Monthly Archives: Giugno 2016

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Agenzie di viaggi : disciplina delle fee d’agenzia

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La disciplina delle Fee d’agenzia 

nelle Agenzie di Viaggi e Turismo 

Con la progressiva diminuzione delle commissioni percepite dalle adv per la prenotazione di biglietti aerei e ferroviari, si è verificato un nuovo tipo d’adempimento per le agenzie intermediariegeld
E’ parassi consolidata ormai che le agenzia percepiscano un diritto ( o fee)  d’agenzia che viene pagato direttamente dal viaggiatore come servizio per la prenotazione effettuata e che diventa per l’agenzia pressocchè l’unico ricavo per l’emissione del biglietto

Il compenso percepito, che corrisponde al servizio effettuato nei confronti del cliente, ad una prima interpretazione è stato identificato come tale e pertanto assoggettato ad iva 22% .

Successivamente è intervenuta l’agenzia delle entrate che ha stabilito che la fee d’agenzia segue ai fini fiscali i procedimenti previsti per le provvigioni a suo tempo percepite dalle compagnie ed esattamente:

sono imponibili e assoggettate ad Iva 22%

le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti  nazionali ( incluse le low cost)

sono non imponibili iva ai sensi del comma 1 dell’art. 9 le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti internazionali ( incluse le low cost)

I diritti dovranno essere trascritti nella prima nota corrispettivi, mentre per la certificazione al cliente, tutti i crs si stanno attrezzando per includerla nel tagliando emesso.

Il Pos a costi sostenibili

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Di seguito, per completezza si trascrive la circolare dell’agenzia delle entrate :

 Oggetto: risposta dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio Procedure Fiscali, sulla disciplina fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione richiesti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per la prenotazione e l’emissione di biglietteria aerea

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale – Ufficio Procedure Fiscali, ha fornito, su richiesta della FIAVET, un parere sul corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione percepiti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per l’emissione di biglietteria aerea e sulle relative modalità di certificazione. Con il parere espresso nella risposta è stata accolta l’istanza proposta dalla Federazione di riconoscere validità fiscale, ai fini degli obblighi di certificazione, al tagliando annesso al biglietto aereo.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che, essendo il suddetto compenso corrisposto direttamente dai clienti e che trattasi di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato, si rende applicabile alle Agenzie di Viaggi la seguente disciplina:

provvigioni percepite da vettore aereo:

– per la commissione ancora riconosciuta dal vettore, emissione di fattura, distinguendo le commissioni per l’emissione di biglietteria aerea nazionale che sono soggette ad IVA con l’aliquota del 20% da quelle per la biglietteria internazionale, non imponibili IVA in base all’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72;

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Noi di Turismoefisco usiamo:

diritti di agenzia richiesti per la prenotazione di voli

– per il compenso ricevuto dal cliente per l’attività di intermediazione, certificazione del corrispettivo per la prestazione di emissione della biglietteria aerea nazionale, assoggettandolo ad IVA con aliquota del 20%; mentre per l’emissione della biglietteria aerea internazionale tali corrispettivi sono non imponibili IVA in virtù dell’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72.

In merito alle modalità di certificazione, l’Ufficio Procedure fiscali ha accolto la proposta di certificazione dei compensi d’intermediazione, incassati dalle Agenzie di Viaggi, incentrata su un tagliando integrativo del biglietto aereo. Ciò a condizione che in tale tagliando siano riepilogati gli elementi essenziali che altrimenti dovrebbero essere indicati nella ricevuta fiscale e che la progressività di tale documento certificativo sia garantita dalla presenza del numero progressivo del biglietto aereo e del codice IATA dell’Agenzia di Viaggi. Si ricorda pertanto che su tale ricevuta dovrà essere riportata la ditta, la denominazione o ragione sociale e la partita IVA dell’Agenzia di Viaggi che emette il documento, la data di emissione, il numero progressivo (numero del biglietto aereo e il codice identificativo IATA), il compenso d’intermediazione – imponibile, imposta, aliquota applicata nell’ipotesi di trasporto nazionale ovvero titolo di non imponibilità nell’ipotesi di trasporto internazionale e i dati relativi al trasporto – ripresi dal biglietto aereo – a cui il compenso stesso si riferisce.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i tagliandi annessi al biglietto aereo possano assolvere agli obblighi di certificazione delle Agenzie di Viaggi per i compensi corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo quindi al tagliando la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio.

