Monthly Archives: Marzo 2020

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contributo 600 euro lavoratori stagionali per turismo e stabilimenti termali come richiederlo

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Indennità di 600 euro per i lavoratori stagionali del Turismo e stabilimenti termali  ecco come fare la domanda.

Previsto il bonus di 600 euro una tantum,  anche per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Ma quali sono i requisiti e come fare per ottenerli.
Pubblichiamo le istruzioni per fare domanda ed i chiarimenti sui requisiti richiesti dettati dalla circolare INPS  n. 49 del 30 marzo 2020 che è possibile  scaricare qui sotto.

Inps circolare 49 del 30 03 2020 download qui

Potranno essere richiesti  a partire da domani 1° aprile 2020 semplicemente collegandosi con la propria area riservata nel sito Inps.

A prevederlo è l’articolo 29 della misura economica anti Covid-19 che assegna all’INPS l’erogazione del contributo.

L’Istituto, con la circolare numero 49 del 30 marzo 2020 fornisce le istruzioni sui requisiti e le modalità per fare domanda.

Hanno diritto al bonus i lavoratori che hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 17 marzo 2020.

In questa fase potranno accedere anche gli operai agricoli a tempo determinato e la  domanda potrà essere presentata anche dalle figure equiparate, ovvero piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Il sito Inps ad oggi è completamente intasato di richieste quindi ci si dovrà armare di molta pazienza e con previsione di tempi non certo corti per poter effettuare la domanda  

Ad ogni modo l’ultimissima circolare INPS allegata fornisce il dettaglio dei requisiti necessari per poter fare domanda, con un focus particolare sulle incompatibilità tra il bonus di 600 euro, pensioni e altre prestazioni a sostegno del reddito.

Dalla lettura ne emerge che non solo i titolari di partita IVA, ma anche altre categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza causata dal Covid-19 potranno fare domanda e tra questi anche i lavoratori agricoli.

Lavoratori stagionali nel settore turismo e stabilimenti termali  

Questa categoria potrà accedere al bonus indennità a condizione che: 

  • Nello specifico i requisiti per avere diritto al contributo sono i seguenti:

    • essere lavoratori dipendenti stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali;
    • aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
    • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto;
    • alla data del 17 marzo 2020 non avere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Importante precisazione è il fatto che l’indennità corrisposta sarà esentata da imposizione irpef e che sulla somma erogata non maturerà il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare e non sarà riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.

Sono questi i dettagli operativi forniti dall’attesa circolare INPS. Confermata la data di avvio della fase di presentazione delle domande di accesso.

Codici Ateco

Per individuare i lavoratori dipendenti che possono richiedere il bonus di 600 euro, l’INPS riporta una tabella con i CSC, Codici Statistici Contributivi, ed i codici ATECO delle attività di riferimento. 

Alberghi (ATECO 55.10.00): resort, motel,  aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia
50102 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
70501 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.

Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).

Alloggi per studenti e lavoratori (ATECO 55.90.20): case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.
70502 e 70709 Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie
eccetera, che dispongono di posti a sedere;
attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina
50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
70502 Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate
70502 e 70709 Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): bar; pub; birrerie; caffetterie; enoteche
41601 e 70503 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie, eccetera
70504, 40405 e 40407 gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30)
70504 gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41)
70401 Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;

attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione
dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator.

I viaggi possono includere uno o più dei
seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse
storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).

Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92)
40404 e 70705 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): preparazione di pasti da portar via “take-away”;
attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non
dispongono di posti a sedere
70708 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):
altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto,
alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;
servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;
servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;
attività di promozione turistica
11807 stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)
70708 stabilimenti termali (ATECO 96.04.20)

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il bonus di 600 euro dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica con modalità semplificata di accesso.

