Monthly Archives: Gennaio 2017

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Intrastat agenzia di viaggio

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Intrastat agenzia di viaggio

L’obligo intrastat per l’agenzia di viaggio va analizzato alla luce del regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio, in particolare con riferimento agli articoli 306 e successivi della Direttiva n. 2006/112/CE, che non ha subìto variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente obbligo intrastat servizi ai fini statistici mensile o trimestrale per effetto del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Attenzione: Il decreto Legge 193/2016 ha totalmente riformato gli adempimenti IVA a partire dal 2017.

La registrazione dei modelli Intrastat acquisti sono stati cancellati con il decreto legge fiscale 193/2016 ma  ripristinati nel corso della conversione del decreto Milleproroghe, il Dl 244/2016 quindi ad oggi vanno compilati e trasmessi.

Vengono introdotte le comunicazioni trimestrali IVA di fatture e liquidazioni ma, contestualmente, viene approvata l’abolizione di spesometro annuale (l’ultimo verrà inviato ad aprile per il periodo d’imposta 2016),

L’art. 4 c. 4 lett. b) del DL 193/2016 prevedeva, a decorrere dall’1.1.2017, la soppressione dei modelli INTRASTAT relativi:
• agli acquisti intracomunitari di beni;
• alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.
E’ stata inoltre abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura.

Vediamo quindi per le vendite le specifiche oggettive.
Ma le agenzie di viaggi possono svolgere molteplici attività nell’ambito della loro natura istituzionale volta alla vendita di servizi turistici pertanto in primo luogo possiamo distinguere tra due diverse situazioni:
• ricavi da vendita di prodotti e servizi turistici, ( organizzazione)
• ricavi da provvigioni derivanti dall’attività di intermediazione nella vendita dei prodotti e servizi turistici; ( intermediazione).
Possiamo quindi effettuare una prima selezione di adempimenti tenendo conto dell’inquadramento che verrà effettuato ( ai soli fini IVA) delle operazioni svolte (gestione IVA ordinaria o IVA 74ter.

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In generale la vendita di un pacchetto turistico, è un servizio che viene assoggettato a Iva nel Paese del prestatore del servizio stesso ( nel nostro caso l’Italia ) e quindi , non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti ( come da Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010). In base all’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto business to business, viene esclusa alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche (articolo 7-ter D.P.R: 633/72) e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.
Mentre per i servizi singoli ( acquisto di hotel, volo etc) se vengono resi dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti, ( senza preacquisto del servizio stesso ) a questi viene applicata la regola territoriale generale prevista per le prestazioni“generiche, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 1-quater ( Circolare n. 36/E/2010 ).
Viceversa se l’agenzia rende tali servizi in nome proprio e per conto del cliente che si concretizza con un preacquisto dei servizi stessi ( contratti di allottments, vuoto per pieno , accordi etc) tali servizi vengono esclusi dall’adempimento perché la vendita di tali servizi sarà effettuata in regime speciale 74-ter ( comma 5-bis).

obbligo-intrastat-serviziL’ acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi riepilogativi, in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini territoriali ex articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972 venendo esclusi dal regime speciale ma le prestazioni di guida turistica assumono invece natura generica e diventano territorialmente rilevanti nel luogo ove l’agenzia di viaggi esercita la propria attività.( Per l’Italia vige comunque il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1 n. 22).
Il criterio territoriale previsto per le prestazioni di intermediazione rese dall’agenzia di viaggi al di fuori del regime speciale si applica solo nel caso in cui il committente della prestazione sia un soggetto passivo. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia un “privato consumatore” trova, infatti, applicazione la deroga dell’articolo 7-sexies, comma 1 lett. a), D.P.R. 633/1972, che considera rilevanti le prestazioni di intermediazione effettuate nel territorio dello Stato; in pratica, la territorialità della prestazione è collegata al luogo di effettuazione dell’operazione intermediata.
Ricordiamo che tra le prestazioni di intermediazione rese dal tour operator sono comprese anche quelle fornite tramite Internet,( esempio prenotazioni on line di singoli servizi come hotel, volo, guida turistica). Anche se rese con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico diretto perché il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.
Nel caso per esempio in cui il tour operator italiano emette fattura per i servizi resi ad un operatore con sede in altro Paese UE per l’intermediazione effettuata, tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso, l’operazione si configura come una prestazione di intermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivo comunitario. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, la stessa deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese(modello INTRA 1-quater).

