Monthly Archives: Giugno 2016

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Responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi

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La Responsabilità Degli Organizzatori Di Eventi Sportivi

eventi sportivi

Un a linea guida necessaria per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifesta-zioni sportive, individuando innanzitutto quali e quanti ne siano gli obblighi ed i poteri.

Organizzatore può essere la  persona fisica, giuridica, associazione non riconosciuta, A.S.D. o S.S.D o comitato, che assumendosi tutte le responsabilità, promuove l’incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una disciplina sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico che assiste ad uno spettacolo.
L’organizzatore sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione. Così ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, è richiesta una autorizzazione preventiva, la quale però non fa decadere l’organizzatore dalla responsabilità penale se lo stesso attua comportamenti colposi.
La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.
Per esaminare le eventuali responsabilità di questi soggetti,  si rende necessario individuare preventivamente gli obblighi da loro violati e per far questo è necessario conoscere i precisi  doveri e poteri.

In maniera essenziale un organizzatore di manifestazioni sportive deve:
– controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti.
– controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva.
– controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Ne deriva che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di atleti (e di eventuali  animali ) e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.
L’adozione delle misure protettive dovrà essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara e la presenza del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.
L’organizzatore potrà essere chiamato al risarcimento del danno nel caso in cui fosse accertato il rapporto di casualità tra manifestazione e danno verificatosi nei confronti degli atleti o dei terzi. Il nesso di casualità si potrà ravvisare in un comportamento attivo o in un comportamento omissivo degli organizzatori che violino un obbligo giuridico a loro carico. Ecco allora che a carico dell’organizzatore può ravvisarsi  una posizione di garanzia.
In sostanza verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, verificare l’obbligo preciso e capire se questo obbligo contiene una posizione di garanzia.

Approfondiamo ora i vari casi di responsabilità riscontrati a carico di organizzatori con attenzione ai poteri ed agli obblighi di loro competenza tra cui:
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. Sarà sufficiente dire
che l’organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale. Per logica l’obbligo di
predisporre tutte le misure necessarie affinché l’uso di tali mezzi non possa diventare pericoloso (la
predisposizione di recinti di contenimento dei cavalli, la precisa e sicura collocazione del pubblico, ecc.).
– Obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica degli atleti. Solitamente gli accertamenti sanitari sono a carico
delle federazioni e l’organizzatore dovrà solo verificarne l’esistenza escludendo l’atleta non idoneo. Se la
valutazione medica federale è mancante, l’organizzatore avrà comunque l’obbligo di far visitare l’atleta
prima di ammetterlo alla competizione.
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti. In tal senso obbligatorio il
possesso delle condizioni di agibilità rilasciate dalla federazione competente. Tuttavia tale omologazione,
pur essendo necessaria, risulta non sempre sufficiente. L’organizzatore dovrà comunque procedere alla
regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento
dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. In tal
senso spesso è stata riscontrata la responsabilità degli organizzatori per l’inosservanza di doverose cautele.
Purtroppo non esistono norme specifiche per ogni sport. In tal senso dovremmo fare riferimento a concetti generici tenendo conto della natura e particolarità dell’attività sportiva ed estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia la valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex ante e non ex post.
Occorre sottolineare che anche gli sport minori (anche non agonistici) non sono esenti da queste problematiche.
Da quanto sopra visto si può concludere affermando che per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione di manifestazioni sportive e delle conseguenti responsabilità a carico degli organizzatori, è fondamentale individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (accettazione del rischio), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali.
Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose possono essere fonte di danni.
Tutto quanto premesso appare di estrema importanza essere “appoggiati” ad una federazione che “autorizzi” la pratica di tale disciplina e che omologhi gli impianti. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o non agonistiche senza tale caratteristica espone il fianco dell’organizzatore ad una serie di responsabilità estremamente pesanti. Occorre essere assolutamente certi che le condizioni fisiche dell’atleta siano conformi a quanto previsto dalle norme sanitarie (vedi circolare sulle visite mediche).
Occorre che tutti gli atleti siano in possesso di idoneo brevetto abilitativo alla pratica equestre per non incorrere nella responsabilità di aver autorizzato l’utilizzo di un mezzo (cavallo) a chi non possedeva la capacità (si vedano le sentenze di responsabilità a carico di maneggi per cadute di principianti).
E’ necessario infine, che tutti gli atleti siano coperti da idonea polizza infortuni stante il fatto che l’incidente accaduto durante lo svolgimento della gara non può in nessun modo, ad esclusione delle responsabilità viste sopra, essere imputato all’organizzatore.


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Linee Guide Sui Defibrillatori E Certificati Medico Sportivi

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Obbligatorietà di dotarsi di defibrillatore e certificato medico chiarimenti 

defibrillatore per asd

Facciamo luce sulle note salienti estrapolate dalle le linee guide del Ministero della Salute sulla obbligatorietà dei e certificati medico sportivi al fine di chiarire in modo esaustivo gli adempimenti obbligatori per A.S.D. e S.S.D. per una a corretta l’applicazione del decreto  Balduzzi.

