Società Sportiva Dilettantistica lucrativa commerciale
Società Sportiva Dilettantistica lucrativa commerciale
Dalla Legge di Bilancio 2018 novità assoluta la nuova SSDL diventa profit e coinvolge i contratti sportivi .
Attesa da molti e finalmente arrivata con la legge di bilancio 2018 la SSDL ovvero società sportiva dilettantistica lucrativa esordisce nel panorama delle società toccando sia la parte istituzionale/commerciale dello sport sia la parte dei compensi ma analizziamola in dettaglio:
Andiamo per gradi per comprendere quali sono queste novità e cosa cambia per le SSD introducendo importanti novità nel settore sportivo dove esistono leggi e norme da rispettare al fine di garantire che l’attività sportiva venga condotta nella totale legalità e sicurezza,. La novità assoluta è che per la prima volta, viene inserito un soggetto giuridico commerciale all’interno della categoria “Enti sportivi” registrati al CONI. ma quali sono le novità sul piano pratico che la disposizione porta con sé e che
che hanno spinto anche la Virgin Active a trasformarsi a Gennaio 2018 in SSDL Spa? ( Non molti sanno che la SSD non necessariamente può essere costituita sotto forma di SRL ma anche come Spa o società Cooperativa)
Attenzione: Non tutti gli EPS e federazioni al momento ( Marzo 2018) accettano di affiliare le SSDL quindi sarà opportuno verificare la possibilità di affiliazione alla propria federazione o EPS di riferimento
Cosa Cambia?
Gestire palestre e centri sportivi con una SSDL lucrativa anziché ordinaria ( no profit) rappresenta è sicuramente adottare un importante compromesso che consente una discreta serenità per chi normalmente gestisce un’attività sportiva no profit perché a fronte di determinati compromessi( pagamento Iva e IRES) consente una maggiore tranquillità fiscale e importanti benefici.
Vediamo insieme una tabella riassuntiva delle principali differenze:
SSD ORDINARIA NO PROFIT | SSD L LUCRATIVA |
1) Decommercializzazione dell’attività istituzionale,
non paga Iva sulle quote dei membri iscritti. 2) Iva 22% sulla parte commerciale 3) Ires sul 3% dell’attività commerciale 4) Compensi sportivi Tax free e Inps free fino all’ammontare di € 10.000 5) Divieto di divisione di utili e di lucro 6) Amministratore solo in una SSD impossibilità di avere incarichi in altre SSD 7) iscrizione a EPS o Federazione riconosciuta dal CONI |
1) Paga Iva 10%sulle quote dei membri iscritti.
2) Iva 22% sulla restante parte commerciale 3) Ires 50% sul reddito 4) Compensi gestiti come CO.CO.CO soggetti a Enpals al 50% per 5 anni.(*) 5) Possibile dividere utili e avere lucro. 6) Amministratore solo in una SSD impossibilità di avere incarichi in altre SSD. 7) iscrizione a EPS o Federazione riconosciuta dal CONI |
ATTENZIONE: Prima di valutare la possibile trasformazione della SSDL no profit in lucrativa è bene sapere che non sarà possibile trasformare SSD che hanno già operato usufruendo di benefit e agevolazioni fiscali e previdenziali ( es 398) poiché questa operazione legalizzerebbe di fatto tutto l’operato pregresso diventando una divisione di utili pertanto sarà possibile operare la suddetta modifica solo se la SSD non ha mai operato i regime agevolativo. Viceversa chi volesse trasformare la SRL in SSD ( operazione fattibile nell’ambito di società di capitali aventi stessa natura giuridica) dovrà accertarsi che l’amministratore no abbia incarichi in altre SSD di qualsiasi tipologia ( lucrative o non ) essendo questo un parametro essenziale, previsto dalla normativa e approvato dal consiglio del notariato quindi vincolante per tutti i notai.
(*)N.B. per l’applicazione dell’abbattimento al 50% inps/Enpals per le SSDL dovrà essere emessa una circolare esplicativa dell’Inps che autorizza e rende i codici per la corretta applicazione. Fino alla data di emanazione delle circolare esplicativa sulle prestazioni si dovrà corrispondere l’importo per intero (100%) e si avrà diritto ad un credito Inps nella misura del 50% del versato in più da recuperare successivamente.
Le collaborazioni sportive ed i nuovi adempimenti.
La Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha stabilito ai commi 358-360 che le collaborazioni rese per fini istituzionali da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.).
Per le nuove società sportive lucrative, invece, le collaborazioni sportive sono inquadrate come redditi di lavoro dipendente.
Quali sono queste “collaborazioni sportive”?
La natura esatta ancoera non la conosciamo poichè sarà il CONI ad esprimersi con apposita circolare e individuando in maniera analitica le caratteristiche per poter applicare correttamente i contratti di collaborazione ma in linea generale ci riferiamo a tutte quelle collaborazioni non professionali rese nell’ambito delle finalità istituzionali ( Amministrativo gestionale al desk, club manager, assistent manager ) che collaborano con la Società Sportiva.
Possiamo quindi far rientrare in questo ambito le seguenti collaborazioni:
- Istruttori e tecnici;
- Esercizio diretto di attività sportiva (atleti, ecc.);
- Collaboratori amministrativo-gestionali non professionali;
Inquadramento fiscale delle collaborazioni sportive
-> Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche No profit ( SSD ordinarie)
I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi. Il Limite previsto dei 7.500 euro viene incrementato a 10.000 euro.