I lavoratori stagionali così come la generalità dei beneficiari del bonus di 600 euro debbono accedere al sito inps www.inps.it e successivamente nella propria area riservata con le proprie credenziali costituite da:

  • PIN rilasciato dall’INPS (deve essere di tipo dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui non si fosse in possesso di una delle credenziali di cui sopra, si potrà richiedere il Pin INPS semplificato. Nella fase di autenticazione, basterà inserire la prima parte del Pin ricevuta tramite sms o e-mail.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

La circolare INPS chiarisce, infine, le cause di incompatibilità tra bonus di 600 euro ed altri sussidi monetari e prestazioni erogate dall’INPS.

Costituisce causa di incompatibilità, oltre che la titolarità di un assegno pensionistico diretto, anche la percezione del reddito di cittadinanza, così come l’Ape sociale e l’assegno ordinario di invalidità.

Al contrario, potrà invece richiedere il bonus di 600 euro chi percepisce erogazioni monetarie per borse lavoro, stage e tirocini professionali, così come premi o sussidi erogati per studio o formazione professionale.

Compatibile anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale con compensi non superiori a 5.000 euro all’anno.

 

 

 


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contributo 600 euro lavoratori agricoli come richiederlo

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Indennità di 600 euro per lavoratori agricoli ecco come fare la domanda.

Previsto il bonus di 600 euro  anche per i lavoratori agricoli. ma quali sono i requisiti e come fare per ottenerli.
Pubblichiamo le istruzioni per fare domanda ed i chiarimenti sui requisiti richiesti dettati dalla circolare INPS  n. 49 del 30 marzo 2020 che è possibile  scaricare qui sotto.

Inps circolare 49 del 30 03 2020 download qui

Potranno essere richiesti  a partire da domani 1° aprile 2020 semplicemente collegandosi con la propria area riservata nel sito Inps. In questa fase potranno accedere anche gli operai agricoli a tempo determinato e la  domanda potrà essere presentata anche dalle figure equiparate, ovvero piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Il sito Inps ad oggi è completamente intasato di richieste quindi ci si dovrà armare di molta pazienza e con previsione di tempi non certo corti per poter effettuare la domanda  

Ad ogni modo l’ultimissima circolare INPS allegata fornisce il dettaglio dei requisiti necessari per poter fare domanda, con un focus particolare sulle incompatibilità tra il bonus di 600 euro, pensioni e altre prestazioni a sostegno del reddito.

Dalla lettura ne emerge che non solo i titolari di partita IVA, ma anche altre categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza causata dal Covid-19 potranno fare domanda e tra questi anche i lavoratori agricoli.

Lavoratori agricoli 

Questa categoria potrà accedere al bonus indennità a condizione che: 

  • abbiano  svolto almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo nel 2019;
  • non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Il bonus di 600 euro spetta anche alle figure equiparate (articolo 8, legge n. 334 del 12 marzo 1968), ovvero:

  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari.

Importante precisazione è il fatto che l’indennità corrisposta sarà esentata da imposizione irpef e che sulla somma erogata non maturerà il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare e non sarà riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.

Sono questi i dettagli operativi forniti dall’attesa circolare INPS. Confermata la data di avvio della fase di presentazione delle domande di accesso.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per il bonus di 600 euro dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica con modalità semplificata di accesso.

I lavoratori agricoli così come la generalità dei beneficiari del bonus di 600 euro debbono accedere al sito inps www.inps.it e successivamente nella propria area riservata con le proprie credenziali costituite da:

  • PIN rilasciato dall’INPS (deve essere di tipo dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui non si fosse in possesso di una delle credenziali di cui sopra, si potrà richiedere il Pin INPS semplificato. Nella fase di autenticazione, basterà inserire la prima parte del Pin ricevuta tramite sms o e-mail.

In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

La circolare INPS chiarisce, infine, le cause di incompatibilità tra bonus di 600 euro ed altri sussidi monetari e prestazioni erogate dall’INPS.

Costituisce causa di incompatibilità, oltre che la titolarità di un assegno pensionistico diretto, anche la percezione del reddito di cittadinanza, così come l’Ape sociale e l’assegno ordinario di invalidità.