L’unica riserva posta dall’Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la vendita tramite il canale web, laddove non esiste neppure un titolo elettronico emesso dal vettore a cui si possa integrare il tagliando dell’Agenzia. In tale ipotesi le Agenzie di Viaggi dovranno certificare il corrispettivo nelle forme ordinarie, mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ovvero, se richiesta dal cliente, una fattura che potrà assumere anche la forma di una fattura elettronica così come previsto dall’ art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

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Come aprire un’agriturismo

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turismoefisco formazioneCome aprire un’Agriturismo Agriturismo

L’attività agrituristica, è regolata dalla Legge quadro nazionale 730 del 1985 e dalla legge regionale n°18 del 1998, è un’attività connessa e complementare a quella agricola. L’’agriturismo può essere esercitato solo da agricoltori, anche se non svolgono tale attività a titolo principale purché possiedano un fondo su cui esercitano realmente attività agricola.

L ’attività agricola in senso stretto, quella di produzione, deve occupare maggior tempo di quella ricettiva. Qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che persino il reddito dell’attività agricola resti maggiore di quello dell’agriturismo. Requisito quest’ultimo difficile da rispettare in zone particolarmente svantaggiate come quelle montane.

Per aprire un’attività agrituristica la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l’attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l’attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all’attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell’agriturismo che si vuole realizzare.

Nell’attività agrituristica possono essere effettuate le seguenti attività ( ma possono variare da regione a regione )

1) ospitare i turisti in azienda, anche nei locali di abitazione dell’agricoltore pure se ubicati nel centro abitato, nonché in spazi idonei per agricampeggio;

2) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da produzioni proprie o comunque da alimenti ricavati prevalentemente da produzioni proprie;

3) vendere direttamente i propri prodotti

4) organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.

Il numero di posti letto massimo consentito è fissato in 20 presso delle camere cui aggiungere altri 30 posti in agricampeggio. Qui occorre verificare l’ampiezza dell’azienda per sapere il numero esatto di posti letto massimo ammesso.

aprire agriturismo

Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l’obbligo di parere della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta del Sindaco, un sopralluogo per determinare l’idoneità delle attrezzature e dei locali che vengono utilizzati sia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella di ospitalità in camere e agricampeggio. Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte; placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di handicap; certificazione dell’acqua potabile; depurazione fognaria, etc. Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo). Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per l’ospitalità: in Sardegna è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto. Ricordiamo, infine, che il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare il locale cucina. Il consiglio, in definitiva, per tutta la problematica igienico-sanitaria è di consultare la locale ASL, prima di iniziare l’attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali da adibire ad agriturismo.

 

Ai fini fiscali andrà operata la seguente diversificazione:

Un operatore agrituristico, lo abbiamo già detto, è un agricoltore. Tuttavia la contabilità dell’agriturismo va separata, quindi con specifico registro dei corrispettivi giornalieri e registro delle fatture emesse, rispetto alla restante attività agricola. Oltretutto l’attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%). L’agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l’inizio attività agrituristica.

La recente legge regionale obbliga gli operatori agrituristici, giustamente, all’esposizione al pubblico del menù. Tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate.

Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 413/1991 l’agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e Irap  in misura del 25% del giro d’affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell’IVA da versare all’erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell’IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l’IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l’IVA dei ricavi agrituristici.

Altro adempimento amministrativo importante è conseguente all’assimilazione degli agriturismi agli esercizi alberghieri per quanto attiene l’obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza i nominativi delle persone ospitate.

