grandi sono considerate invece quelle che occupano più di 499 dipendenti per le quali sarà competente il Sace, società che si occupa di assicurazione e servizi finanziari per le aziende che fanno export, controllata da Cassa depositi e prestiti. Anche qui l’intervento è diviso per fasce. In questo caso la garanzia pubblica arriva fino al 90% per le aziende che hanno meno di 5 mila dipendenti e un fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e scende all’80% per quelle che hanno un fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro.

Decorrenza delle richieste

Tutto rimane sospeso per le imprese più grandi poiché si attende l’ok da parte della commissione europea che dovrebbe comunque dare parere positivo.

Previsto anche un tasso non gratuito ma vicino alle zero per permettere un seppur minimo margine per le banche.

Per rimborsare il finanziamento vengono dati sei anni di tempo e l’importo è erogato fino a un massimo del  25% del fatturato dell’anno scorso.

 

 


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