Altra particolarità: la regola generale è applicabile anche nel caso di intermediazione relativa a quei servizi oggetto di deroga di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies. Questo in quanto l’attività di intermediazione nella vendita degli stessi non ha alcuna relazione concreta ed effettiva con il servizio stesso.
Per un maggiore chiarimento alleghiamo una tabella riassuntiva per tipologia di servizio prestato

OPERAZIONE PRODOTTO OBBLIGO INTRASTAT ARTICOLO IVA
VENDITA PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO NO art. 74TER
NON PREACQUISTO SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
ACQUISTO PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO (hotel, volo, treno noleggio bus o auto ) NO art. 74TER
NON PREACQUISTO (hotel, volo, treno etc) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUATER
NON PREACQUISTO (manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative, fiere, prestazioni accessorie) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUINQUIES
ALTRI SERVIZI SINGOLI NON PREACQUISITI DIVERSI DAI PRECEDENTI SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER

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differenza tra srl e Srls chiarimenti e caratteristiche

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Differenza tra srl e Srls chiarimenti e caratteristiche

E’ l’argomento di questi ultimi anni, la facilità e lo scarso impegno economico impiegato per l’apertura di una SRL ( come acquistare  due paia di scarpe) ha portato  numerose persone, potenziali imprenditori, a costituire una SRL in luogo ad esempio di una ditta individuale o di una società di persone, spesso anche in maniera frettolosa e inadeguata, senza ben valutare magari con l’ausilio di un consulente professionista tutti gli obblighi e le caratteristiche di questa tipologia di forma giuridica.

Quante vole abbiamo sentito dire ” con la srls non si pagano le tasse, con la srls non si pagano i contributi, con la srl non si paga niente” insomma sembrerebbe una paradiso creato appositamente per chi intende iniziare una nuova attività.  La realtà ” purtroppo” è ben diversa poiché la normativa è nata si per facilitare l’accesso dei giovani all’imprenditoria ed è successivamente stata  perfezionata con il Decreto Lavoro 2013, che ha eliminato alcuni paletti lasciando intatte tutte le agevolazioni in materia di minori costi di avvio ma anche di statuto standard, integrabile ma inderogabile (parere MiSE 43644/2012) rispetto alle sue caratteristiche specifiche ma sicuramente non ha introdotto una fattispecie giuridica così diversa da quella che già esisteva in materia di SRL.

Cerchiamo quindi di analizzarne in dettaglio le caratteristiche essenziali, di capire bene anche i pregi e i difetti di questa modalità costitutiva e di valutarne le potenziali alternative.

Requisiti per aprire una Srls

Primo passo fondamentale è l’atto costitutivo, che deve obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico  ( atto notarile ) e contenere i dati anagrafici e requisiti della società, indicati all’articolo 3 del Dl 1/2012 convertito con la legge 27/2012, che ha introdotto l’articolo 2463-bis del Codice civile, modificato dal comma 13 dell’articolo 4 del decreto lavoro (Dl 76/2013):

  • Il capitale sociale è compreso fra uno e 9.999 euro, è sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve essere in denaro e versato all’amministratore.
  • Deve essere nominato l’amministratore o il consiglio di amministrazione che possono anche essere non soci.

Adempimenti e costi

Quello che molti non sanno è che l’agevolazione sulla costituzione della SRLS si ferma ai costi notarili.

Infatti a parte l’atto costitutivo,  dove il notaio controlla i requisiti e la sua parcella si limita al recupero delle spese ( 500/600 € in luogo dei 2.000/2.400 che servono per una SRL ordinaria ) tutte le altre spese e tutti gli altri adempimenti a partire dall’atto costitutivo sono gli stessi identici delle SRl ordinarie.

I primi costi sono infatti dovuti per il diritto annuale alla Camera di Commercio,  ( che ricorrerà ogni anno),  la tassa di concessione governativa di € 309,87 per i libri sociali ( stesso discorso).

La  Srls,  ha l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria e del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese nonché la tenuta dei libri sociali.

Pertanto i diritti e gli obblighi delle SRLS non cambiano rispetto alle SRL ordinaria, cambia invece il capitale minimo investito che non ha un vincolo di importo minimo prestabilito ma questo sarà un vantaggio o uno svantaggio per la neo costituita Srls?