scarica l’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013

Attività amatoriale


1.    La norma ha come obiettivo quello della  salvaguardia della salute degli iscritti alle associazioni o società sportive  e che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.  E’ il caso della stragrande maggioranza degli iscritti che praticano attività fisica in palestra o altre attività sportive e che non vogliano praticare attività agonistica. Mentre per chi pratica attività agonistica le  norme rimangono invariate.
2.       In primo luogo viene stabilità  la definizione di attività “amatoriale” definendo  che è tale quella attività svolta senza ausilio di A.S.D. o S.S.D. In  sostanza è quella svolta per proprio conto magari correndo al’aperto o in strutture organizzate quali palestre, maneggi, piscine,.
E’ bene chiarire che  l’attività svolta  in una struttura organizzata come  A.S.D.  S.S.D. o altro Ente,  mai in nessun caso  può essere considerata  amatoriale. Questa però può assumere la caratteristica di AGONISTICA O NON AGONISTICA.
3.    Tutti gli sportivi amatoriali, con le caratteristiche viste prima hanno l’obbligo di farsi rilasciare  un certificato medico con le caratteristiche previste dalla normativa  che ha validità un anno  o superiore ( ma il consiglio è di non oltrepassare l’anno) .
Il certificato deve obbligatoriamente  essere consegnato alla struttura o impianto dove viene svolta l’attività ludico motoria. Alla scadenza dovrà essere rinnovato e sostituito.
Anche se la struttura non dovesse chiederlo è obbligatorio averlo e soprattutto è elemento essenziale per poter far parte della A.S.D. ( socio) o della S.S.D. ( iscritto)  e poter partecipare agli allenamenti o lezioni godendo di copertura assicurativa e di copertura di tesseramento federale.
4.       Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico di base ( o un medico generico spesso anche all’interno della stessa A.S.D. o S.S.D.  che dovrà effettuare una visita di controllo specificatamente propedeutica all’attività fisica che si intende svolgere  sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi.
5.    Vengono previste alcune esenzioni dall’obbligo di certificato medico che vediamo e analizziamo nel dettaglio:
a. Coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; ( è ovvio che questo preclude qualsiasi forma di interazione con la ASD in quanto ne prevede la totale estraneità della stessa sull’allenamento o l’attività che il singolo intende svolgere)
b.  Chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” ( l’esempio di chi fa una prova settimanale di allenamento o affitta una campo di calcetto o di tennis per una partita saltuaria e non ha un contratto di attività sportiva con la stessa ASD ) 
c.  I praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Attività sportiva NON agonistica
1.  Tutto praticamente invariato  rispetto a prima perché continua a valere il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 per il quale sono le singole FEDERAZIONI SPORTIVE o Enti Sportivi riconosciuti a determinare quando un atleta è considerato  agonista e quali no:
a.   Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b.   Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c.   Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2.   I non agonisti, quindi i soggetti diversi dagli amatoriali, devono sottoporsi a visita medica annuale quindi con scadenza diversa da quanto previsto per quelli amatoriali.
3.   Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. Sono previsti esami e particolari in funzione del tipo di attività praticata.
Obbligatorietà della tenuta del defibrillatore
1.  anche qui vengono esentate le A.S.D e le S.S.D. sportivo dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. mentre non vengono esentate per ovvi motivi  le A.S.D o le S.SD. che si occupano di  danza.
2. L’onere della dotazione del de?brillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della A.S.D o della S.S.D. che opera in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici; più enti possono associarsi ai ?ni  della dotazione di un impianto che possa servire agli utilizzatori della stessa struttura.  Le società  da sole o  associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del de?brillatore semiautomatico al gestore dell’impianto ( nel caso un impianto sia usufruito da piu associazioni ) attraverso un accordo che de?nisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.”
Di fatto l’’onere non è stato messo a carico del proprietario dell’impianto ma è stato lasciato a carico della singola ASD o Società sportiva che però può interagire con il gestore al fine di garantire comunque che l’impianto venga dotato del defibrillatore..
3.   Le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 30 mesi (le società sportive professionistiche solamente tre mesi), decorrenti dal 20 luglio 2013 e quindi con scadenza il 20 gennaio 2016, per mettersi in regola con le nuove regole per quanto attiene ai defibrillatori; restano salve probabili e consuete proroghe dell’ultimo minuto.
4.  Per ultimo, la norma stabilisce che viene applicata sia alle società sportive sia alle associazioni Sportive chiarendo definitivamente ogni dubbio in tal senso.

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fatture emesse alle associazioni: ASD e SSD Locazioni a canone agevolato

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Attività sportiva dilettantistica: Locazioni a canone agevolato  

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) ha introdotto una significativa novità per le fatture emesse alle associazioni e alle  associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 60, infatti,  ampliando  l’articolo 11 del Dpr 296/2005 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), ha esteso alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

Le Asd o SSD  interessate al conseguimento della concessione o locazione a canone agevolato debbono però  a presentare apposita domanda alla competente filiale dell’Agenzia del Demanio
Attività sportiva dilettantistica: |la fiscalità delle associazioni – 15

Il  Dpr 296/2005 disciplina il procedimento per l’affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, destinati a uso diverso da quello abitativo e:
non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto e attuale
non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 1 a 10 dell’articolo 19 della legge n. 448/1998
non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto legge n. 351/2001
che non sono oggetto delle procedure di cui al decreto legge n. 63/2002
non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge n. 662/1996.
L’articolo 9 del Dpr in esame, collocato all’inizio del Capo II (Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato), stabilisce, in particolare, che, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione a canone agevolato a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, gli immobili sopra ricordati, nonché gli edifici
scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere.
Il successivo articolo 11 individua specificamente i soggetti beneficiari della disposizione di favore.
Il  comma 60 della legge di stabilità 2016 è intervenuto proprio su tale ultima disposizione, allargando la platea dei soggetti destinatari della norma agevolativa, includendovi anche le associazioni sportive dilettantistiche.
Nella sua rinnovata formulazione, quindi, l’articolo 11 Dpr 296/2005 stabilisce che i beni immobili sopra ricordati possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità d’interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione
gli enti parco nazionali
la Croce rossa italiana
le Onlus
le associazioni di promozione sociale
le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del ministero degli Affari esteri
le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d’arma, che perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell’ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca, che svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale e che utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l’ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività
le associazioni sportive dilettantistiche che:
non hanno fini di lucro
sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti (vale a dire che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi dal Coni che, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del Dl 136/2004, è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni dilettantistiche)
svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti.
A partire dal 1° gennaio 2016, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti sopra richiamati, potranno ottenere in concessione o in locazione a canone agevolato beni immobili dello Stato, in tal modo partecipando al più ampio obiettivo di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici e beneficiando della possibilità di versare un canone ridotto.
Attesa la numerosità degli enti sportivi dilettantistici operanti sul territorio nazionale, è possibile ipotizzare che, qualora gli stessi colgano l’occasione loro offerta, diversi immobili pubblici potranno essere recuperati e utilizzati per le attività delle associazioni.
Il legislatore, quindi, offre alle associazioni sportive un ulteriore strumento di favore, confermando la costante attenzione verso il mondo dello sport dilettantistico.

L’articolo 12 del Dpr 296/2005 stabilisce che le concessioni e le locazioni a canone agevolato sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al 10% e non superiore al 50% di quello determinato dai competenti uffici dell’Agenzia del Demanio sulla base dei valori in comune commercio.
L’effettiva determinazione del canone, rimessa a un’apposita commissione istituita presso la direzione generale dell’Agenzia del Demanio, deve essere operata sulla base di criteri che tengano conto:
dell’ubicazione e consistenza dell’immobile
dello stato di vetustà e conseguente approssimativa quantificazione dell’impegno di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria a carico del concessionario o locatario
della durata della concessione o locazione
delle particolari iniziative progettuali di promozione dell’immobile, ove il concessionario intervenga con finanziamenti propri.
Ai sensi dell’articolo 14 del Dpr 296/2005, la durata delle concessioni o locazioni a canone agevolato è fissata in sei anni. Quando l’Agenzia del Demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l’opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni.
Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell’ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.
Il successivo articolo 15 ribadisce che sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.

