Monthly Archives: Settembre 2016

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contratti di solidarietà: si all’apprendistato

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contratti solidarietàContratti di solidarietà si all’assunzione in apprendistato durante un contratto di solidarietà

Il ministero del Lavoro ha detto si! Parafrasando una vecchia formula pubblicitaria il Ministero del Lavoro ha dato via libera con un chiarimento effettuato in risposta a uno specifico interpello per la possibilità di avvio di rapporti di apprendistato anche nel caso in cui l’Azienda richiedente abbia in corso un contratto di solidarietà. Il chiarimento era dovuto in relazione all’applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal Jobs Act.

La motivazione va ricercata nel fatto che il contratto di solidarietà difensivo costituisce specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria con la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali, con possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative e si attiva in base all‘articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 attraverso specifico accordo fra impresa prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro per evitare riduzioni di organico. Non spetta quindi agli apprendisti, in base all’articolo 2 del dlgs 148/2015.

Ma come funziona realmente il contratto di solidarietà?

Sono previste due tipologie di contratto di solidarietà e relativamente alla fattispecie applicata sono previste disposizioni differenti per concerne la durata, i soggetti che possono beneficiarne e la percentuale di riduzione della retribuzione e dell’orario di lavoro.

  • TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
  • TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO “A”

Possono farne ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

La riduzione di orario prevede un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa la stipula del contratto è per un massimo  di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO “B”

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

Spetta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Viene erogato un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda con una durata massima di  24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga.

Il contratto di solidarietà assume una sua logica in tutti quei casi in cui si voglia  fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà; opportunità che non sempre viene soddisfatta per tutti i lavoratori essendo molti di questi assunti con mansioni  diverse nell’ambito dell’organico aziendale.

Per questo motivo l’azienda che ricorre a contratti di solidarietà può avere necessità di formare personale in specifiche mansioni per far fronte a eventuali esigenze di maggior lavoro assumendo nuovi apprendisti  sempre che si riscontrino anche gli ulteriori requisiti di legge ovvero che sia  rispettato il rapporto  fra apprendisti assunti e maestranze specializzate, in base all’articolo 42, comma 7, del Dlgs 81/2015, e la necessità che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità del contratto.

La crisi aziendale favorisce  quindi il ricorso a delle soluzioni che non compromettano la stabilità, competitività  e funzionamento dell’Azienda ma nello stesso tempo riescano a garantire una continuità di reddito ai propri dipendenti.


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prestazioni occasionali: modalità ritenuta ed esonero per rimborso spese

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ritenuta prestazione occasionaleIn questi ultimi anni la ricevuta per prestazione occasionale ha assunto sempre più importanza anche parallelamente alle modifiche intervenute nel tempo per le collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e in ogni caso, in tutte quelle occasioni in cui, per colmare il fabbisogno di brevi collaborazioni spot che si estinguono in un determinato periodo, non trova tipologia di contratto adatta alle proprie. In particolar  modo, la formula della prestazione occasionale interviene ad esempio per coloro che avendo già un lavoro o essendo pensionati hanno la possibilità di incrementare  le proprie entrate con un elevato rapporto beneficio/tempo impiegato , o per coloro che sono pronti ad avviare una libera professione ma non hanno ancora le forze necessarie ( acquisizione di clientela)  tali da giustificare l’apertura di aprire una partita IVA. Meno adatte e più rischiose invece se utilizzate dalle aziende ( impropriamente) come strumento a basso costo ed elevato vantaggio ( e aggiungiamo elevato rischio) per ottenere prestazioni di lavoro di carattere non subordinato. In ogni caso, ogni qual volta si utilizza lo strumento della prestazione occasione è necessario prestare molta attenzione e comprendere che siamo in presenza di uno strumento soggetto a precisi adempimenti  giuridici, previdenziali e fiscali da analizzare attentamente per non ricadere in problematiche estremamente ” seccanti” in caso di uso improprio.