Al contrario, potrà invece richiedere il bonus di 600 euro chi percepisce erogazioni monetarie per borse lavoro, stage e tirocini professionali, così come premi o sussidi erogati per studio o formazione professionale.

Compatibile anche lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale con compensi non superiori a 5.000 euro all’anno.

 


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contributo 600 euro per professionisti come richiederlo

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Al via indennità di 600 euro anche per gli autonomi iscritti a casse di previdenza.

Siamo in continuo aggiornamento per darvi tutte le informazioni necessarie. Prevista un’ indennità contributo di 600 euro anche per i lavoratori autonomi. Si tratta di soggetti  non iscritti all’INPS ma alla propria cassa di previdenza.  La misura va a beneficiare tutti i professionisti che erano di fatto stati esclusi dal contributo principale. Si tratta di una platea di professionisti quali Architetti, ingeneri, avvocati etc che potranno quindi richiedere l’indennità alla propria cassa di previdenza.

Sarà erogato a tutti a patto di aver dichiarato  nell’esercizio 2019 un reddito fino a 35 mila euro. Oppure se superiori  compreso tra 35 e 50 mila euro, dimostri di aver subito un calo di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020.

In questo modo si chiude il cerchio delle attività professionali iscritti alle casse di previdenza private. Professionisti  precedentemente esclusi e che potranno ora accedere al fondo per il reddito di ultima istanza ai sensi dell’art.44 del dl 18/2020.

Come fare per richiederlo

Il contributo deve essere richiesto alla propria cassa di previdenza con i parametri di cui sopra e con le modalità di accesso alla propria area riservata della cassa di previdenza di competenze per la redazione della domanda. 

Anche gli agenti di commercio iscritti all’ Enasarco, dipendenti a termine e stagionali senza ammortizzatori potranno accedere al contributo.

Il Fondo di ultima istanza tutela coloro che non sono ricompresi negli ammortizzatori sociali e indennizzi previsti invece per Partite IVA, autonomi, collaboratori coordinati continuativi, lavoratori dello spettacolo, stagionali del turismo e operai agricoli, dallo stesso decreto Cura Italia.

Attenzione: la misura non sarà immediata ma si dovrà attendere il decreto  del Ministero del Lavoro, che verrò reso esecutivo entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Cura Italia (quindi, entro metà aprile).

Collaboratori domestici

E’ probabile che questa indennità possa andare a coprire anche i collaboratori domestici. Ci auspichiamo infatti che anche colf e badanti possano essere considerati come potenziali beneficiari e inseriti quindi nel  fondo residuale previsto nell’articolo 44.

Vi renderemo notizie più precise con l’evolversi degli eventi. Invitiamo tutti gli interessati a contattare la propria cassa di previdenza per maggiori delucidazioni per le modalità esecutive dell’effettuazione della domanda.

 

 

 


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cassa integrazione coronavirus covid 19 come funziona,

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cassa integrazione ordinaria d’emergenza coronavirus Covid 19 come funziona 

 
Vediamo come funzione la Cassa integrazione covid 19. I datori di lavoro che a seguito della emergenza Coronavirus sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, causale “ Covid -19 nazionale ”, per i periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020, con una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.
Entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva deve essere effettuata, in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con un sindacato aderente al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
L’assegno ordinario, per lo stesso periodo sopra indicato, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Dowload messaggio Inps numero 1321 del 23-03-2020

Tutte le istruzioni dall’Inps download della circolare numero 45 del 25-03-2020

Quali le categorie interessate?

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le aziende che occupano più di 5 dipendenti in settori cui non si applica la normativa in tema di integrazione salariale.
Sia per la Cassa Integrazione Guadagni che per il Fondo di Integrazione Salariale gli importi spettanti sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, con i seguenti massimali:

  • per retribuzioni lorde fino ad € 2159,48 (comprese mensilità aggiuntive), l’indennità massima spettante è di € 939,98;
  • per importi superiori l’indennità massima spettante è di € 1129,66;

Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate nel limite degli importi di spesa stanziati.

