fattura elettronica carburante – Aruba
fattura elettronica carburante
Finalmente è partita ufficialmente la fattura elettronica carburante al 1° gennaio 2019 e molti la riceveranno sulla piattaforma prescelta di Aruba..
In questo modo verrà consentito di acquistare benzina e gasolio ai titolari di partita IVA attraverso la cara e vecchia scheda carburante. La fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per i carburanti a partire dal 2019 ma fino a tale data sarà in vigore il doppio binario di cartaceo ed elettronico.
Pertanto un po più di respiro sarà dato alle aziende per adeguarsi dal 1° Gennaio 2019 alla nuova fattura elettronica per i carburanti che va a interessare le cessioni di benzina e gasolio quando vengono utilizzati come carburanti. La normativa prevede che queste cessioni vadano documentate con la fattura elettronica. I primi chiarimenti emergono dalla pubblicazione avvenuta a cura dell’Agenzia delle Entrate con Circolare_N_8_del 30/04/2018_ con la quale ha specificato nel dettaglio tutte le misure che sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
A partire dal 1° Gennaio 2019, infatti, le cessioni di benzina e gasolio che sono utilizzati come carburanti per motori e nello specifico portate in detrazione nell’attività dovranno essere documentate con la fattura elettronica che assolverà alle normali funzioni tutt’oggi esercitate dalla scheda carburante fornendo le informazioni utili e nello specifico:
- informazioni di natura fiscale: attesta la detrazione dell’Iva e dimostra la deducibilità dei costi;
- informazioni di natura finanziaria: consente una corretta gestione del credito e alla riconciliazione delle fatture ai pagamenti e agli incassi;
- informazioni di natura civilistica: permette un’ingiunzione di pagamento e ha efficacia probatoria;
- informazioni di natura penale: consente, unitamente ad altri elementi, di verificare se sono stati commessi reati tributari o reati fallimentari.
In questo contesto la fatturazione elettronica deve intendersi come documentazione prodotta esclusivamente in modalità digitale; così come introdotto da obblighi di legge Europea, Direttiva 2001/115/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, e Italiana, Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 52. In questo modo l’amministrazione finanziaria potrà avere un controllo chiaro e immediato delle spese, o forniture, più significative di professionisti e aziende.
Il software per tracciare le movimentazioni e digitalizzare tutti i processi dovrà avere:
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- Tracciabilità dei movimenti con analisi dell’invio e la ricezione del documento, e constatare in tempo reale se l’operazione è andata a buon fine;
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- agevolazioni fiscali, in quanto per le imprese che scelgono la fatturazione elettronica lo Stato prevede agevolazioni che prevedono sgravi fiscali;
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- fruibilità totale perché le fatture elettroniche potranno essere create ovunque, tramite internet, anche con un’app lontani dal proprio ufficio;
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- sicurezza dei dati poiché i dati inseriti sono protetti da un apposito sistema di Interscambio controllato per l’invio dei documenti alle Pubbliche Amministrazioni;
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- facilità d’uso in quanto il sistema di fatturazione elettronica è gestito da programmi online che accompagnano in una creazione guidata del documento;
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- archiviazione gratuita data dal fatto che i software forniti dalla Pubblica Amministrazione garantiscono un’archiviazione a norma di legge per 10 anni;
- risparmio di tempo, spazio e denaro.
L’obiettivo dell’obbligo di fattura elettronica di carburante 2019, in particolare, mira al contrasto di eventuali abusi per i casi di autocertificazione falsata dei costi sostenuti per i rifornimenti.
In cosa consisterà in pratica l’obbligo di fatturazione elettronica per il carburante?
L’articolo 1, comma 920, della L. 205/2017 detta “Legge di Bilancio 2018” ha stabilito che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica“. La stesura del testo normativo prevede, inoltre, l’obbligo di utilizzare esclusivamente la modalità di pagamento elettronico.
Tale disposizione di legge indica pertanto un doppio obbligo per tutti gli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione: devono essere, cioè, non solo documentati con la fatturazione elettronica, ma anche acquistati attraverso una modalità di pagamento tracciabile, come carte di credito o bancomat.
Chi avrà l’obbligo di fatturare elettronicamente l’acquisto di carburante a partire dal 1° Gennaio 2019?
I chiamati ad attenersi alle nuove disposizioni di legge sono tutti coloro che in qualità di imprenditori, professionisti o, più in generale, titolari di partita Iva, acquisteranno carburante nell’esercizio della loro attività d’impresa, arte o professione. Se dunque l’acquirente non informa il rivenditore che il rifornimento viene compiuto nell’esercizio della propria attività, non vi è obbligo alcuno di richiedere l’emissione di una certificazione digitale d’acquisto. In questo particolare caso, dunque, non si emette alcuna fattura elettronica, ma il rivenditore dovrà trasmettere comunque il proprio corrispettivo all’Agenzia dell’Entrate.
Chi è esonerato?
Stando ai dettami di legge, dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° Gennaio 2019 saranno esonerati gli acquisti di carburante effettuati dai privati cittadini.
L’analisi della Legge di bilancio 2018, introduttiva dell’obbligo di fatturazione elettronica di carburante, impone alcune osservazioni. Ad una prima lettura, le modifiche in tema di Iva e di imposte dirette non apparrebbero ragionevoli: infatti un’ applicazione rigida della normativa implicherebbe l’onere per il benzinaio di dover emettere una fattura elettronica tutte le volte in cui effettua un rifornimento a un soggetto dotato di partita Iva; emetterla quindi per ogni singola operazione. Inoltre, ad esclusione dei casi di vetture aziendali o di mansioni lavorative “autodipendenti” (ad es. taxi, agenti di commercio, etc.) non sembra che ci siano altri margini d’applicazione. Infine, l’impiego del solo pagamento elettronico garantirebbe di per sè la tracciabilità dei movimenti, anche ai fini di dei dovuti sgravi fiscali. o stesso giorno di pubblicazione del Provvedimento e delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, l’Agenzia pubblica anche la circolare n. 8/E con i chiarimenti per l’emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti obbligatoria a partire dal prossimo 1 luglio.
L’Agenzia ricorda che la finalità di questo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, è quello di aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, nonché di incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
L’obbligo della fatturazione elettronica sarà obbligatorio per tutti, con poche eccezioni a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Tale obbligo era stato inizialmente anticipato al 1° luglio 2018 e ora prorogato al 1 Gennaio 2019 per le fatture relative a «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».
Sempre nell’ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA , limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamentoindividuati direttamente dalla legge, o rimessi alla determinazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, il quale vi ha provveduto, ad ora, con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
La circolare fornisce i primi chiarimenti sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, nonché si fa un primo cenno in merito all’ambito applicativo delle misure dettate in merito ai contratti d’appalto.