Ma cosa si intende per lavoro autonomo occasionale e soprattutto quali sono i limiti imposti dalla normativa vigente?

Utilizzata in passato in maniera occasionale e reintrodotta con la riforma del lavoro del 2003 ( Legge Biagi )  affinché possa essere riconosciuta come tale, deve rispettare  alcuni requisiti fondamentali:

  1. non può essere un’attività abituale;
  2. deve trattarsi di  un’attività non professionale;
  3. non deve svolgersi con continuità;
  4. non deve esserci una coordinazione.

Il contratto tra azienda/professionista e collaboratore non prevede una forma scritta ma a scanso di equivoci è sempre preferibile redarne uno che metta ben in chiaro i fabbisogni di collaborazione dell’azienda da un lato e le aspettative del collaboratore dall’altro; sia economiche ( compenso spettante) sia soprattutto in merito alle modalità dello svolgimento dell’incarico e soprattutto alla mancanza di un vincolo di subordinazione.

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La caratteristica  del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell’articolo 2222 del codice civile che disciplina il contratto d’opera definendo il lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere,dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Quindi la prestazione del collaboratore deve svolgersi senza l’inserimento funzionale nella organizzazione dell’azienda e/o del professionista e inoltre la caratteristica dell’occasionalità la contraddistingue dalle prestazioni di lavoro autonomo svolte abitualmente ed in forma professionale, sollevandola quindi anche dall’obbligo del possesso di partita IVA ( art. 5 D.P.R. 633/72) che è invece caratteristica fondamentale del lavoro autonomo abituale, svolto in modo professionale con obbligo di emissione della fattura.

Il collaboratore occasionale risulta pertanto un non dipendente e un non professionista autonomo,  diventando terreno fertile per abbattere sensibilmente i costi ad esempio di molti progetti imprenditoriali.

La ricevuta della prestazione occasionale: contenuto e caratteristiche

La ricevuta da emettere per la prestazione occasionale ha forma libera ma deve contenere determinati requisiti , specificando che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/197 e dovrà contenere: 

  • i dati del prestatore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale);
  • i dati del committente (nome, cognome, o ragione sociale se trattasi di società, partita IVA o codice fiscale, indirizzo);
  • la descrizione della prestazione svolta (è opportuno far riferimento, se sottoscritta ad una lettera d’incarico che disciplini gli aspetti essenziali della prestazione);
  • l’importo lordo;
  • l’eventuale ritenuta d’acconto (nella misura del 20%, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta);
  • l’importo netto percepito;
  • data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta.

Non essendo soggetta ad Iva, la ricevuta dovrà essere affrancata da una marca da bollo da 2 euro con esclusione di tutti quegli importi che non superano euro 77,47.

Di seguito viene pubblicato un facsimile della ritenuta per prestazione occasionale da scaricare gratuitamente in formato excel e con formula precompilata. Sarà sufficiente inserire l’importo netto in fondo alla formula per ricavarne in maniera automatica il lordo e la ritenuta dovuta.

Icona

facsimile di ricevuta per compenso occasionale 10.86 KB 657 downloads

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ... pubblichiamo un facsimile di ricevuta...

I limiti per prestazione occasionale: reddito annuale e casi di eccedenza

La prestazione saltuaria normalmente non può eccedere l’importo di € 5.000,00 anche se erogato da una pluralità di committenti ma nel caso in cui si dovesse superare questo limite sono previsti  obblighi di natura previdenziale con la conseguente iscrizione alla gestione separata (per la somma eccedente)  e il versamento da parte dell’azienda/professionista committente dei 2/3 dei contributi dovuti ( alla data di redazione dell’articolo  come parasubordinati senza partita IVA, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 31,72%).