Cassa integrazione in deroga 

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro privati a cui non si applicano le tutele previste nel punto precedente, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Per le aziende deve essere concluso, anche in via telematica, accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti sono concessi dalle Regioni con decreto da trasmettere all’INPS. 

La domanda è retroattiva

La domanda è retroattiva, ovvero  può essere presentata per periodi (di sospensione o riduzione dell’attività, ndr) decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane in base al Dl 18. e. Nel presentare la domanda, l’Inps asserisce  che le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa e nemmeno debbono dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Per questo motivo, l’impresa non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda una relazione tecnica, ma solamente l’elenco dei lavoratori beneficiari.

 

I termini di presentazione

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La richiesta della cassa integrazione  può essere presentata anche se l’impresa ha già presentato una domanda o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale «Emergenza COVID-19 nazionale», infatti, prevale  sulla precedente autorizzazione o sulla eventuale precedente domanda non ancora definita.

In pratica tutte  le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla nuova Cigo, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la Cigo richiesta in via diretta. Le aziende invece che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della Cigo, la cassa integrazione in deroga.

Come effettuare la domanda

La presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 vanno effettuate all’Inps e sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi
di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

Altra specificazione da fare è il fatto che  non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Inoltre non si terrà conto dei seguenti limiti:

  • a) limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • b) limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
  • c) limite di 1/3 delle ore lavorabili. I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

Infine ?non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Download modello Inps Sr41 editabile

Erogazione della prestazione

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, ( fornendo quindi direttamente un IBAN) senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

 

 

 


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indennità inps 600 euro come richiederla

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Indennità INPS da 600 euro chi può richiederla- aggiornamento

 

A seguito della forte richiesta pervenutaci precisiamo meglio quali sono le categorie che possono  richiedere questa indennità:

  • tutti i  liberi professionisti che hanno una  partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o che effettuano attivita? di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. N.B. non ad altre forme previdenziali ma alla gestione separata Inps

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Le le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

N.B: chi è iscritto a Casse di previdenza non INPS ( architetti, ingegneri, avvocati etc) segua le istruzioni per loro a questo link. 

Come presentare la domanda

Come nella foto allegata i richiedenti dovranno entrare nel proprio cassetto previdenziale Inps – servizi online e cliccare sulla Indennità Covid 19 in alto a sinistra. Successivamente dovranno cliccare su invio domanda  e compilare direttamente da sito Inps indicando tutte le informazioni richieste.  ATTENZIONE: per inviare  la domanda è necessario essere in possesso di pin dispositivo e non solo consultativo quindi se non lo avete dovete richiederlo 

Una volta inviata la domanda verrà prodotta dall’Inps la relativa ricevuta con numero di protocollo assegnato. Vediamo ora chi potrà inviare la domanda.   

figura 1 accesso alle prestazioni online Inps 

 

figura 2 compilazione invio domanda prestazione Covid 19 

Lavoratori autonomi iscritti all’Inps  

Sono tutti i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ovviamente per poter accedere all’indennità questi lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS pertanto chi non è titolare di una partita IVA o è titolare di un rapporto di co.co.co. non potrà richiedere l’indennità in argomento.

Le indennità e l’attività esercitata

L’indennità verrà erogata alle seguente posizioni e al momento sembra che il riconoscimento non è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate pertanto non verrà probabilmente richiesta la prova del fermo avvenuto.

  • indennità ai professionisti e co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio (art. 27); 
  • indennità ai titolari di una posizione riconducibile alla gestione commercianti o artigiani INPS (art. 28).

La concessione dell’indennità è gestita dall’INPS, i professionisti che appartengono agli ordini riconosciuti (Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Geometri etc ) non sono destinatari della misura di sostegno in argomento. Esclusi anche tutti quelli che sono soggetti all’obbligo di versamento ad una gestione previdenziale diversa da quella della Gestione Separata.

La razio della norma prevede che laddove il titolare di partita IVA o il co.co.co., iscritti alla gestione separata INPS siano, al contempo, titolare anche di un rapporto di lavoro soggetto a qualsivoglia altro obbligo contributivo non potrà fruire del presente beneficio.

