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Decreto cura italia 2020

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Decreto Cura Italia: alcune risposte ai dubbi comuni

Dalle vostre numerose richieste sulla pubblicazione del Decreto Cura Italia, dubbi e incertezze che ci sono stati trasmessi, abbiamo generato questa nuova circolare in cui cerchiamo di dare risposte concrete alle domande più frequenti:


Le Certificazioni Uniche

Il termine per l’invio delle C.U. era originariamente fissato al 9/3 ed è stato  già spostato al 31.3. Con il nuovo decreto Il termine per la consegna al sostituito è rimasta al 31/3, salvo nuove precisazioni che attendiamo dall’AdE per un ulteriore rinvio.

L’indennità di 600 euro per chi è prevista?

 Viene sicuramente prevista a favore degli artigiani e commercianti iscritti all’Ago  a condizione che non percepiscano pensione e che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, esclusa la gestione separata.

Non viene prevista invece a favore dei soci di snc o dei collaboratori di impresa familiare in quanto la norma richiede il possesso di partita iva.

 Non viene prevista nemmeno agli agenti che pagano la cassa Enasarco proprio perché gli agenti sono iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Le suddette indennità non sono riconosciute, inoltre, ai percettori di reddito di cittadinanza.

Viene invece prevista per tutti i trainer e/o collaboratori amministrativo gestionali di ASD/SSD e società sportivo dilettantistiche. Attenzione: la domanda dovrà essere formulata direttamente dal collaboratore, e non dalla Società, per i collaboratori delle   ASD/SSD la domanda non va fatta all’INPS ma va fatta a Sport e Salute Spa ( società del C.O.N.I.) che entro il 3 aprile 2020 dovrà fornire tutta la modulistica e le istruzioni necessarie; N.B. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento delle ritenute, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020

Per accedere al contributo dei 600€ il collaboratore di una ASD/SSD dovrà fornire una autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e della mancata percezione di altro reddito da lavoro; inoltre il requisito essenziale per ottenere il contributo prevede che il trainer/collaboratore deve aver collaborato con una ASD/SSD che sia registrata all’interno del Registro CONI.

 

Integrazione salariale per i dipendenti delle società sportivo dilettantistiche

Anche per le ASD e SSD come tutte le altre attività che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per un massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. La norma disciplina la procedura, semplificata, ed i termini per la presentazione della domanda.

N.B. per particolari settori come quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza COVID 19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai datori di lavoro del settore privato. Sono comunque espressamente escluse le colf e le collaboratrici domestiche.

 

Licenziamento dei propri dipendenti

La normativa prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è preclusa per 60 giorni la possibilità di licenziare i dipendenti; il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo quale la mancanza di lavoro e fatturato.

 

Sostegno alle micro imprese

Viene accordata una moratoria straordinaria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per superare  la fase critica della caduta produttiva connessa all’epidemia Covid-19, previa richiesta, da formulare alla banca o altro intermediario finanziario creditore. Per questi finanziamenti è previsto che:  le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;  la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, viene rinviata fino alla stessa data e alle stesse condizioni; inoltre il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 viene ricadenzato sulla base di accordi tra le parti e sospeso fino al 30 settembre 2020.

Congedo Parentale e bonus baby sitter

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche, didattiche i genitori lavoratori dipendenti del settore settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un massimo di 15 giorni (continuativi o frazionati), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Ai fini previdenziali, tale periodo viene coperto da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni. ( Ovvero può essere preso dal papà e in seguito dalla mamma) Nel caso di figli di età compresa fra 12 e 16 anni, a determinate condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Se non si è assunti con contratto di lavoro regolare ma in contratti soggetti alla Gestione separata INPS si ha comunque diritto a fruire, per lo stesso periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito. Questa indennità è stata estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.  In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

 

Premio ai dipendenti

La norma prevede la corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

 

Scadenze degli avvisi bonari – rateizzazioni Inps e Inail

Le  scadenze non sono sospese, ivi comprese la relative rateizzazioni.

Mentre sono sospesi gli importi contenuti delle cartelle esattoriali, nonché le relative rateizzazioni, compresa ad esempio quella della rottamazione. Tali pagamenti sono sospesi fino al 30/6, con pagamento in un’unica soluzione. La rata di febbraio della rottamazione-ter è invece differita al 31/5.

La tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo 7085) in origine scadente al 16/03 va pagata in ogni caso entro il 20/3.