Ai fini Inps valgono le norme di inquadramento in agricoltura, fatto salvo il principio di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola principale. In sostanza quando è fatto salvo questo principio chi lavora in agriturismo è inquadrato nel settore agricolo, se no nel settore previdenziale del commercio. Non c’è completa concordanza su questo punto tra i vari uffici della pubblica amministrazione che si occupano di previdenza: secondo alcuni di essi il personale che opera in agriturismo è da inquadrarsi comunque nel settore commerciale.

L’agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della L.59/1963. L’operatore agrituristico, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita diretta ai sensi della predetta legge 59, con la stessa richiesta di autorizzazione all’ esercizio di agriturismo, può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.

Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati tutti i locali dell’azienda agricola, purché idonei dal punto di vista igienico-sanitari, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica. Va rilevato che gli stessi edifici, per il solo fatto di essere adibiti all’attività agrituristica, non mutano destinazione d’uso.

Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica
Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, tenuto da una Commissione provinciale che è formata da:

– l’Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o dal dirigente dell’Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente;
– il dirigente dell’ufficio competente per materia delle Aree Decentrate dell’Assessorato regionale all’Agricoltura;
– un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
– il dirigente dell’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

Tale elenco non è un albo professionale in quanto gli iscritti mantengono a tutti gli effetti la qualifica di imprenditore agricolo.

Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario presentare la seguente documentazione:
– domanda in carta legale su apposito modello10 rilasciato dall’Amministrazione provinciale e indirizzato alla Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche;
– titolo di possesso (certificato catastale e/o contratto d’affitto) corredato di planimetria;
– certificato di attribuzione di partita IVA dell’imprenditore agricolo;
– autocertificazione relativa alla posizione di iscrizione all’ I.N.P.S., che certifichi con chiarezza il titolo per il quale si è iscritti;
– versamento di Euro 52,00 sul C/C della Tesoreria provinciale – causale:” Sopralluogo agriturismo”;
– Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
– Autodichiarazione sulle colture presenti in azienda suddivise per zone omogenee, o copia del modello PAC o del modello di adesione al programma agroambientale regionale.


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il budget per le imprese

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Il Budget per un’impresa turistica

Ogni anno l’agenzia di Viaggio e per essa l’imprenditore l’amministratore dovrebbe porsi determinati obiettivi  soprattutto in termini di ottimizzazione di spese e di raggiungimento di fatturati visto anche l’esiguo margine cui le agenzie di viaggio sono per natura obbligate e provare a raggiungerli.budget

Rapporti dettagliati sul budget aziendale possono fungere da supporto operativo: analizzandoli costantemente è infatti possibile interpretare probabili criticità e, nel caso, intervenire tempestivamente.

Anche il ricorso al sistema bancario di finanziamento può essere monitorato e tenuto sotto controllo.

Turismoefisco formazione vi offre la possibilità di gestire un file excel con un potente strumento di gestione del budget aziendale tramite proiezioni dei dati mensili, che l’imprenditore può monitorare per valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi.

L’inserimento dei dati non segue il principio della partita doppia ma la semplice gestione aziendale di tutti i giorni quindi  è estremamente  semplice e immediato poiché restituisce  un sistematico inserimento dei valori che rappresentano un costo e un ricavo aziendale permettendo di capire se l’agenzia è in utile o in perdita e se ha prospettive future di crescita aziendale.

Scarichiamo lo schema budget turismo e inseriamo i dati richiesti creandone di nostri specifici in modo da rappresentare nel modo piu perfetto possibile la situazione aziendale; una serie di formule preimpostate ci guiderà verso una proiezione della situazione aziendale.

Il foglio Budget conterrà  l’elenco dei costi  e ricavi che l’azienda prevede di sostenere nell’ esercizio e la relativa ripartizione in dodici mesi. Le reali spese sostenute e i costi previsti o realizzati realmente dovranno essere indicati nel foglio.

Il consiglio è di compilarlo in base ai dati dell’esercizio precedente e poi gestirlo per l’annualità in corso rilevando anche le differenze

scarica il budget.