Presupposti di esclusione

In mancanza di specifiche istruzioni Inps riteniamo che la verifica dei presupposti di esclusione debba essere fatta con riferimento al solo mese di marzo 2020 essendo la misura calibrata una tantum per tale periodo e non prevedendo la norma nessun arco temporale di osservazione.

Facciamo alcuni esempi:

Co.co.co. ovvero socio lavoratore di una società iscritta nell’industria

Siccome il lavoratore percepisce un compenso con rapporto di co.co.co. non è obbligatoriamente posizionato con altra gestione INPS, in relazione alla partecipazione alla società industria, ha diritto all’indennità ex art. 27 pari ad euro 600,00.

Amministratore non socio della Società

La posizione quale amministratore in atto alla data del 23 febbraio 2020 e l’iscrizione alla gestione Separata INPS o gestione commercianti in relazione a tale incarico consente il riconoscimento del beneficio, sempre ché l’amministratore non eserciti attività professionale di appartenenza ad ordini professionali.

Amministratore socio di SRL Industria

Anche in questo caso l’iscrizione attivata con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata dell’amministratore socio di SRL Industria consente il riconoscimento del beneficio, in quanto il socio di società aderente all’industria non è obbligato all’iscrizione previdenziale in riferimento a tale ultima posizione.

Amministratore socio di SRL commercio/artigiana

In questo caso poiché il socio è obbligato all’iscrizione alla gestione commercio/artigiana non potrà beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 27; dovrà verificare se ci sono tutte le caratteristiche necessarie per accedere al beneficio  sfruttando l’art. 28.

Indennità 600 €  per commercianti e artigiani art. 28

L’indennità 600 euro per artigiani e commercianti è disciplinata dall’articolo 28 del D.L. 18/2020.

La norma, in particolare, prevede che, ai lavoratori autonomi non è specificato se in possesso o meno di partita Iva iscritti alle gestioni speciale dell’Ago (tra cui Artigiani e Commercianti) viene   riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00.

Ad oggi non sappiamo se sia obbligatorio il possesso di partita Iva ma in base al cassetto previdenziale Inps tale requisito non sembrerebbe obbligatorio. Pertanto anche i soci di società artigiane e commerciali in presenza di tutti gli altri presupposti dovrebbero accedere al beneficio.

In un primo momento da tale agevolazione sarebbero stati esclusi gli agenti e rappresentanti obbligati alla contribuzione Enasarco ma successivamente sono arrivate le rassicurazioni in tal senso da parte del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze Prof. Maria Cecilia Guerra pertanto si ritiene che anche agenti e consulenti possano acceder al beneficio.

Altra precisazione necessaria è il fatto che l’indennità viene esclusa da imposizione diretta (Irpef e relative addizionali) pertanto non concorrerà alla formazione dei redditi nel modello unico. La procedura di richiesta verrà gestita dall’Inps.

La norma per entrambe le misure di sostegno prevede dei limiti superati i quali l’INPS non adotterà altri provvedimenti concessori.

 

 

 


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Credito imposta affitti coronavirus

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Credito d’imposta sugli affitti pagati : come funziona 

Il governo ha previsto di non rimborsare il canone di locazione ( affitti) pagati anche se l’esercizio commerciale viene chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Ha previsto però un credito d’imposta del 60%, sul canone di locazione pagato nel mese di marzo.

A chi spetta?

Questo credito d’imposta per affitti di botteghe e negozi spetta a tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa che al momento risultano sospese per decreto.

Ovviamente il credito d’imposta del 60% non va ad abbattere il canone di locazione, ma può essere utilizzato in compensazione tutti i pagamenti dovuti ( come Iva Inps, etc) mediante l’utilizzo del modello  F24  e indicando il codice tributo a credito 6914.