Accesso al credito bancario

Uno dei problemi principali di queste società è sicuramente la possibilità di accesso al credito bancario, tanto che, per venire incontro alla ben nota difficoltà di accesso al credito ( anche per via del capitale sociale molto basso, e quindi prive di garanzie per la banca,)  nella norma 2013 è rimasta soltanto una previsione, contenuta nel comma 4 bis dell’articolo 44 del Dl crescita (dl 83/2012), di un accordo fra il Ministero dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana «per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.

E’ anche vero però che una neonata società ben difficilmente potrà accedere al credito bancario senza un bilancio o almeno un ano di comprovata attività e soprattutto senza garanzie reali di uno o più soci.

Ma la criticità rimane soprattutto per il capitale sociale non adeguato a una forma societaria di capitali come la SRL, e per lo statuto che non ha la solidità di quello ordinario.

Insomma a fronte di un risparmio tutto sommato molto basso ci si pregiudica spesso un avvenire più sostanzioso e del resto la società di capitali, per sua natura, ha necessità di investimenti e se non si fanno all’inizio si dovranno fare in corso d’opera.

Nella società a responsabilità limitata semplificata, il capitale sociale sottoscritto ed integralmente versato potrà essere compreso tra la somma € 1,00 ed € 10.000,00, mentre nella società a responsabilità limitata, il capitale sociale non può essere inferiore all’importo di € 10.000,00, così come tassativamente stabilito dall’art. 2463, co. 2, n. 4 c.c.

Un’ulteriore importante differenza concerne la tipologia di conferimenti che potranno difatti essere esclusivamente effettuati in denaro (limitatamente alla fase iniziale di costituzione della società) e dovranno essere versati direttamente all’organo amministrativo, laddove, invece, nella società a responsabilità limitata comunemente intesa, gli stessi possono essere fatti da ciascun socio o attraverso il versamento di crediti ovvero mediante conferimento di beni in natura, così come previsto dall’art. 2463, co. 2, n. 5 c.c.

Agevolazioni e caratteristiche della SRLS

Una delle problematiche in cui si incorre spesso da parte dei neo imprenditori è che si pensa che semplificata significa che non si debbano fare adempimenti previsti dalle SRL ordinarie, che ci sia quindi una sorta di ” franchigia” valevole solo per le semplificate come esonero di adempimenti. NON E’ COSI’!!

Vediamo in dettaglio alcune problematiche:

  • La sede legale—> deve essere indicata anche nelle SRLS; può essere messa dal commercialista ma sicuramente questo rappresenterà un costo supplementare per l’azienda;
  • Il Bilancio annuale–> deve essere redatto e presentato al registro delle imprese;
  • La contabilità ordinaria —> deve essere redatta con tutti i libri sociali obbligatori;
  • Le posizioni INPS  per l’organo amministrativo—> vanno aperte e pagato l’Inps dei commercianti se si è in presenza di soci lavoratori ovvero non si abbia nessuno alle dipendenza dell’azienda che produca il fatturato;
  •  C/C bancario aziendale–> obbligo di apertura e gestione;
  • Commercialista–> un costo in più rispetto alla gestione di una ditta individuale o di una società di persone ( non obbligata agli adempimenti della SRL)
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Valide alternativa alla S.R.L.S.:
Sicuramente quando si intende iniziare una nuova attività è necessario valutare bene la forma più adeguata alle caratteristiche specifiche dell’attività stessa e quindi la possibilità di aprire una forma societaria più leggera ma nel caso si volesse optare comunque per la SRL esistono altre forme di costituzione che vanno necessariamente valutate come alternativa:
SRL con  capitale minimo  ai sensi della L. 99/2013
La L. 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. 22 agosto 2013, n.196), di conversione del D.L. n. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Ulteriori disposizioni in materia di occupazione”, ha introdotto, in materia di conferimenti in sede di costituzione di S.r.l., due nuovi commi all’art. 2463 c.c. (comma 4 e 5)  che prevedono:

che il capitale minimo di una S.r.l. deve tendenzialmente essere fissato in 10mila euro, ma permette  che tale minimo possa essere raggiunto anche nel corso del tempo creando un nuovo modello di società a responsabilità limitata che si potrebbe definire a “capitale progressivo”.