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costituzione di una A.S.D o S.S.D no profit

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Come costituire nel modo giusto una Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. oppure una Società Sportivo Dilettantistica S.S.D. no profit

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La cosa più importante da considerare per la scelta sulla costituzione di una A.S.D. o una S.S.D no profit è che questa possa godere in futuro di tutti i benefici di legge legati a questa particolare categoria di No Profit e che quindi abbia tutti i requisiti necessari relativi alla sua attività istituzionale sportivo dilettantistiche prescelta e che sia quindi iscrivibile al Registro  delle associazioni e società sportive tenuto dal CONI.

Se non si posseggono i requisiti  previsti l’attività esercitata è considerata attività commerciale e quindi per l’esercizio della stessa dovrà essere adotatata una qualsiasi altra forma giuridica prevista per le attività commerciali:

A) Federazioni Sportive Nazionali (FSN) -> ovvero  gli enti nazionali italiani che si occupano di soli sport olimpici riconosciuti dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale, l’organismo che sovrintende i giochi olimpici)

B) Discipline Sportive Associate (DSA) -> Sono gli enti nazionali italiani che si occupano di soli sport ancora non olimpici ma che hanno una Federazione internazionale comunque riconosciuta dal CIO.

C) Enti di Promozione Sportiva (EPS) -> Sono enti nazionali italiani nati nel dopoguerra come settori sportivi dei grandi partiti politici di allora. La loro caratteristica è di non occuparsi di un solo sport ma di essere multidisciplinari e di essere anche nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Nazionali. Può essere utile fare un ragionamento a priori per capire a quale Ente di Promozione Sportiva Nazionale affiliarsi.

Costituzione: 

Si dovrà redigere  l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione;

  • se si sceglie l’A.S.D. associazione sportivo dilettantistica è possibile idearlo e registrarlo anche in maniera autonoma magari con l’ausilio del commercialista oppure con l’intervento del notaio ovviamente con un costo più alto ma non c’è l’obbligatorietà della scelta del Notaio ( anche se è fortemente consigliata).
  • se si sceglie la forma della S.S.D. società sportivo dilettantistica è obbligatorio per legge l’intervento del Notaio in quanto la forma societaria prevede la costituzione di una vera e propria società di capitali sebbene con caratteristiche speciali. Molti non sanno che è possibile costituire una S.S.D. non solo sotto forma di SRL (a responsabilità limitata) ma anche sotto forma di cooperativa e di S.P.A.

L’Atto Costitutivo è il documento più importante in assoluto; non solo perché disciplina l’attività sociale ( o societaria) ma perché deve contenere e prevedere tutti i requisiti necessari affinché la forma prescelta di esercizio della attività possa essere svolta nella sua vera natura di attività istituzionale ( e beneficiare delle agevolazioni fiscali) e soprattutto tuteli i soci nel diritto di voto e di partecipazione alle attività sociali. Appare evidente che tali passaggi debbano essere analizzati e sviluppati con l’ausilio di un consulente che possa guidare il presidente e i soci nelle giuste scelte da adottare.

Statuto
Lo Statuto è il documento che, una volta costituita l’associazione o la società , ne regola la vita e ne disciplina le regole. Molto importante per gli statuti delle associazioni sarà stabilire con esattezza:

Denominazione e sede;

Scopo e attività esercitate con particolare riguardo alla natura delle stesse e alle possibilità o meno di esercitare anche attività commerciali;

Durata (anche qualora sia illimitata);

Soci: modalità  per l’ammissione, diritti e doveri soprattutto per le assemblee e i voti,  disciplina delle attività sociali e che possono esercitare, cause per la decadenza;

Organi sociali  e in particolare modalità di funzionamento, riunioni delibere e poteri dell’assemblea dei Soci,  del  consiglio direttivo, revisori, tesorieri e per il presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario;

modalità  per eventuali modifiche allo Statuto;

Direttive per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;

Norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto.

requisiti e scelta di accesso alle agevolazioni fiscali previste dall’ art. 148 del D.P.R.  917/86.