 

Adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Vengono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano salve le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che proroga il temine del 16 marzo al 31 marzo 2020. E’ previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta rottamazione-ter, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto “saldo e stralcio”.

Le fatture elettroniche  e scontrini telematici

I termini per l’emissione delle Fatture elettroniche e gli scontrini telematici dovrebbero rientrare nel differimento al 30/6.Tuttavia la situazione non è stata ben chiarificata e quindi è possibile che entro la scadenza del 31/03 l’Agenzia delle Entrate potrebbe dare un chiarimento anche opposto.

 

Agenzie di Viaggi e Agenzie di Eventi, spettacolo e altri luoghi di cultura

La norma, per quanto di interesse, prevede che le disposizioni già inserite per il rimborso dei titoli per i contratti di viaggio dall’articolo 28 del d.l. n. 9/2020,( volo e transfer)  si applichino anche ai contratti di soggiorno, ( hotel ) in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di un voucher o). A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei clienti, il venditore provvederà all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione ( non dalla prenotazione del viaggio e/o dal rilascio dell’acconto)

 

Attività di controllo degli uffici preposti

Viene disposta la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

 

Approvazione dei Bilanci 

 

L’emergenza da coronavirus è valida come causa di differimento ai 180 giorni per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio pertanto il Bilancio per le SRL e le SPA può essere approvato entro il 30/06 anziché il 30/04.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento in scadenza

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 12/03 viene prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini /dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento

 

 

 


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Emergenza Coronavirus prime indicazioni

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OGGETTO: D.L 17/03/2020, decreto di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese

 In data odierna è stato pubblicato il Decreto Legge18/2020 contenente le misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).

Pertanto, con la presente vogliamo fornirvi indicazioni in merito alle misure più importanti introdotte:

  • TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, causale “emergenza COVID-19”, per i periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020, durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le imprese del settore industriale e le cooperative (e loro consorzi) che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ex L. 240/1984.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva deve essere effettuata, in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con un sindacato aderente al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L’assegno ordinario, per lo stesso periodo sopra indicato, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le aziende che occupano più di 5 dipendenti in settori cui non si applica la normativa in tema di integrazione salariale.

Sia per la Cassa Integrazione Guadagni che per il Fondo di Integrazione Salariale gli importi spettanti sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, con i seguenti massimali:

  • Per retribuzioni lorde fino ad € 2159,48 (comprese mensilità aggiuntive), l’indennità massima spettante è di € 939,98;
  • Per importi superiori l’indennità massima spettante è di € 1129,66;

Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate nel limite degli importi di spesa stanziati.

  • CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro privati a cui non si applicano le tutele previste nel punto precedente, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Per le aziende deve essere concluso, anche in via telematica, accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti sono concessi dalle Regioni con decreto da trasmettere all’INPS.   

  • CONGEDO PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  1. A decorrere dal 5 Marzo, causa sospensione servizi educativi, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione. Tali congedi, che non devono essere computati nell’ambito dei congedi parentali, possono essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  2. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di un congedo di importo pari, per ogni giornata indennizzabile, al 50% di 1/365 del reddito utilizzato come base di calcolo per l’indennità di maternità;
  3. I genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione, tuttavia, di alcuna indennità. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  4. In alternativa alle indennità previste nei punti 1 e 2, i lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600,00 accreditato sul libretto famiglia;
  5. I permessi per disabili e assistenza disabili vengono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate nei mesi di Marzo e Aprile 2020;

  • SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. E’ richiesto che il rilascio, da parte del medico curante, di un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena

  • INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CO.CO.CO

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta, per il mese di Marzo, una indennità una tantum pari a € 600,00;

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine di versamento per le ritenute, i contributi previdenziali e assistenziali, e l’IVA in scadenza al 16 Marzo viene spostato al 1 Giugno 2020. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in 5 rate senza sanzioni o interessi. Sono escluse le aziende con ricavi superiori a € 2.000.000 il cui termine di versamento è spostato al 20 Marzo 2020

  • SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito dell’anno 2019 non superiore a € 40000,00, spetta un premio di € 100,00 da rapportare al numero di giorni lavorati nel mese di Marzo presso la propria sede. Tale premio, da erogare con la retribuzione corrisposta nel mese di Aprile o a conguaglio, non concorre a formare la base imponibile.

 


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