Affinché una S.r.l. possa essere costituita con un capitale inferiore a 10mila euro è però necessario rispettare determinati vincoli imposti dalla norma

:il capitale sociale, di almeno 1 euro, deve essere versato esclusivamente in denaro. È quindi esclusa la possibilità di effettuare conferimenti in natura (immobili, aziende, veicoli, ecc.);

  • il capitale sociale,  deve essere versato per intero alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e non nella sola misura del 25%;
  • è necessario destinare almeno un quinto ( 20%) degli utili annuali a riserva legale, fino a quando questa sommata al capitale sociale, non raggiunga la somma complessiva di 10mila euro.

Per tutte le S.r.l. è stato inoltre abolito, dalla legge di conversione, l’obbligo del versamento del capitale iniziale in banca al momento della costituzione.

Il nuovo art. 2464 4 comma c.c. prevede ora che i decimi vengano versati nelle mani degli amministratori.

Rimane invariata la possibilità di sostituire il versamento in denaro con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può, in ogni momento, effettuare il versamento del corrispondente importo in denaro.

I mezzi di pagamento devono essere indicati nell’atto (art.2464, comma 4 c.c.).

Nel caso di S.r.l. con capitale sociale inferiore a 10mila euro l’art. 2463 c.c. stabilisce che una somma pari ad almeno un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio vada accantonata a riserva legale (art.2430 c.c.), fino al raggiungimento di 10mila euro.

La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione (art. 2463, comma 5 c.c.).

Riepilogando velocemente il panorama delle SRL alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione abbiamo :

  • una S.r.l. ordinaria  regolare che non cambia tranne relativamente ai decimi per i quali non ha più l’obbligo di verarli in banca (art. 2463 c.c.);
  • una S.r.l. con il capitale che può inizialmente essere previsto al di sotto dei  10mila euro  obbligatori ma che non ha nulla di semplificato rispetto alla SRL ordinaria ( nemmeno il costo del notaio) e quindi conserva  lo statuto ordinario e con conferimenti interamente in denaro e versati per intero all’atto costitutivo (art. 2463 c.c.);
  • una S.r.l.s.  semplificata con capitale sotto 10mila euro a statuto standard e con costi di costituzione ridotti (art. 2463-bis c.c.).

Costituzione con apporto:

In fase di costituzione di una società a responsabilità limitata è possibile effettuare conferimenti, oltre che in denaro, anche in natura. E’ il caso di persone che vogliano partecipare allo sviluppo di un progetto mediante la costituzione di una società apportando un valore concreto anziché denaro e per questo, l’articolo 2464 del Codice civile stabilisce che possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, laddove lo statuto non stabilisca diversamente.
Cosa vuol dire? Che chi intende conferire un bene in natura  ( anche un contratto, un progetto, un marchio etc) deve dimostrane il valore mediante  una perizia giurata che contenga la descrizione dei beni e dei criteri adottati nella valutazione.  Questa perizia, che può essere anche giurata davanti al notaio ( in luogo del tribunale)  viene resa da un revisore  ( di solito un commercialista)  che attesta che il valore del bene è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo.

In questo modo  è possibile stabilire le quote di partecipazione al capitale sociale  avendo uno stesso parametro di valutazione nel momento in cui i soci sono concordi nell’attribuire al bene il valore  peritato.

E’ possibile effettuare la perizia anche in una seconda fase ovvero come aumento del capitale sociale.

In quest’ultimo caso si  può decidere di effettuare l’apporto, ma non in aumento del capitale, il valore del soprapprezzo attribuito dal conferente e attestato dal perito rappresenterebbe una posta “indivisa” del patrimonio netto, perdendo così ogni correlazione con il socio. I soci potrebbero comunque accordarsi sulla costituzione con conferimenti in denaro e sulla successiva cessione alla società del bene che intendevano apportare. Se il corrispettivo è pari o superiore al decimo del capitale sociale e avviene entro due anni dall’iscrizione della società al Registro delle imprese, è necessaria la relazione dell’esperto in base al secondo comma dell’articolo 2465 del Codice civile.

Start Up innovativa

Con la nuova legge di stabilità 2017, viene integra la disciplina per la sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative; viene infatti previsto che l’atto costitutivo possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata. E’ contenuto nel comma 65 dell’articolo unico, il riferimento a questa ulteriore possibilità permettendo di fatto che sia l’atto costitutivo  iniziale che e le successive modificazioni e/o integrazioni di start-up innovative possono essere redatti:

    • per atto pubblico;
    • per atto sottoscritto con firma digitale;
  • con firma autenticata (ovvero firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato).