In questo caso per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 è obbligatorio che nello statuto sia dell’ente  associativo ( A.S.D.) che della società sportiva ( S.S.D.) siano inserite e vengano  rispettate le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ( N.B. in modo indiretto significa che anche l’assegnazione a uno o più soci fondatori di stipendi che eccedano un importo previsto, il pagamento di affitti non giustificato  o godimento di beni o altro allo scopo di sottrarre fondi o patrimonio all’associazione o alla società sportiva per dirottarli ai soci viene considerato distribuzione di utili e come tale può dar luogo alla perdita delle agevolazioni fiscali e ad accertamento da parte del fisco).

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; ( tutti i soci devono avere parità di diritto di voto e partecipare alla vita associativa, soprattutto devono essere coinvolti nelle decisioni; anche questo, se non viene rispettato può dar luogo alla perdita delle agevolazioni e ad accertamento da parte del fisco)

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.( tale previsione è particolarmente importante da capire nelle S.S.D. dove la trasmissione delle quote non è libera ma avviene attraverso una scrittura autenticata da un notaio o da un commercialista abilitato.

Le A.S.D. e S.S.D.  inoltre devono, per costituire l’associazione e godere delle agevolazioni fiscali, integrare i requisiti sopra indicati con quelli previsti dall’art.90 della Legge 289/2002, ossia specificare:

1. nella denominazione le finalità sportive dilettantistiche (indicare nella denominazione sociale la dicitura di “Associazione Sportivo Dilettantistica” o ” società sportivo dilettantistica”;

2. la sede legale;

3. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

4. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

5. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

6. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche S.S.D. che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

7. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; ( per le S.S.D. c’è anche la pubblicità obbligatoria che deve essere fatta con il deposito del Bilancio annuale in forma ordinaria o abbreviata presso il registro delle imprese) 

8. le modalità di scioglimento dell’associazione;

9. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

10. “l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi”, secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1273 del 15.07.2004.

A.S.D e S.S.D – Richiesta del codice fiscale e della partita IVA

Una volta redatti lo Statuto e l’Atto Costitutivo, per  poter godere dei benefici fiscali previsti, è necessario registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla costituzione;

  • per l’Associazione va richiesto il solo codice fiscale se non esercita anche attività commerciale ( es. sponsorizzazione); con il  modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale,”) presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione o per modalità telematica se richiedete anche la partita IVA;
  • per la società sportiva invece la richiesta della partita IVA è obbligatoria trattandosi di una società di capitali e la richiesta in genere viene fatta dal notaio che si occupa della costituzione in accordo con il commercialista prescelto.

A.S.D e S.S.D – Iscrizione alla C.C.I.A.A. e Registro imprese. 

Per le associazioni A.S.D. è facoltativa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con il conseguente rilascio del codice R.E.A.  ma è fortemente consigliata per una migliore gestione delle informazioni dell’associazione stessa. L’iscrizione va fatta a cura del presidente con un semplice modulo in modalità telematica. L’iscrizione prevede il pagamento di un contributo annuo che viene assolto nel mese di Giugno.

Per le società sportive  S.S.D. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. è obbligatoria e viene effettuata dal notaio in sede di costituzione della società.anche qui l’ iscrizione prevede il pagamento di un contributo annuo che viene assolto nel mese di Giugno.

A.S.D e S.S.D – presentazione del  modello EAS

Infine, per accedere alle agevolazioni fiscali, entro 60 giorni dalla costituzione dell’Associazione bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti.

scarica e compila il modello EAS

A.S.D e S.S.D – presentazione del  modello S.IA.E.

Altro adempimento obbligatorio per la richiesta delle  agevolazioni fiscali in materia di Iva e redditi sulle attività commerciali dell’associazione A.S.D.  o della società sportiva S.S.D. ( esempio attività di sponsorizzazione) previste dalla L. 398/91 è la comunicazione in opzione per la scelta del regime forfettario di versamento dell’imposta da effettuare alla S.I.A.E:

Leggi il nostro post Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare.