-> Per le società sportive dilettantistiche lucrative (SSD L)
I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Pertanto le ASD e SSD no profit , le cui collaborazioni sportive restano inquadrate secondo i redditi diversi, quindi non tassabili fino a 10.000Euro (7.500 fino al 2017), mentre “le lucrative” avranno una disciplina diversa i cui collaboratori risultano di fatto come lavoratori.
Quali sono gli adempimenti per i CO.CO.CO da fare dal 1/1/2018?
Se tale impostazione risulterà mantenuta anche dopo una circolare del CONI che dovrebbe arrivare a breve, gli adempimenti che tuttavia ad oggi risultano obbligatori dal 1/1/2018, per tutti gli atleti, istruttori e collaboratori amministrativi (anche se si corrisponde un cedolino paga a Zero), sono rappresentati da:
- Istituzione ed iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di tutti i collaboratori sportivi;
- Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego del rapporto di collaborazione;
- Rilascio del cedolino paga invece che ella consueta ricevuta compensi.
nei prossimi giorni continueremo comunque a darvi novità in merito a questo nuovo adempimento.
Le società sportive dilettantistiche sono il motore principale dell’investimento nello sport e per questo motivo sono agevolate da parte del fisco (se ne ricorrono i presupposti) ma questo non deve tradursi in un costo sociale rischiando in questo modo di portare al collasso un settore che già risente enormemente della crisi che spesso si combatte sulle tariffe applicate. A complicare le cose è poi intervenuta poi la deliberazione del CONI n. 1566 del 20/12/2016
delberazione CONI 1566 - 20 dicembre 2016 415.09 KB 2559 downloads
elenco discipline sportive ammesse dal CONI con identificazione di numero d'ordine...
CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
ATTENZIONE: le collaborazioni, sia sportive che amministrativo-gestionali rese a fini istituzionali alle “società sportive dilettantistiche lucrative” potranno essere gestite in questo modo solo a tre principali condizioni:
- che ci sia un direttore tecnico disciplinato dal CONI nella struttura specifica ove si esercita l’attività di palestra;
- che le attività sportive praticate siano tra quelle disciplinate dal CO.NI:
- che sussista l’affiliazione al CONI tramite un E.p.s. o una federazione.
Mentre per le associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative conosciute dal CONI, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera m), D.P.R. n. 917/1986 fino a 10mila euro . Sono confermati gli altri benefici previsti in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa: esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali, qualunque sia l’ammontare del compenso erogato. Per importi superiori a euro 10.000 annui si applicherà invece la tassazione sostitutiva pari alla prima aliquota Irpef (oltre alle addizionali comunali e regionali), a titolo di imposta per importi complessivamente inferiori a euro 30.658,28 e a titolo di acconto per importi superiori.
I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono invece come detto in precedenza redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 dello stesso D.P.R. con conseguente trasmissione della comunicazione di inizio attività presso il centro sportivo e l’iscrizione, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ( Empals) istituito presso l’INPS..
In entrambi i casi non si applica la disciplina sulle “collaborazioni organizzate dal committente” di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 (trasformazione in contratto di lavoro subordinato) .
Sarà lo stesso CONI con apposita circolare esplicativa a definire tutte le attività considerate necessarie allo svolgimento dei fini istituzionali per le diverse federazioni e enti affiliati.
Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. n. 205/2017, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Ovviamente in assenza di continuità e abitualità nell’esecuzione le prestazioni lavorative possono rientrare in due discipline oggi coesistenti e con lo stesso tetto massimo annuo di compensi percepibili (5mila euro) da ogni lavoratore
A) prestazione occasionale”, disciplinata dall’art. 2222 c.c. con applicazione della ritenuta Irpef a titolo di acconto pari al 20% del compenso concordato, obbligo di dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esclusione previsti, obbligo di contribuzione presso la Gestione INPS-ex ENPALS).
A) “lavoro accessorio” (L. 96/2017) che con il contratto telematico di prestazione occasionale ha sostituito l’ abrogata normativa sui “voucher”, con retribuzione oraria e contribuzione fisse, gestite tramite l’INPS.
In conclusione, di fatto è stata approvata una valida alternativa giuridica che possa rappresentare un compromesso in ambito sportivo tra l’attività commerciale pura ( di fatto esercitata dalla srl ) e l’attività istituzionale no profit pura ( esercitata dalla ASD/SSD) che porrà le basi per una riforma organica di tutto il settore sportivo dilettantistico creando di fatto la nuova società sportiva dilettantistica lucrativa commerciale per professionalizzare tutto il settore dello sport e dando la possibilità di rendere questo settore ” imprenditoriale senza assoggettarlo al divieto di distribuzione di utili.
In particolare la nuova società entrerà nel mondo imprenditoriale e potrà nel contempo usufruire di regole molto più chiare, definendo criteri e principi per godere delle agevolazioni fiscali ma anche per i rapporti di lavoro nello sport altro tallone d’achille presente nel settore sportivo dilettantistico.
Sicuramente le intenzioni iniziali saranno smentite man mano che ci si avvierà a una concreta definizione della normativa ma il concetto stesso che potrebbero emergere nel mondo sportivo soggetti imprenditori che possono fare legalmente fare profit e nel contempo essere riconosciuti dal registro CONI rappresenta sicuramente una novità assoluta che vale la pena di seguire da molto vicino.