L’ autenticazione della firma elettronica,  effettuata anche mediante l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata si ha quando viene attestato da un  pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.

Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale.

Prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilità 2017 l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative potevano essere redatti per atto pubblico o per atto sottoscritto con firma digitale, sulla base delle modalità previste all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale.


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tassa regionale agenzie viaggi 2020

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Abolita la tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo dall’anno 2018 ( apertura e conduzione a regime) anche per il futuro

Abolita  la tassa di concessione regionale per le Agenzie di Viaggi operanti nella provincia di Roma e Lazio.

Pertanto le agenzie dal 2017 non dovranno pagare alcunché per l’esercizio della propria attività. Lo ha stabilito il Consiglio Regionale del Lazio che ha deciso di abrogare il Titolo III della tabella A della Finanziaria regionale, cancellando  un onere effettivamente gravoso e privo di ogni fondamento che era in carico alle Agenzie di Viaggio con cadenza annuale ricadente alla fine del mese di Gennaio.

La notizia non può che essere gradita  dalle agenzie di viaggio, soprattutto nel momento di forte crisi che il settore sta attraversando.

per info e chiarimenti 

 La determina contenuta nella L.R. Lazio n. 17/2016, art. 3, commi 93, prevede infatti  che “il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 che si riferiva alla tassa di iscrizione e rinnovo), viene abrogata.


Il Consiglio Regionale del Lazio ha inteso abrogare il titolo III della tabella allegata alla finanziaria regionale con prima delibera effettuata a gennaio 2016  ma definitivamente approvata a dicembre sopprimendo la tassa di concessione prevista per le agenzie che più volte era stata oggetto di contestazione anche da parte dalle associazioni di categoria.

Per informazioni specifiche e soggettive è opportuno chiamare direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo ai seguenti recapiti:
Telefono: 06/51687233/4
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi
pec: advprotur@regione.lazio.legalmail.it

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Per tutte le agenzie che non hanno invece ancora assolto l’obbligo della tassa relativa all’anno 2016 pubblichiamo gli adempimenti da effettuare al fine di regolamentare il pregresso:

Le agenzie di viaggi e turismo operanti nella provincia di Roma e Lazio erano tenute al pagamento della tassa di concessione regionale annuale da effettuare dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della tassa era commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l’agenzia e corrisponde ai seguenti importi:
•Fino a 10.000 abitanti Euro 25,31
•da 10.000 a 20.000 abitanti Euro 50,11
•da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 98,19
•da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 147,79
•da 100.001 a 500.000 abitanti Euro 245,47
•superiore a 500.000 abitanti Euro 408,45

Il pagamento andrà effettuato presso il nuovo conto corrente regionale aperto per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo (agenzie viaggio e professioni turistiche).

il nuovo conto è : ccp 63101000, effettuabile anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio – causale – “tassa di concessione regionale anno …. agenzie di viaggi” ed il nome dell’agenzia di viaggi e turismo.

Il ravvedimento avviene con il
1. il pagamento del tributo non versato a cui vanno aggiunti:
2. la sanzione pari al 30 per cento della tassa
3. gli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso.
la sanzione, di cui al punto 2, potrà essere ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento e di un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento:

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d’ufficio.

Per regolarizzarsi è comunque preferibile e opportuno sentire direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo

 


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attività sportive dilettantistiche riconosciute dal coni

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Attività sportive dilettantistiche riconosciute dal coni

All’inizio di ogni anno rinfreschiamo alcuni elementi importanti soprattutto per chi usufruisce di regimi agevolativi come nel caso di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Per costoro infatti è della massima importanza conoscere se la disciplina che viene applicata nella relativo centro sportivo di riferimento sia o meno beneficiaria delle agevolazioni concesse ovvero se sia riconosciuta o meno come disciplina sportiva dal Coni e inserite all’interno del Registro tenuto dal  CONI e quindi  ammessa nel regime di agevolazioni che ne derivano.

A tal fine è bene ricordare che l’ iscrizione al Registro tenuto dal  Coni viene effettuata per il tramite dell’affiliazione a una federazione sportiva o enti di promozione sportiva ( FSN – DSA -EPS ). Attenzione: è il CONI che decide cosa è sport e cosa non lo è ( ad esempio anche gli scacchi sono considerati sport) e il Consiglio Nazionale del CONI  ha approvato attualmente  396 discipline sportive.  E’ ovvio quindi che una discliplina sebbene sia considerata sportiva  se non è prevista dal CONI non è considerata tale e non ammette agevolazioni fiscali per conseguenza. (Yoga, Pilates, Shiatsu, Krav-Maga, Soft Ait, PaintBall, etc).