Nei confronti delle associazioni che hanno optato per il regime fiscale agevolato della 398/91, la S.I.A.E.  ha obbligo di controllo per:

  •  verifica della registrazione completa dei proventi e l’accertamento dell’IVA corrisposta;
  • la verifica degli introiti dell’associazione percepiti nell’ anno precedente a quello in cui la stessa ha deciso di optare per il regime della 398/91;
  • controllo periodico del non superamento del limite di 250.000€ di introiti: il superamento infatti comporterebbe per l’associazione fin dal mese successivo il passaggio al regime IVA ordinario, fatto che la S.I.A.E. dovrebbe a sua volta segnalare agli uffici competenti;
  • la verifica di assenza di finalità lucrative.

l’adesione al regime previsto dalla L. 398/91 prevede l’opportunità di versare l’IVA percepita per l’effettuazione di attività commerciale ( con partita IVA e fatturazione o emissione di scontrini fiscali ) in maniera forfettaria nella misura del 50% e il pagamento delle imposte sui redditi di natura commerciale nella misura del 3% del loro importo.

N.B. la scelta del regime forfettario preclude la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti e pertanto la scelta di tale regime nei primi anni di vita va attentamente valutata con il commercialista soprattutto nel caso in cui ci sia lo start up e ci siano stati investimenti sostanziali per l’avvio dell’attività.

scarica e compila il modello siae per A.S.D o S.S.D. 

Per poter accedere al regime forfettario agevolato previsto, è necessario  effettuare due distinte comunicazioni:
una preventiva comunicazione alla SIAE utilizzando questo modulo tramite lettera raccomandata;
una comunicazione tramite raccomandata all’Ufficio IVA competente (da effettuarsi in dichiarazione).

L’attuale disciplina delle opzioni  introdotta dal D.P.R. 442/97  ha modificato il precedente concetto di esercizio dell’opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all’ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto “comportamento concludente del contribuente”.

Con la circolare 209/E/98, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione preventiva agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla scelta operata.

Qualora il regime prescelto preveda l’esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA (è proprio il caso del regime forfetario di cui alla L. 398/91), andrà presentato il solo quadro VO unitamente al frontespizio del modello UNICO ENC (al proposito, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 404/01, non valgono più le affermazioni sul punto contenute nella citata Circolare 209/E/98).

In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l’inadempimento formale espone il contribuente ad una sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

Con la Circolare 247/E/99, il Ministero delle Finanze ha ribadito che per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre anche esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ ufficio della S.I.A.E. competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, mediante lettera raccomandata all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione medesima, e all’ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.442 del 1997. L’opzione è, vincolante per un quinquennio”.

In assenza di chiarimenti ufficiali che dirimano la questione in modo chiaro ed incontrovertibile, si ritiene che tale preventiva comunicazione (opzione) da effettuarsi alla SIAE, da ritenersi obbligatoria in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, non sia tuttavia da ritenersi “costitutiva” del regime di cui alla L. 398/91 bensì produttiva di sanzioni conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative.

E’ in ogni caso auspicabile, vista la larga diffusione del regime in commento, una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti.

A.S.D e S.S.D – affiliazione a EPS – FSN e iscrizione al CONI

Ogni Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. o società sportivo dilettantistica S.S.D .  per poter godere delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, ( ma anche per essere correttamente inquadrata  ai principi che regolano le attività sportivo dilettantistiche  e quindi come garanzia nei confronti degli  associati o iscritti)   dovrà registrarsi presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento): solo così otterrà il certificato necessario per l’obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). L’affiliazione ha validità  annuale e deve essere rinnovata pena la decadenza.

N.B: anche le tessere degli iscritti hanno validità annuale e quindi ogni anno l’iscritto dovrà rinnovare la sua iscrizione presso la federazione prescelta ( attraverso l’associazione o la società sportiva) e consegnare il proprio certificato medico. L’assenza anche solo di uno di questi due requisiti significa la revoca dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività sportiva presso l’associazione o società sportiva.

Con la convalida da parte del Comitato Regionale CONI territorialmente competente, si concretizza la regolare iscrizione al Registro.