Le associazioni interessate al conseguimento della concessione o locazione a canone agevolato sono tenute, a norma dell’articolo 20 del Dpr 296/2005, a presentare apposita domanda alla competente filiale dell’Agenzia del Demanio.
Nella domanda devono essere indicati:
i dati identificativi dell’associazione
i dati identificativi dell’immobile
l’oggetto dell’attività da svolgere
le finalità di utilizzo
l’autorizzazione del competente organo dell’associazione richiedente che garantisca la disponibilità delle risorse finanziarie.


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B&B rivendita biglietti in struttura

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Rivendita di biglietti in aggiunta al soggiorno

( pacchetto)
Analisi della Fee del gestore

b&b biglietti

Molte strutture ricettive alberghiere e extralberghiere nell’esercizio della loro attività offrono pacchetti aggiuntivi di servizi ai clienti come ad esempio la fornitura di ingresso ai parchi divertimento oppure card di ingresso a  musei o  altro a prezzo forfettario. E’ il caso ad esempio di molti b&b e case vacanze che offrono ai loro clienti in aggiunta al soggiorno anche la possibilità di acquistare in struttura i biglietti dei maggiori parchi nazional italiani come Magicland, Zoomarine, Gardaland, Mirabilandia etc.

Spesso questi servizi sono venduti a prezzo forfetario “ Formula pacchetto: soggiorno + biglietti” senza l’evidenziazione dettagliata del corrispettivo del soggiorno e del biglietto e di frequente si tratta di biglietti che sono soggetti a IVA con aliquota 10%:

vediamo come questa fattispecie possa essere disciplinata ai fini fiscali.


Le somme pagate dai clienti del B&B a fronte di servizi aggiuntivi offerti dal gestore (fee del gestore) costituiscono, per il gestore operazioni autonomamente imponibili ai fini Iva. Lo stabilisce la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 88/E del 12 luglio 2006, Nella circolare l’Agenzia delle entrate ha precisato il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, dei corrispettivi pagati a fronte di servizi aggiuntivi offerti da soggetti che effettuano la prevendita di biglietti soggetti al pagamento SIAE, rientrano tra questi i biglietti di ingresso ai parchi di divertimento Nella circolare l’Agenzia delle entrate specifica che i diritti di prevendita ( differenza tra corrispettivo pagato dal cliente e prezzo del biglietto pagato)
“la somma pagata dall’acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta e interamente all’organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo,ancorché una parte di tale somma (e, più specificatamente del diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall’organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell’attività di distribuzione. Si ritiene che le ulteriori somme versate dal cliente che usufruisce di servizi aggiuntivi facoltativi non costituiscono, a differenza di quanto corrisposto per la prevendita,corrispettivo per assistere allo spettacolo bensì il corrispettivo pagato al soggetto che effettua la distribuzione.
Dette somme, corrisposte a fronte di prestazioni di servizi aggiuntivi, costituiscono, operazioni autonomamente imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ opportuno ricordare che l’imposta sul valore aggiunto si applica alle attività di spettacolo con due distinte modalità, a seconda che le attività siano soggette anche all’imposta sugli intrattenimenti o meno. Con la risoluzione è stato precisato che nel titolo di accesso, rilasciato sia con funzione di legittimazione ad assistere allo spettacolo, sia con funzione di documento fiscale, occorre sempre evidenziare l’ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita. L’Agenzia delle entrate ha poi sottolineato (risoluzione n. 21/E del 25 gennaio 2002) che i diritti di prevendita non possono mai essere detratti dall’ammontare dei corrispettivi da annotare nel relativo registro, anche se tali somme saranno riversate ai venditori dei biglietti a titolo di remunerazione della loro prestazione. Infatti, il compenso di competenza della società distributrice dei biglietti, ai fini Iva, riguarda esclusivamente il rapporto tra tale società e l’organizzatore dello spettacolo: in nome e per conto essa provvede a “prevendere” i titoli d’accesso. Perciò, l’incasso di tali somme non dovrà essere certificato con il misuratore fiscale, ma nei modi ordinari, concorrendo al volume d’affari del soggetto che esercita la prevendita e non dell’organizzatore dello spettacolo.
Pertanto come certificare i biglietti venduti e inclusi nel prezzo forfetario applicato al cliente?
Per i B&B e le altre strutture organizzate in forma imprenditoriale non sussistono problemi in quanto il titolare non dovrà far altro che emettere una ricevuta fiscale complessiva per il prezzo pagato ( soggiorno + biglietti) senza l’evidenziazione del prezzo in dettaglio sostituendo l’unica somma imponibile ai fini Iva del 10% ( incorporata) e reddito per la parte imponibile. Sarà invece opportuno farsi rilasciare fattura dall’ente emittente i biglietti per poter detrarre sia l’iva inclusa in fattura sia il costo nel Bilancio d’impresa.

Viceversa per i B&B e le altre strutture non organizzate in forma imprenditoriale si configura un problema nella gestione dei biglietti in quanto non gestendo il reddito in regime d’impresa non possono essere detratti i costi dei biglietti e non si può applicare l’iva sull’utile conseguito.
A tale proposito è necessario premettere che il biglietto viene stampato già con il prezzo di vendita al pubblico, per il quale è stata pagata un’iva dalla società emittente e, integrato con il codice fiscale della società stessa costituisce Ricevuta fiscale per il cliente che lo acquista.
Ma la struttura vende un biglietto a un prezzo fisso ( esempio € 28) che ha acquistato a un prezzo inferiore ( es 22) quindi ne deriva un piccolo guadagno che deve essere certificato ai fini reddituali. Appare evidente inoltre che se il prezzo pagato dal cliente corrisponde al soggiorno più i biglietti il gestore del B&B non può emettere ricevuta per il solo soggiorno con una cifra quindi diversa da quanto ha pagato il cliente, sia perché ha percepito un piccolo guadagno rispetto al prezzo del biglietto pagato, sia perché se il cliente paga con Pos o carta di credito, tali somme differiranno dall’importo dichiarato nei redditi.
Vediamo un esempio pratico su un pacchetto venduto a prezzo forfetario pari a € 150,00 in cui il costo dei biglietti acquistati pagato dal gestore ammonta a € 44,00