Casi in cui non si applica la ritenuta alla fonte del 20%

( chiarimenti dell’agenzia delle Entrate risoluzione 49/E/2013 )

rimborsi spese ritenute d'accontoUno dei casi in cui la ritenuta d’acconto non viene applicata alla prestazione occasionale è sicuramente quello dei rimborsi spese effettuati dal collaboratore in nome e per conto dell’azienda stessa per seminari e formazione gratuita. E’ il caso di rimborso di viaggi, vitto, alloggio per  docenti e ricercatori ma anche di chi anticipa spese di trasporto ed altri oneri connessi per la partecipazione a seminari  e formazione.

Siamo in presenza infatti di spese sostenute che  non concorrono alla formazione del reddito imponibile del collaboratore e pertanto non sono assoggettate ad un acconto di imposta essendo l’imponibile in questo caso pari a zero.

Un rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da un professionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rende necessaria l’applicazione di ritenute alla fonte; a stabilirlo è  l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E/2013, rispondendo a uno specifico quesito dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

L’Agenzia delle Entrate, in  questo caso riflette una situazione di fatto logica e sostanzialmente inoppugnabile evitando di far versare la ritenuta alla fonte in tutte quelle ipotesi in cui sussistono attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito e nelle quali il compenso percepito risulta essere pari  alle spese sostenute dal collaboratore. In questi casi viene meno l’obbligo del versamento della  ritenuta di cui all’art. 25 del DPR 600/1973:

« Sono i  rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, purché siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese».

Le stesse condizioni sono applicabili anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall’ Azienda.

Il collaboratore da parte sua non dovrà riportare le somme percepite con queste condizioni nella propria dichiarazione dei redditi.

Diversa è invece la considerazione da effettuare per le spese sostenute per l’effettuazione dell’incarico assegnato che rientrano invece nella determinazione del reddito e conseguentemente nell’obblico di applicazione della ritenuta d’acconto.

«Alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente» rientrano nella nozione di compenso «anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003)».

Il riferimento normativo è l’articolo 54, comma 1, del TUIR (testo unico imposte sui redditi) in base al quale:

«Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione…».

Per quanto riguarda invece i redditi di lavoro autonomo occasionale, l’articolo 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi:

«Sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

C’è quindi una differenza fra redditi da lavoro autonomo abituale e non abituale,costituita dal collegamento diretto diretto tra compenso e spesa sostenuta (che vale solo per il lavoro autonomo non abituale, come visto).

È per questo che, solo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, quando è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta.

L’esonero dalla ritenuta (e dalla dichiarazione per il contribuente) non è invece applicabile:

«Quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973».

Per le prestazioni occasionali infine, per l’Azienda committente permane la rilevanza dei costi ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al d.lgs 446/1997.

 


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agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

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Agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

agenzie viaggi fondo garanziaSono passati ormai due mesi e ora dopo la legge, arriveranno i controlli. Sono ancora molte infatti le agenzie di Viaggi che non si sono adeguate correttamente aderendo in piena autonomia per dotarsi di una forma di tutela nei confronti del consumatore. Adesso si entra nel vivo e non c’è più tempo da perdere, saranno avviati controlli con  la richiesta, da parte delle autorità preposte al controllo, di dimostrare, contratti in pugno, di essere dotati di uno strumento di garanzia (assicurazione, fondo o quant’altro).  Sono almeno cinque i grandi fondi costituiti dalle più importanti associazioni di categoria ovvero quello di Astoi per i tour operator; quello di Fiavet chiamato Fogar; quello di Assoviaggi denominato Garanzia Viaggi con una capienza iniziale controgarantita da una polizza assicurativa di 1 milione di euro; Booking Sicuro del broker Borghini e Cossa; e il fondo Vacanze Felici di Fto dotato per ora di 500mila euro.

Sarà il Mibact ad effettuare attività di sorveglianza e monitoraggio affinché la norma relativa ai fondi privati sia attuata in modo tale che la garanzia offerta sia effettiva per tutelare i viaggiatori in maniera adeguata .