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Il nuovo registro delle A.S.D. e delle S.S.D. 2020 tenuto dal CONI

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Le Associazioni sportivo dilettantistiche A.S.D. e le Società Sportivo Dilettantistiche S.S.D.,  per poter operare nel loro regime istituzionale ed essere quindi riconosciute come tali devono obbligatoriamente registrarsi ed essere presenti ogni anno ( pena la perdita dei requisiti) presso il registro costituito e tenuto presso il CONI dal 2018 – 2019.
 Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, che a loro volta sono affiliate a  Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le associazioni A.S.D. o le società S.S.D. vengono iscritte al Registro e  inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.
per conoscere tutte le informazioni scarica la giuda all’iscrizione presso il registro del CONI.
Ma come avviene in pratica l’iscrizione?
L’associazione o società sportiva una volta costituita deve obbligatoriamente iscriversi a una federazione nazionale riconosciuta dal CONI e competente per la disciplina sportiva praticata dall’associazione stessa  ( esempio se si pratica il Tennis ci si iscriverà preferibilmente in una federazione nazionale che disciplina il tennis ).

La federazione dopo aver controllato che l’associazione/società sportiva possegga tutti i requisiti necessari per praticare l’attività istituzionale provvederà ad iscrivere l’associazione/società sportiva e a tesserarne gli iscritti.
La stessa, trasmetterà al CONI  ogni anno la sussistenza o meno dei requisiti in capo all’associazione/società sportiva per rimanere iscritta al registro tenuto presso il CONI.
E’ infatti compito della federazione e non del CONI stabilire se l’associazione/società sportiva possa o meno rimanere iscritta ovvero se la sua attività sia effettivamente istituzionale ovvero non sia invece attività commerciale, nel qual caso non potrebbe usufruire delle agevolazioni previste.
Infatti l’iscrizione alla Federazione nazionale e di conseguenza al CONI è requisito essenziale per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste.
Il CONI metterà poi a disposizione dell’associazione/società sportiva un’apposita area del sito riservata sia agli operatori del settore che alle società sportive attraverso la quale l’associazione/società sportiva potrà accedere e stampare il proprio certificato di iscrizione.
Tale certificato va conservato nella sede associativa e mostrato in caso di verifica poiché è  uno dei requisiti essenziali  per la dimostrazione di esercizio di attività sportivo dilettantistica e per poter accedere alle agevolazioni fiscali che altrimenti possono essere disconosciute.

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Il Certificato medico sportivo per la palestra 

Per ogni palestra e in generale per ogni società o associazione sportivo dilettantistica, il dubbio dell’obbligatorietà o meno del  certificato medico dell’iscritto è sempre un grosso problema.


A questo ha finalmente dato una risposta definitiva la circolare del  Coni del 10/06/2016 che è intervenuta a stabilire le discipline sportive nelle quali i tesserati non fossero obbligati ad avere un certificato medico non agonistico per fare attività.

Per scaricare l’intera circolare è possibile cliccare sul link

Circolare CONI Certificati Medici 10 giugno 2016

Ecco in breve quali sono le attività sportive  i cui tesserati sono esentati dall’obbligo di presentazione del certificato medico:

  1. Tutte le discipline degli Sport di Tiro come ad esempio tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro Dinamico Sportivo etc;
  2. Discipline del Biliardo Sportivo;
  3. Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
  4. Discipline del Bowling;
  5. Discipline del Bridge;
  6. Discipline della Dama;
  7. Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
  8. Discipline del Golf;
  9. Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d’altura);
  10. Discipline degli Scacchi;
  11. Disciplina del Curling e dello Stock sport;
  12. Aeromodellismo;
  13. Imbarcazioni Radiocomandate;
  14. Attività sportiva Cinotecnica;
  15. I non praticanti (quelli che si sono tesserati magari solo perché sono dirigenti dell’ASD ma non fanno sport);
  16. I tesserati il cui impegno fisico sia evidentemente minimo.