PREZZO PACCHETTO FORFAIT                             150,00
Prezzo soggiorno                             100,00
Prezzo biglietti                               44,00
Fee del gestore                                 6,00

Su tale pacchetto, dove originariamente il prezzo del solo soggiorno sarebbe stato applicato nella misura di € 100,00 come vediamo dal prospetto si configura invece per il gestore un utile complessivo di € 106,00 essendo il costo dei biglietti ammontante a € 44,00.
A questo punto il gestore operando correttamente dovrebbe emettere una ricevuta al cliente per la somma di € 106,00 ricavo effettivamente conseguito mentre i biglietti venduti costati € 44,00 verrebbero certificati con i biglietti stessi che hanno un prezzo stampigliato di € 56,00 ( 28 +28).
Se il gestore avesse acquistato i biglietti allo stesso prezzo di vendita, emetterebbe la ricevuta per l’importo complessivo di € 94,00 mentre la differenza verrebbe certificata dai biglietti per l’ammontare di € 56,00.
Ma queste procedure debbono essere chiare e trasparenti, pertanto sarà opportuno che il gestore istituisca un registro dove annotare i biglietti acquistati e venduti ( ricevute di acquisto e annotazione della vendita con il nome del cliente acquirente) per giustificare successivamente tale differenza ad un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate.


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B&B SIAE e Canone RAI

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B&B e case vacanze : Obblighi iscrizione SIAE e canone RAI

rai siae bed breakfast

il B&B, solo di recente è stato introdotto come nuova forma di ricettività extralberghiera, rientrando quindi nella nozione di “alloggio dato per mercede anche temporaneamente o a periodi ricorrenti” deve pertanto essere considerato quale pubblico esercizio, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 58 della L. n. 633/1941 (legge SIAE).


Come abbiamo visto precedentemente nel classificare il B&B occasionale da quello imprenditoriale, analogamente dobbiamo considerarlo ai fini Siae e Rai.

a) i B&B, occasionali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare i diritti Siae.
b) i B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali “promiscui”) dovranno pagare diritti SIAE.
c)  gli affittacamere che detengono uno o più televisori sono tenuti al pagamento dei diritti Siae.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Premesso che la normativa dal 2016 consente il pagamento del canone RAI direttamente in bolletta energia ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa; vediamo quali sono gli obblighi in dettaglio:

I diritti variano a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione.
Il gestore quindi, preso atto degli apparecchi televisivi detenuti e dati in uso agli ospiti valuta se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l’ascolto ai clienti della propria struttura. Nel caso i televisori o gli altri apparecchi non siano presenti nei locali destinati all’alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B non è tenuto a pagare i diritti SIAE.
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458
Il canone pagato è deducibile in parte sia dal reddito d’impresa sia dai redditi diversi.

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un apparecchio televisivo per ogni camera data in uso agli ospiti :

residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria;; uffici:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 407,35 Euro 207,82 Euro 108,07
di cui IVA: Euro 15,67 Euro 7,99 Euro 4,16

 

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un unico apparecchio televisivo nella sala comune ( no nelle stanze)  in uso agli ospiti :

 Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002 con un numero di televisori non superiore ad uno;
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 203,70 Euro 103,93 Euro 54,03
di cui IVA: Euro 7,83 Euro 4,00 Euro 2,08

Strutture extraricettive alberghiere ( B&B affittacamere case vacanza etc) che detengono un unico apparecchio televisivo a solo uso familiare e non detengono altri apparecchi televisivi nella sala comune o  in uso agli ospiti :

                   Annuale                               Semestrale                           Trimestrale
Canone:                   Euro 113,50                              Euro 57,92                             Euro 30,16
di cui IVA:                  Euro      4,37                              Euro 2,23                              Euro 1,16

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B&B Regime fofettario

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B&B apertura P.Iva con scelta del Regime forfettario per i contribuenti minimi 2016

regime_minimi
Per chi gestisce un Bed and breakfast B&B o una casa vacanza è molto difficile poter capire quando è il caso di togliersi la veste dell’occasionalità e indossare quella della effettiva imprenditorialità. Come già descritto nel precedente articolo sulla scelta occasionalità o imprenditorialità per un B&B è necessario tener conto di alcuni parametri:

A) non esiste un limite per stabilire se la natura dell’attività sia occasionale o imprenditoriale ma è evidente che se la struttura incassa diverse migliaia di euro l’anno ( è il caso delle grandi città  come Roma Milano Firenze etc ma anche di luoghi turistici minori) appare evidente che non è possibile gestire la stessa come occasionale e si rischia fortemente un accertamento;

B) L’imprenditorialità consente la detrazione di una serie di costi ( e di IVA) e una più adatta gestione della stessa nei suoi  rapporti con le banche ( possibilità di finanziamenti) dei fornitori e dei terzi.

Gestire un’azienda significa essere imprenditori.

Da questo punto di vista la scelta oggi può essere facilitata dalla istituzione da parte del fisco di un regime forfettario (o forfetario), regime per i contribuenti minimi, regime di vantaggio.

Con la legge  di Stabilità 2016 si abroga definitivamente il regime dei minimi e si istituisce un nuovo regime forfettario che potrebbe essere applicato dal B&B o dalla casa vacanza con un risparmio di tasse e la non applicabilità dell’IVA.

In parole povere vuol dire mettersi in regola con una maggiore sicurezza di gestione avendo nel contempo un risparmio considerevole di imposte.

Chi inizia l’attività del 2016 e rispetta le condizioni dei vecchi minimi potrà per 5 anni pagare l’imposta sostitutiva nella misura del 5% invece del 15% prevista per i nuovi forfettari.

Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime forfetario, infatti, ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati già dal 2015.

Requisiti:

Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, e quindi anche il B&B o la Casa vacanza  purché nell’anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:

  • Abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie ovvero alle ricevute totali annue emesse dal B&B o casa vacanza. 
  • Abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Ai fini di tale limite non vanno considerati:

  • i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
  • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc ….).

Regime forfetario: casi di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…).

L’esercizio di un’attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale.

  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera:
  • se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
  • quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio;
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30mila Euro. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:
  • non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato nell’anno precedente;
  • rileva nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Quest’ultima condizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. In base alla normativa previgente, invece, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale requisito ha costituito condizione di accesso (e non di esclusione) al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015.