Origine normativa 

L’evoluzione normativa che ha previsto lo stop di molte aziende e commercianti in virtù dell”emergenza sanitaria Coronavirus Covid-19 ha voluto dare un primo segnale contributivo introducendo un credito d’imposta che ovviamente non va a creare liquidità nelle aziende ma permette di abbattere questi costi attraverso la compensazione fisscale e quindi risparmiando su imposte e contributi.

La misura è stata introdotta dal  Decreto Legge n. 18/2020 relativo all’emergenza Coronavirus e si commisura in un credito d’imposta effettivo pari al 60% dell’importo dell’affitto dovuto  durante il periodo di chiusura del negozio. Questo perché si assume che l’attività sarà chiusa durante il mese di Marzo con una proporzione del 60% ( chiusa) e un 40% ( aperta) Ricordiamo che per usufruire del credito d’imposta il locale deve essere obbligatoriamente accatastato come C1. 

La norma ha volutamente tralasciato di menzionare  tutti i locali di categoria catastale  A10 ( Uffici) e di categoria D ( Palestre, Teatri, Cinema, Alberghi, Centri commerciali etc).

E’ possibile che ci sia in seguito un’estensione anche per queste tipologie di locali ovvero che lo Stato assuma di non voler erogare un credito anche per quei soggetti per cui il canone è effettivamente molto alto ovvero  non abbiamo dovuto interrompere l’attività.

E se l’affitto non lo pago? 

Altra questione aperta è sul fatto che il canone di affitto sia stato effettivamente “pagato” e non solo dovuto a seguito di un contratto regolarmente registrato.
Sappiamo infatti che in questi periodi di crisi, pur a fronte di impegni contrattuali intrapresi non sempre i pagamenti dei canoni vengono effettuati con regolarità.
A tutt’oggi non è stata comunque richiesta  la “prova” del pagamento del canone come elemento indispensabile per usufruire del credito d’imposta e non è dato sapere se  questo ulteriore elemento possa essere richiesto in seguito come attività accertativa o meno.
Appare ovvio che, a rigor di logica, non può essere messo a carico dello stato un onere non effettivamente sostenuto dal contribuente ma l’obiettivo della norma dovrebbe anche essere quello di dare  un aiuto concreto per cui tale eventualità resta aperta. Possiamo dire che alla data odierna il parametro del pagamento del canone di locazione non viene menzionato al fine dell’usufruizione del contributo.

Come funziona la compensazione

Il credito d’imposta del 60% della spesa sostenuta e documentata per il canone di locazione di marzo 2020 di botteghe e negozi deve essere utilizzato esclusivamente “in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Si tratta della compensazione in F24, che va effettuata essendo un credito, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non tramite banca o Posta e può essere portato in compensazione sui pagamenti dovuti per

  • imposte sui redditi ( Ires Irap) e alle ritenute alla fonte ( cod. 1040 )  di cui al D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602;
  • IVA – Imposta sul valore aggiunto ivi inclusa anche quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ( minimi, cedolare secca etc);
  • l’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • contributi previdenziali sia per la gestione ordinaria ( DM10)  sia per quella separata ( CXX) dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • premi  INAIL.

Il codice tributo 6914 deve essere inserito  nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020?.

 


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Contributo 600 trainer di asd ssd

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Contributo 600 euro come richiederlo

N.B: chi è iscritto a Casse di previdenza non INPS ( architetti, ingegneri, avvocati etc) segua le istruzioni per loro a questo link. 

Normativa di riferimento

Art.96(Indennità collaboratori sportivi)

 

 

 


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Rimborso viaggi organizzati: voucher o rimborso?

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Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher?

 

Il decreto

Il governo si è affrettato a emanare un decreto per regolarizzare questa situazione, se ne parla all’articolo 28 del D.L. n. 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Questo decreto legge prevede il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici oppure l’emissione di un voucher di pari importo.
Analizziamo attentamente il decreto nelle varie situazioni riscontrabili:

Contratti di trasporto

Per contratto di trasporto si intende quello aereoferroviariomarittimo, nelle acque interne o terrestre (commi da 1 a 4).
Si afferma che, sopravvenuta impossibilità della prestazione, e ciò ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile: questo comporta la risoluzione del contratto. Questo perché per impossibilità sopravvenuta il recesso è la soluzione logica all’esigenza di salvaguardare l’interesse del creditore ovvero il viaggiatore finale, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso.
Quali  viaggiatori possono usufruire quindi del recesso?
Tutti i viaggiatori che:
  • sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
  • hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;
  • sono titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

E ora vediamo come si concretizza il recesso contrattuale. 