L’iscrizione quindi andrà fatta dal’associazione o società sportiva dilettantistica scegliendo il relativo campo di appartenenza tra quelli previsti dal CONI attenendosi alle relative definizioni previste dallo statuto.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP




scarica l’elenco degli sport riconosciuti dal CONI direttamente dalla delibera originale del CONI n. 1566 del 20 dicembre 2016

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delberazione CONI 1566 - 20 dicembre 2016 415.09 KB 2560 downloads

elenco discipline sportive ammesse dal CONI con identificazione di numero d'ordine...

Pertanto non sarà possibile per attività di tipo Yoga, Pilates, Shiatsu, Zumbafitness, Crossfit iscriversi scegliendo la disciplina n°117 (“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) oppure per Le attività di Soft Air e Paintball iscriversi  sotto la categoria del Tiro Dinamico Sportivo .

E’ solo un esempio di come la giusta attenzione possa evitare una Ispezione Fiscale o previdenziale con eventuale contestazione dell’uso del regime dei 7.500€  in considerazione del fatto che la ASD possa non aver riportato nello Statuto, nel proprio regolamento o nella gestione della attività esercitata, l’esatta definizione corrispondente alla disciplina prevista dall’elenco specifico del CONI.

N.B: alla data in cui scriviamo alcune discipline non sono state ufficialmente ancora riconosciute dal CONI. E’ il caso ad esempio dello Yoga e dei giochi elettronici competitivi

info e domande

 


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codice tributo 1038 soppresso

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Codice tributo f24 1038 soppresso 

Dal 1/1/2017, con apposita risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha disposto la revisione dei codici tributo utilizzati dai sostituti d’imposta per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte. Con il provvedimento sono stati soppressi alcuni codici comuni di frequente utilizzo da parte dei  contribuenti sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24.  Tra gli altri  la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che veniva utilizzato ad esempio per le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), che sono confluiti entrambi nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel
codice tributo 3802.

Per quanto concerne i professionisti ed i lavoratori autonomi, se ne va lo storico codice tributo 1038, utilizzato per le provvigioni degli agenti, che confluisce nel codice 1040.
(ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per

Il codice 1038 ricordiamo veniva utilizzato per il pagamento delle  ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, agenzia e rappresentanza, disciplinate dall’articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre, n.600.

Dall’ 01/01/2017 il codice da utilizzare in F24 non sarà più il 1038 ma il codice tributo 1040, già riferito alle ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni, previste all’articolo 25 del medesimo decreto.

E’ importante precisare che, essendo non più in vigore l’utilizzo del tributo 1038, si ritiene che il nuovo codice 1040  debba essere utilizzato anche in relazione a versamenti di ritenute di agenzia eventualmente riferiti a periodi di competenza pregressi.

sempre relativamente ai rapporti di agenzia segnaliamo il  contributo  dovuto all’ Enasarco per il 2017  obbligatorio per  gli agenti individuali (monomandatari e plurimandatari) e le società di persone è salito al 1 gennaio 2017 dal 15,10% al 15,55%.

Questi importi sonio però dovuti:

– per il 7,775% a carico dell’azienda preponente;
– 7,775% a carico dell’agente da trattenere dall’azienda nella fattura di provvigioni.

Il pagamento viene effettuato dalla azienda preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all’agente.

Attenzione il criterio per la determinazione dell’aliquota Enasarco è quello della competenza e quindi le fatture per provvigoni relative all’anno 2016, ed emesse nell’anno 2017, dovranno indicare ancora l’aliquota del 15,10%, relativa all’anno 2016.

Nel 2017 il minimale e il massimale Enasarco sarà determinato applicando agli importi stabiliti per il 2016, la rivalutazione ISTAT. Si ricorda che per l’anno 2016, il contributo era richiesto per ciascun mandato, nel limite del massimale annuo di euro 37.500,00 di provvigioni per i monomandatari, e di euro 25.000,00 per i plurimandatari.
Attenzione il massimale provvigionale non è frazionabili in rapporto all’anno.

I contributi Enasarco sono versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza.
per il trimestre gennaio – marzo la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile – giugno la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio – settembre la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre – dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.


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