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Regime forfettario: modalità di accesso e possibilità di uscita

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i contribuenti che iniziano l’attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è d’obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97).

L’attestazione dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d’imposta 2015 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico PF 2016.

La legge non prevede una durata particolare del regime. Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

  • per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.  L’opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

In deroga al vincolo triennale, coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, possono revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario.Tale possibilità è prevista anche per:

  • i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime dei minimi;
  • i soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011).

Benché l’opzione avvenga tramite comportamento concludente, è necessario comunicarla all’Agenzia delle Entrate tramite il quadro VO della dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

  • per legge (quindi obbligatoriamente), quando:
    • viene meno uno dei requisiti richiesti per l’accesso al regime stesso (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
    • si verifica una causa di esclusione (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d’anno.

  • per accertamento definitivo, in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello accertato. Se per esempio un accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 si rende definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato dal 2016.

Regime forfettario: calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

(Nella tabella sopra riportata puoi individuare il tuo codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva).

In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività (si veda Circolare n. 10/E/2016).

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta spettanti, dall’eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  • “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
  • “1792” per il saldo.

Per le c.d. start-up (soggetti che intraprendono una nuova attività) il legislatore ha previsto un’ulteriore agevolazione: la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività. La riduzione dell’aliquota si applica a partire dal 2016. In via transitoria è concesso a chi ha aperto l’attività nel 2015, di applicare l’aliquota ridotta del 5% alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

Si ricorda, infatti, che per il 2015 il legislatore aveva previsto la riduzione ad 1/3 della base imponibile per i primi 3 anni.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività d’impresa/lavoro autonomo: per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune, non al periodo d’imposta né all’anno solare;
  • l’attività non costituisce mera prosecuzione di attività precedente: c’è “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente. Per valutare se la nuova attività sia o meno,mera prosecuzione, è necessario capire se si rivolge alla stessa clientela e se necessita delle stesse competenze lavorative;
  • se l’attività è la prosecuzione dell’attività svolta da altri, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve superare il limite dei ricavi previsto per il regime forfetario: se il trasferimento dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente, ai fini della verifica del superamento del limite.

Regime forfettario: semplificazioni

I soggetti che adottano il regime forfetario in generale sono esonerati dal versamento dell’Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva.

Se durante il regime forfetario viene emessa fattura senza Iva (es. nel 2016), e questa viene incassata l’anno successivo (es. 2017), quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo:

  • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • della registrazione degli acquisti;
  • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
  • della comunicazione black list;

Sono invece obbligati a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare corrispettivi;
  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • non devono operare – in qualità di sostituti d’imposta- le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente forfetario ha subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla:

  • presentando un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
  • scomputandola nel mod. UNICO;

a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.

    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, e a presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi e con le modalità previste dal DPR 322/98.
  • I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015 devono indicare alcune informazioni relative all’attività svolta nell’apposito prospetto nel quadro RS del mod. UNICO 2016, denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.


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B&B : Certificazione dei Ricavi per B&B occasionali

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Certificazione dei Ricavi per B&B occasionali
( non possessori di partita Iva)

bed breakfast logo
Per ogni soggiorno effettuato Il B&B gestito in forma occasionale deve rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale. Sulle ricevute emesse di importo superiore ad Euro 77,47 va posta una marca da bollo da Euro 2,00. Il costo della marca è a carico del cliente. Tale ricevuta è sufficiente anche nei rapporti ad esempio con agenzie di viaggi, aziende e professionisti che vogliano detrarla nella loro contabilità.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

La ricevuta va emessa alla fine del soggiorno del cliente e per l’intero importo del corrispettivo pattuito. Se il cliente ha già versato un acconto ( esempio bonifico per prenotazione) la ricevuta va emessa per l’intero importo pattuito ( acconto alla prenotazione + saldo del cliente)
La ricevuta deve essere del tipo madre-figlia, di modo che una venga rilasciata al cliente e una rimanga al gestore per la dichiarazione dei redditi. Deve inoltre essere numerata progressivamente, con la data del pagamento e i dati del cliente ( nome, cognome e indirizzo) . La copia che rimane nelle mani del gestore, costituisce reddito imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi, da indicare nel Modello Unico nel quadro “L” (attività commerciali svolte in via occasionale) al netto dei costi sostenuti inerenti l’attività.
Modello di ricevuta per B&B occasionale

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ricevuta B&B occasionale 36.50 KB 4487 downloads

facsimile modello ricevuta da utilizzare dal B&B occasionale ...

Modello di ricevuta  fiscale per B&B imprenditoriale

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ricevuta B&B imprenditoriale 36.50 KB 648 downloads

modello ricevuta fiscale da utilizzare dal B&B o casa vacanza costituito sotto...