Il decreto prevede due possibilità:
 
  1. il rimborso integrale del prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione; ( acconto, saldo prezzo etc) 
  2.  emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Come ottenere il rimborso da parte del cliente viaggiatore o dell’ADV intermediaria? 

In questo caso il decreto prevede che l’interessato invii una richiesta entro trenta giorni decorrenti rispettivamente (in relazione alle diverse circostanze) dalla:
  •  cessazione dei provvedimenti limitativo della possibilità di circolare;
  •  dal provvedimento di annullamento di concorsi, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • dalla data prevista per la partenza verso destinazioni non più raggiungibili.
Alla richiesta l’interessato deve allegare il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e, nell’ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi, anche la documentazione attestante l’iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.
La medesima disciplina sia applica anche nel caso di acquisto del titolo di viaggio per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Pacchetti turistici

Per quanto invece riguarda i pacchetti turistici, esiste una norma ben precisa contenuta nell’ articolo 41 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo).
 
L’articolo 41 prevede infatti il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, senza pagamento di spese di recesso e con diritto ai rimborsi.
 
Pertanto il viaggiatore/cliente finale dell’Agenzia di Viaggi che ha interesse d annullare il viaggio per sopravvenuta impossibilità oggettiva può recedere dai pacchetti  acquistati ( anche acconti) che prevedono la partenza in periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio (sono individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020).
 
Attenzione: il decreto  stabilisce che il Tour operator organizzatore:
 
a) può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
b) può procedere al rimborso integrale, senza spese e senza ulteriori indennizzi;
c) può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
 
La scelta deve essere data al cliente.
 
ATTENZIONE:  Anche le adv intermediarie hanno questa facoltà. Infatti poiché dal recesso deriva la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, anche la compagnia aerea piuttosto che l’hotel deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore del pacchetto oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Gite scolastiche

Per chi effettua  viaggi d’istruzione  e gite scolastiche la disciplina d’urgenza prescrive che, applicandosi il citato articolo 41 del codice del turismo, oltre al rimborso del prezzo versato, il rimborso può essere effettuato mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
 
N.B: la relazione tecnica al decreto legge sottolinea che la norma consente di avere il pieno rimborso delle somme già corrisposte, a titolo di caparra o di anticipo alle agenzie di viaggio e che, conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere l’onere coi loro bilanci.

 


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Decreto cura italia attività essenziali i codici ateco

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Decreto Cura Italia Quali attività restano aperte dopo il decreto del 21 marzo: i codici Ateco  

Dopo il messaggio proclamato dal premier Conte ieri in tarda serata debbono necessariamente essere chiuse  tutte le attività produttive non necessarie

Il provvedimento dovrebbe essere in vigore fino al 3 aprile.

sostanzialmente attività come  supermercati, farmacie, parafarmacie e poste potranno restare sempre aperti per garantire i servizi pubblici essenziali.
Mentre dovranno essere chiuse tutte le attività produttive non essenziali.

Purtroppo siamo di fronte a un’emergenza mai vista prima e le misure debbono essere restrittive.

Il provvedimento, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri preso dopo aver consultato tutte le parti sociali, verrà pubblicato oggi.

Ecco la lista dei servizi considerati essenziali secondo i codici Ateco, che l’Istat utilizza per catalogare le attività economiche.