Ma cosa succede se non ci si associa a questa o a quell’associazione? Ovviamente non è sufficiente essere associati ma è necessario anche aderire al fondo per poter garantire la tutela del viaggiatore che si affida all’agenzia  intermediaria o al tour operator; una questione di vitale importanza da chiarire è senza dubbio la posizione delle singole agenzie associate e verificare ad esempio se si è in attesa di regolarizzare la propria  posizione con il fondo, c’è una copertura automatica? Quanto tempo si ha a disposizione per finalizzare la copertura?

Il fondo Astoi ad esempio sarà alimentato da contributi basati sulle prenotazioni di viaggio ricevute da ciascun tour operator, verrà riconosciuto come persona giuridica e la copertura fornita dallo stesso sarà prestata nell’interesse esclusivo dei soli associati. Lo strumento scelto da Astoi costituisce una modalità strutturata e durevole che permette, di fatto, un accantonamento progressivo e costante di somme, a differenza dei premi versati alle compagnie di assicurazione che sono, per loro natura, a fondo perduto e anche delle garanzie bancarie, che sono revocabili a discrezione dell’istituito che le presta.

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Anche Fiavet ha messo in campo il fondo  Fogar con una previsione di tariffe  minime che varieranno a seconda del fatturato; si parla di una somma che può variare dai  500 euro per fatturati fino a 500mila euro annui fino a  1.000 euro (per fatturati fino a 1,5 milioni di euro.

Sembrerebbe tutto chiaro ma dal Mibact non giunge alcun segnale su come si deve procedere nell’immediato per evitare “bagni di sangue” legati a fallimenti o chiusure improvvise di agenzie, sempre in agguato soprattutto in alta stagione e quello che inquieta di più è il buio totale intorno ai tempi in cui uscirà il decreto attuativo per poter verificare da parte delle agenzie di viaggi un vandemecun procedurale nel caso in cui si debba richiedere l’utilizzo del fondo stesso.

Un momento difficile per le agenzie che, proprio nel periodo di massima stagionalità,  si trovano nel marasma più totale reso ancora più complicato dal fatto che ad oggi non esiste un regime sanzionatorio e un referente istituzionale a cui rivolgersi per avere assistenza.

aderendo a un nuovo fondo di garanzia anche consorziale si dovrà avere la ” sicurezza” che la copertura sia assicurata sia in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici anche se venduti attraverso internet,  con regolari contratti di viaggio  stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente.

La molla del fondo di garanzia potrebbe portare qualche buona opportunità per le agenzie di viaggio poiché il cliente viaggiatore non sarà invece garantito in tutti i casi in cui decida di organizzare in proprio il pacchetto turistico ( senza rivolgersi all’agenzia) e anche nei casi in cui lo stesso pacchetto venga venduto da agenzie abusive, ovvero non in possesso di regolare autorizzazione.

 La scelta quindi dovrà essere fatta in base alle garanzie offerte sia dalla propria agenzia assicuratrice di fiducia  in aggiunta alla polizza RC  oppure se aderire ad un consorzio  creato dalle associazioni di categoria, dai network o  da alcuni Tour operator ma che siano in grado di coprire le somme richieste dalla norma.

Sicuramente andranno anche introdotti parametri più equilibrati, soprattutto per agevolare le agenzie di più piccole dimensioni, che rappresentano la maggioranza delle agenzie in Italia, e che si potrebbero trovare a sostenere  un costo eccessivo e scollegato dalla realtà specifica in cui operano.

Probabilmente andrà fatta una ricerca accurata per valutare la migliore forma di copertura collettiva, con una formula assicurativa leggera, facile ed economica, che sia semplice, sicuro e che si occupi solo di dare le Garanzie volute dalla U.E e dai consumatori.

Non c’è infine  da escludere che l’Agenzia si trovi ben presto ( non solo dagli organismi preposti ma anche da parte del cliente viaggiatore stesso) a dover produrre  un certificato che dimostri come il punto vendita abbia adempiuto a questo specifico obbligo di legge.

 


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