· Ai fini delle imposte sui redditi dà luogo a d un “reddito diverso” che si cumula agli altri redditi percepiti ( fabbricati, lavoro etc) soggetto alle aliquote ordinarie IRPEF, addizionale regionale, e addizionale comunale.
· Il reddito va dichiarato:
– nel modello UNICO quadro RL14 “attività commerciali non esercitate abitualmente” o, in alternativa,
– nel modello 730 quadro D5 “redditi diversi per i quali è prevista la detrazione”; ( solo se si hanno redditi di lavoro o pensione e quindi esiste un sostituto d’imposte che preleva il dovuto o eroga il rimborso)
Come si determina il reddito per il B&B occasionale:
Ai sensi dell’art. 85 DPR 917/86 i redditi diversi “sono determinati come differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione”.
La tassazione avviene in base al principio di cassa; devono essere dichiarati i soli proventi effettivamente percepiti.
In pratica sarà opportuno che il gestore del B&B custodisca accuratamente e per ogni esercizio d’imposta tutte le ricevute emesse ( che costituiranno i ricavi ) e tutti i documenti di costo (spese specificatamente inerenti, opportunamente docu-mentate) .
La differenza tra queste due voci costituirà il reddito imponibile da tassare nel Quadro RL14 dell’unico o nel mod. 730 ( Caaf)
Ma cosa significa costo inerente e documentato?
Se effettuiamo ad esempio un acquisto al supermercato comprendente saponi, carta igienica , marmellate, latte e cornetti da usare per il clienti del B&B , il fisco presumerà che tale acquisto sia effettuato sia per uso personale (la nostra colazione) sia per i clienti del B&B (la colazione del cliente) e pertanto siamo ovviamente in presenza di un costo che andrà a diminuire il reddito conseguito del B&B. E’ sicuramente un costo inerente ma se conserviamo lo scontrino fiscale per dedurlo non è sufficiente.
“L’inerenza del costo va provata , se è inerente in parte va dedotto in parte.”
Al fisco infatti occorrono elementi certi e univoci per determinare che quel costo è effettivamente stato sostenuto per il vostro B&B. Quindi è opportuno che il costo sostenuto sia anche documentato e per farlo dovrete farvi emettere una fattura. Non è necessario disporre di una partita iva per avere una fattura, è infatti possibile registrarsi presso il supermercato (o in qualsiasi altra azienda come ad esempio Ikea, Leroy Marlin etc) con i propri dati e il codice fiscale. La fattura emessa a vostro nome e integrata dal codice fiscale è elemento sufficiente a garantire al fisco il costo sostenuto nell’ambito dell’attività di B&B purché sia anche inerente. Appare evidente infatti che, se ci si fa emettere fattura ad esempio per una messa in piega o per l’acquisto di carne e pasta, seppur in presenza di fattura il costo non sarà detraibile perché non inerente alla specifica attività.
Questi sono a titolo esemplificativo alcuni costi da considerarsi inerenti:
· Spese sostenute per acquisto cibi e bevande preconfezionate; ( per la sola colazione )
· Acquisto di prodotti per la pulizia e la manutenzione delle camere e dei bagni;
· Servizio di lavanderia, acquisti di biancheria;
· mobili e oggetti di arredamento o per abbellimento;
· Consumi energetici ( telefono, riscaldamento, acqua, luce) con calcolo pro-quota su base millesimale e proporzione sul tempo di occupazione degli ospiti
(esempio: costi energetici annui € 2.000, superficie destinata all’ospitalità 50%, camere n. 3, occupate mediamente 80 g/anno: = 2000 x 50%= 1000 €; 1000€/365*80 = 219,17 € costo deducibile);
E’ buona norma dotarsi di un registro sul quale indicare periodicamente gli incassi e i costi, sebbene non obbligatorio da nessuna norma aiuterà voi e anche gli eventuali accertatori ad avere una panoramica chiara e trasparente di quanto avete incassato e pagato ed eviterà spiacevoli malintesi con il fisco.
Se la vostra attività dovesse perdere la caratteristica di occasionalità sarà opportuno procedere all’apertura di una partita iva per gestire il tutto in maniera imprenditoriale. L’attività quindi sarà inquadrata ai fini fiscali come una vera e propria impresa e il relativo reddito sarà gestito con le norme civili e fiscali del reddito d’impresa.
Ma come faccio a rendermi conto se l’attività non è più da considerarsi occasionale?
Non esiste una regola specifica ed uguale per tutti, questo elemento varia per tipologia di attività e gestione effettuata. L’incasso annuale sarà comunque un valido indicatore perché se è vero che un incasso di 5.000,00 € annui ad esempio configura di sicuro un’attività occasionale con un incasso di 40.000,00€ annui siamo di sicuro in presenza di un’attività continua che deve essere regolarizzata ai fini Iva. Oltre all’incasso però esistono degli indicatori ben precisi che per il fisco costituiscono probabili indizi dell’esercizio dell’attività di impresa. Questi elementi sono inseriti in una risoluzione ministeriale, la n. 155/E-158584 che recita espressamente “ …nell’eventualità in cui l’attività venisse svolta in modo sistematico e con carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima si qualificherebbe in termini abituali e quindi professionali …”).
Verifichiamoli in dettaglio:

ATTIVITA OCCASIONALE                    ATTIVITA’ D’IMPRESA
Affitto occasionale delle stanze ( non massivo)

avere altre attività con redditi ( lavoro dipendente, attività professionale etc)

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative del titolare o dei suoi familiari

Utilizzo dei familiari per erogare servizi agli ospiti ( rifacimento stanze, pulizia colazioni etc)

Nessuna o minima offerta di servizi aggiuntivi.

Nessuna o minima pubblicità periodica e ricorrente

 Esercizio abituale ed esclusivo con    elevato ricambio degli ospiti.

Non avere altre e diverse attività “prevalenti” (lavoro dipendente, libero professionale, ecc.);

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative degli ospiti,

Utilizzo di uno o più collaboratori per erogare servizi agli ospiti.

Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti (noleggio bici e/o attrezzature sportive, interpretariato, convenzioni piscine, biglietti ecc.);

Elevata pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, Internet).

Al verificarsi di questi elementi come detto in precedenza sarà obbligatorio aprire la partita Iva, il che comporterà anche aprire una PEC ( posta elettronica certificata) per i rapporti con le istituzioni, iscriversi al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Inps per il pagamento dei contributi obbligatori dei commercianti ai fondi pensionistici.

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Bed and breakfast imprenditoriale o occasionale

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B&B: differenza tra occasionalità e imprenditorialità nell’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast

Perché è possibile non aprire la partita iva per l’attività di B&B a differenza di altre attività extraricettive ( es affittacamere) cioè è possibile svolgerla con carattere di saltuarietà, potendo non aprire in questo caso la partita iva?Inge og Ole?s bolig


Noi sappiamo che l’Apt chiede alle singole strutture nel momento in cui effettuano la domanda di iscrizione se intendono svolgere l’attività con carattere saltuario o continuativo; nel primo caso debbono indicare i 60 gg, ossia un periodo nel quale la struttura dovrà comunque essere chiusa e non si potranno accettare prenotazioni. Pertanto il carattere di saltuarietà sembrerebbe essere quel fatidico periodo di 60 gg che viene indicato nella domanda. Ma stanno davvero così le cose? Allora perché ad esempio gli stabilimenti balneari che operano solo 3 o 4 mesi all’anno non usufruiscono delle stesse agevolazioni e debbono necessariamente aprire partita iva? Inoltre sappiamo che in molti studi di settore settore il fisco chiede alle aziende anche quanti giorni all’anno esercitano la loro attività. Ne deduciamo che non è questo il parametro necessario ad individuare l’occasionalità di un B&B.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Premesso che non esiste una normativa specifica che disciplini l’attività del B&B ai fini fiscali dobbiamo attenerci a quanto espresso da due risoluzioni ministeriali emanate in tal senso su specifica richiesta di alcune regioni la n. 180 del 1998 e successivamente la n. 155 del 2000.
Analizzandole attentamente vediamo che l’amministrazione finanziaria ha un concetto diverso di saltuarietà rispetto a quello dell’apt. Infatti nel disciplinare la materia il fisco non accenna in alcun modo ai 60 gg di chiusura, bensì analizza l’attività di B&B determinando alcune caratteristiche che ne caratterizzerebbero la sua eventuale non assoggettabilità all’Iva. Vediamole in dettaglio:

Recita la circolare che L’imponibilità Iva sussiste se le prestazioni di servizio (in questo caso alloggio) sono da considerarsi non occasionali, derivano cioè da un’attività esercitata per professione abituale. Viceversa il fatto che tale attività viene esercitata nella propria casa con presenza del titolare e la sua famiglia oltre gli ospiti non da l’impressione che l’immobile venga sfruttato a fini commerciali bensì sia per esigenze abitative della famiglia, sia per l’ospitalità ad altre persone. La stessa famiglia si occupa poi di fornire i relativi servizi accessori all’ospite senza l’ausilio di dipendenti e strutture organizzate.
“L’attività del B&B occasionale deve quindi limitarsi a fornire al cliente una ospitalità volontaria non organizzata (non imprenditoriale ) fornendo esclusivamente alloggio e cibi confezionati senza manipolazione avvalendosi della normale organizzazione familiare. “

E’ chiaro quindi il concetto mediante il quale l’assoggettamento dell’attività ad iva scatterà nel momento in cui tale attività non venga più svolta con tali requisiti ma assuma contorni diversi e cioè sia svolta in modo sistematico e organizzato esercitata per professione abituale ( uso del computer, prenotazioni continue, sfruttamento dell’immobile per più camere, assenza del titolare e della famiglia o mancanza della residenza, )

Viceversa se l’attività viene svolta con carattere di stabilità ed evidenziando una certa organizzazione di mezzi, secondo il fisco sarà opportuno aprire la partita iva e gestire l’attività con le modalità del reddito d’impresa e non più secondo quella dei redditi diversi ai sensi dell’art. 81 comma 1 lettera I del T.U.I.R. ( DPR 917/86)

Esiste infatti una sostanziale differenza che si verifica se l’attività di B&B si manifesta nella sua forma semplice occasionale dove avremo una situazione media di questo tipo:

camera familiare adattata per ospitalità con arredamento minimo, affitto non continuativo della stanza, lavaggio lenzuola fatto in casa, uso del bagno familiare o comune, pasti preconfezionati per la sola colazione

dalla forma meramente imprenditoriale che si manifesterà in :

attività simile a quella alberghiera di tipo imprenditoriale ( sfruttamento intensivo delle camere, arredamento esclusivo di lusso, lavaggio lenzuola effettuato tramite lavanderia, bagno ad uso esclusivo con phon e servizi quali saponi pubblicizzati, ciabattine personalizzate etc , fornitura di pasti non preconfezionati.

L’eventuale accertamento del fisco riterrà quindi ad uso occasionale la prima attività ma considererà imprenditoriale la seconda con contestuale obbligo di apertura della partita Iva. Attenzione : nel caso in cui il fisco accerti l’imprenditorialità del B&B gli effetti possono essere devastanti poiché potrebbe rilevarsi un accertamento sia ai fini delle imposte dirette ( differenza Irpef + pagamento Irap) sia ai fini Iva ( calcolo dell’iva dovuta ) sia ai Fini previdenziali ( obbligo di iscrizione all’inps e relativi versamenti) oltre sanzioni ed interessi..


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Agenzie viaggi: fatturazione

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TABELLA FATTURAZIONE PER AGENZIE INTERMEDIARIE

Provvigioni percepite




a) a) Provvigioni per prenotazioni di servizi alberghieri resi da aziende alberghiere in Italia, Aliquota IVA 22% nella U.E. oppure all’esterno dell’Unione Europea: Non imponibile Iva art. 7 ter
b) Provvigioni per servizi di trasporto ( persone vettori aerei, navi,etc ):
– Per Trasporti in Italia: Aliquota IVA 22%;
– Per Trasporti Internazionali: NON IMPONIBILE art. 9 D.P.R 633/72;
(n.b. ad esempio il volo internazionale è anche il volo effettuato ad esempio Roma – Milano –  Toronto e cioè un volo internazionale con scalo ma in dipendenza di un unico biglietto ( contratto)
c) Provvigioni percepite per la prenotazione di alloggi: ( appartamenti, case vacanze etc )
– Se l’ appartamento  e’ in Italia : Aliquota IVA 22%;
– Se l’ appartamento è all’ Estero : non imponibile art. 7 ter D.P.R. 633/72;
d) Provvigioni per prenotazioni di Autonoleggio:
– Se la prestazione dell’autonoleggio avviene in Italia: Aliquota Iva 22%;
– Se la prestazione dell’ autonoleggio avviene fuori Italia:non imponibile  art. 9 D.P.R. 633/72;
e) Provvigioni per servizi assicurativi: esente da Iva ai sensi art. 10dpr633/72
N.B. Riferimenti normativi
D.P.R. n.633/72 disciplina dell’Iva
Il regime ordinario delle provvigioni prevede che l’agenzia dettagliante trattenga la Commissione spettante nel momento del pagamento al Fornitore del servizio . In quel momento, la  legge iva prevede che sorga il momento impositivo dell’Iva se dovuta e quindi in quel momento sorge  per l’Agenzia, l’obbligo dell’emissione della fattura.

La Fattura  normalmente viene emessa , annotata in un apposito registro per la numerazione progressiva e successivamente registrata entro i 15 giorni successivi dalla data di emissione (art. 23 legge Iva ).

La fattura, deve contenere sempre il riferimento all’articolo normativo che prevede l’esenzione o la non imponibilità dell’Iva es:

esente art. 10 d.p.r. n. 633/72 ( assicurazioni – guide )

non imponibile art 7  ( servizi extra italia )

art. 9 comma 1 ( trasporto internazionale )

AUTOFATTURE ricevute da Tour Operator
Termine di Registrazione: L’Autofattura mensile emessa dal Tour operator può essere registrata entro il termine della Dichiarazione Iva Annuale, senza conteggiare la relativa imposta se evidenziata

L’importo della provvigione deve essere contabilizzato al netto dell’Iva come ricavo E’ opportuno  registrare le autofatture con due codici Iva diversi a seconda che siano riferite a Viaggi nella UE (con Iva esposta ma non detraibile ai sensi art. 74-Ter, p.8) ovvero a Viaggi Fuori UE (art.9).
Circolare Minfinanze N. 328/E del 24/12/1997 ed il D.M. n. 340 del 30/07/1999.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

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Fatturazione di servizio singolo : ( es. volo aereo o Hotel ):

a) Vendita di soggiorni alberghieri in Italia:  soggetto ad aliquota Iva 10%

l’ importo comprensivo di ricarico  viene  fatturato ed annotato nel registro delle fatture emesse .i.
Al cliente verra’ emessa fattura con le regole della fatturazione ordinaria

La fattura di acquisto al netto dell’albergo viene annotata nel registro degli acquisti ordinari, e l’iva è   detraibile .