Download del decreto Dpcm 22 marzo 2020

Download dei codici Ateco Allegato 1 

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

03 pesca e acquacoltura

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

17 fabbricazione di carta

18 stampa e riprdozuine di supporti registrati

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 fabbricazione di prodotti chimici

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 fabbricazione di articoli in gomma

22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.20.00 fabbricazione di prodotti refrattari

24.42.00 produzione di alluminio e semilavorati

26.60.02 fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

28.95.00 fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33.12.40 riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

33.13.03 riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per

33.12.53 rodipoanrtaoziiaotnreia e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

33.12.60 riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.70 riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.13.04 riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.16.00 riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17.00 riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

33.20.07 installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08 installazione di apparecchi elettromedicali

35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 gestione delle reti fognarie

38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

43.21 installazione di impianti elettrici

43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di

43.22.02 icnossttarlulazzioionnee di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.49.10 commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.69.94 commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

49.10.00 trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

49.20.00 trasporto ferroviario di merci

49.31.00 trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 trasporto con taxi

49.32.20 trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.41.00 trasporto di merci su strada

49.50.10 trasporto mediante condotte di gas

49.50.20 trasporto mediante condotte di liquidi

50 trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 trasporto aereo

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 servizi postali e attività di corriere

 (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione

(da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative

72 ricerca scientifica e sviluppo

74.3 traduzione e interpretariato

75 servizi veterinari

80.1 servizi di vigilanza privata

80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.22.01 attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.29.91 pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99 altre attività di pulizia nca

82.20.00 attività dei call center

84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 istruzione

86 assistenza sanitaria

87servizi di assistenza sociale residenziale

88 assistenza sociale non residenziale

94 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Si consiglia e si raccomanda la massima collaborazione e l’adozione di tutti quei provvedimenti che si rendano necessari a tutela e salvaguardia della propria salute. 

 


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Decreto cura italia prospetto esemplificativo

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Decreto Cura Italia prospetto esemplificativo 

 

 

Cosa

Sospensione

Ripresa

Imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura (1)

– Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria

– IVA in scadenza a marzo

Dal 2 marzo al 30 aprile 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) oppure in massimo di 5 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza

Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Versamento entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno

Persone fisiche, imprese ed enti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato

Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (2)

Dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro

– Versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d’imposta;

– Versamenti IVA;

– Contributi previdenziali e assistenziali;

– Premi per l’assicurazione obbligatoria

Dall’8 marzo al 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Versamenti fiscali e contributivi in scadenza al 16 marzo 2020

Versamenti da effettuare entro il 20 marzo 2020

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro

Non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ex articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Dal 17 al 31 marzo 2020

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto è versato direttamente dal contribuente in unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

Persone fisiche, imprese ed enti che al 21 febbraio 2020 avevano residenza, sede legale o operativa nei Comuni della zona rossa istituita dal D.P.C.M. 1° marzo 2020.

– Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi

– Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato

Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza.

Settore dei giochi

– Versamento PREU e del canone concessorio (3)

In scadenza entro il 30 aprile 2020

Versamenti da effettuare entro il 29 maggio 2020, in unica soluzione oppure con rate mensili di pari importo, compresi gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

In caso di pagamenti rateali, la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020

Tutti i contribuenti

Versamenti dovuti in base a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020

Versamenti da effettuare entro il 30 giugno 2020

Pace fiscale

Rottamazione ter, saldo e stralcio (seconda rata), definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea

Rate in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio, e 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020)

Agevolazioni previste per :

-Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide e assistenti turistici;

– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche), gestori di stadi e impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

-teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, sale da ballo, etc.;

– organizzatori di corsi, fiere ed eventi;

– gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

– gestori di musei, biblioteche, archivi, giardini, riserve e luoghi culturali;

– asili nido e servizi di assistenza e didattica, scuole guida, ecc;

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

-aziende termali e centri per il benessere;

– soggetti che gestiscono parchi divertimento o tematici;

– strutture che gestiscono servizi e stazioni di trasporto, compresi i servizi di noleggio.

-servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

– Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano una o più attività di interesse generale.

La sospensione non riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

 Per le sale bingo non è dovuto il canone di concessione a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

 


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