Ricordiamo che le federazioni nazionali per iscrivere le associazioni sportivo dilettantistiche o le società sportivo dilettantistiche richiedono sempre un’autocertificazione del presidente dell’associazione (A.S.D.)o dell’ amministratore ( S.S.D.) in cui si dichiari di essere in possesso del certificato medico di ogni iscritto che va tenuto e richiesto annualmente ( vale un anno).

download dell’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013 ( decreto Balduzzi)

LE ATTIVITÀ “IL CUI IMPEGNO FISICO SIA EVIDENTEMENTE MINIMO

Il  Coni e Ministero della Salute derogano la responsabilità al  Presidente (A.S.D.) o all’amministratore (S.S.D.) prevedendo  che sono comunque esentate dall’obbligo del certificato le altre attività “il cui impegno fisico sia evidentemente minimo“. Resta da capire chi può effettivamente dichiarare che  l’impegno fisico possa essere effettivamente  minimo; infatti un’autocertificazione dell’iscritto non ha valore e spesso e volentieri il rappresentante legale di una associazione sportiva non può monitorare  l’attività fisica degli iscritti o comunque certificarne le prestazioni sportive tanto più se dovesse capitare  qualcosa ad un suo atleta mentre sta facendo attività sotto la sua responsabilità, ne potrebbero insorgere problematiche significative.

IL CONTROLLO MEDICO VIENE COMUNQUE RACCOMANDATO

SI raccomanda che i tesserati di queste attività, (secondo il documento del Ministero della Salute e del CONI,) vengano sottoposti  ad un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva

Questo per evitare ogni sorta di responsabilità oggettiva nei confronti degli iscritti .

PER GLI AGONISTI TESSERATI

Per loro non cambia nulla e continua tutto ad essere come prima. Obbligo di certificato medico agonistico.

facsimile di certificato medico

Ministero Salute - Linee guida att non agonistica del 08-08-14.p

PER I NON AGONISTI TESSERATI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE NON CONTEMPLATE

Anche per loro non cambia nulla e continua tutto ad essere come prima. Obbligo di certificato medico non agonistico.

Se si hanno dubbi riguardo la tipologia dell’attività sportiva pratica dalla propria Associazione Sportiva Dilettantistica – A.S.D. o società sportiva dilettantistica S.S.D.  sia ad impegno fisico evidentemente minimo o meno,  è bene chiedere in via preventiva  un parere alla Federazione Sportiva Nazionale FSN, Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS)  presso il quale si è affiliati.

per comodità riepiloghiamo i dati essenziali:

A) il certificato non agonistico è obbligatorio per tutti gli iscritti alle società sportive non agonistiche iscritte agli enti di promozione sportiva. ( Praticamente tutte le palestre inquadrate come associazioni o società sportive dilettantistiche).

B)Anche quando non è obbligatorio il certificato medico, è fortemente raccomandata una visita a scopo preventivo per le attività ludico motorie. Questo potrebbe individuare una responsabilità civile per imprudenza anche per le società commerciali (quindi non sportive ) che vendono attività fisica ai loro clienti. Stessa responsabilità per i personal trainer che somministrassero protocolli di allenamento in assenza di una qualsiasi certificato.

C)L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ( attenzione: nel caso di episodi avversi l’assenza di ECG potrebbe configurare l’ipotesi di una colpa per imprudenza a carico del medico certificatore).
I medici che possono fare certificati non agonistici sono solamente i medici di base relativamente ai propri assistiti, i pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti, i medici specialisti in medicina dello sport. Quindi nei centri fitness possono lavorare solo i medici specialisti in medicina dello sport a meno che i medici di base e i pediatri non vadano nella singola palestra a certificare esclusivamente i proprio assistiti. I certificati per la non agonistica fatti da altri medici ( che non siano i pediatri e i medici di base relativamente ai propri assistiti) sono nulli ( in altre parole i certificati per la non agonistica non possono essere più fatti da ortopedici ginecologi otorinolaringoiatri e medici generici), in caso di certificati fatti da medici non abilitati potrebbero scattare responsabilità civili sia per il presidente di società sportiva che per il medico che ha fatto il certificato.
C) Resta da capire  con maggior chiarezza se discipline come lo spinning, l’aerobica ad alto impatto, il cross fitness e le loro varianti devono essere considerate discipline ad alto impatto e in questi casi procedere con il certificato per le discipline ad alto impatto cardiovascolare che prevede l’esecuzione di una prova da sforzo.

 

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