Attenzione: se l’acquisto avviene da un’alra agenzia di viaggi o operatore di prenotazioni ( es Utell) la fattura non riporta l’iva evidenziata e pertanto la stessa sarà indetraibile. Attenzione la sola vendita di casa vacanza o appartamento in affitto è esente da iva art. 10 mentre la rivendita ad esempio di B&B da soggetto imprenditoriale o meno o di affittacamere è soggetta ad Iva 10% . Al proprietario o gestore va richiesta ricevuta ordinaria ( se B&B occasionale) con bollo da € 2,00 ovvero se imprenditoriale va richiesta fattura con evidenziata Iva ad aliquota 10%

b) Locazione di alloggi in Italia: esente esente art. 10 punto 8 , D.P.R. 633/72;
Locazione di soggiorni in appartamenti all’ estero: si tratta di  vendita di appartamenti privati  situati fuori dell’Italia e pertanto la prestazione beneficia della non imponibilità dell’Iva prevista  dal quarto comma lettera a) dell’articolo 7 el D.P.R. 633/72 .
c) Vendita di soggiorni in Alberghi all’ Estero : mon imponibile Iva   
si tratta della vendita di un servizio soggetto ad iva nel paese di destinazione ( se U.E)  il servizio dell’Agenzia di Viaggi è non imponibile Iva ai sensi dell’art. 7 ter mentre l’agenzia di viaggi potrebbe  recuperare l’iva eventualmente addebitata in fattura dagli Hotels situati nei Paesi dell’ Unione Europea  tramite una procedura di richiesta del rimborso Iva da effettuare successivamente al ministero estero
d) Vendita di Singoli Servizi turistici di solo trasporto di persone:

( vettori Aerei , navi, treni etc)

* Trasporti in Italia : Aliquota IVA 10%

* Trasporti Internazionali : non imponibile art.9, DPR 633/72 ;

* Trasporti estero su estero : Fuori Campo Iva ai sensi Art. 7, Dpr 633/72;

* Guida turistica: esente at. 10

e) Vendita di Servizi di Autonoleggio:
– Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Italia e Paesi U.E.: Aliquota IVA 22%;
– Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Paesi extra U.E.: Non Imponibili art. 9;
f) Rivendita ai Clienti di Servizi Assicurativi su viaggi e trasporti: ESENTI IVA ART. 10.

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La privacy nelle agenzie di viaggi

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La tutela della Privacy nelle agenzie di
viaggio

Annoso problema per le agenzie di viaggi è la questione di come gestire in modo adeguato i dati che vengono forniti dai clienti, spesso molto personali e a volte legati a stato di salute, caratteristiche personali o informazioni che non si vorrebbero rilasciare.privacy agenzie viaggi

Le agenzie di viaggio,nello svolgimento della loro
attività, accedono e raccolgono dati e notizie che
riguardano i clienti e le loro caratteristiche personali.

Normativa di riferimento:

• Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il (Codice della
Privacy), d.lgs.30/06/2003 n° 196.
• Il decreto contiene norme e procedure riguardo il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.trattamento dei dati personali relativi a persone
fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.
Le agenzie di viaggio, nello svolgimento della loro attività, hanno determinati obblighi.
• La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.

•  stato di salute, eventuali handicap o intolleranze alimentari, o situazioni fisiche che possano determinare problematiche di viaggio, vaccinazioni obbligatorie o gestione di visti di ingresso.

La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.
• L’eventuale trasmissione dei dati non sensibili è ammessa previo consenso del cliente, salvo che il trattamento non sia necessario per assicurare ilservizio.
• Se il trattamento riguardai i dati sensibili, per la loro trasmissione a terzi è obbligatorio acquisire il CONSENSO DELL’INTERESSATO.
• In ogni caso l’agenzia di viaggi ha l’obbligo di informare il cliente in merito alla raccolta deidati e al loro trattamento
L’agenzia di viaggio deve sempre dare l’informativa all’interessato circa le modalità del trattamento dei dati personali e dei suoi diritti.
• L’informativa, predisposta su moduli prestampati deve contenere:
• Le finalità e le modalità del trattamento
• Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
• I soggetti ai quali si comunicano i datie l’ambito di diffusione degli stessi.
• I diritti spettanti all’interessato.
• Gli estremi identificativi del titolare del trattamento di almeno un responsabile
L’agenzia di viaggio che vuole trasmettere i dati a terzio inviare a casa del cliente materiale pubblicitario, deve acquisire il suo consenso in modoesplicito.
• Normalmente, tale consenso si ottiene facendo sottoscrivere al cliente, al momento della stipula del CONTRATTO DI VIAGGIO , una clausola di questo tipo:
• “ Ai sensi del d.lgs. 196/2003, ricevuta l’informativa rispetto
al trattamento dei miei dati personali, autorizzo a inviare al
mio domicilio materiale promozionale e pubblicitario
dell’agenzia di viaggio. “
• Per fornire notizie relative ai dati sensibili,il cliente dovrà firmare un modulo
aggiuntivo in cui dichiara l’autorizzazione al trattamento
Tutti coloro che trattano i dati personali devono
custodirli e conservarli in modo da ridurre il
rischio di distruzione o di perdita dei trattamenti.
• Le agenzie di viaggio inoltre, hanno l’obbligo di prestare la massima attenzione al trattamento dei dati sensibili in caso di prenotazioni relative a persone diversamente abilie di pratiche relative ai visti previsti da norme di sicurezza internazionale
Il cliente dell’agenzia di viaggio ha determinati diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano.
• essere informato sulle finalità e modalità del trattamento.
• ottenere l’aggiornamento , la rettifica, o l’integrazione dei dati.
• ottenere la cancellazione dei dati in violazione della legge.
• opporsi al trattamento dei dati personali per fini pubblicitari.
• Il cliente può esercitare i suoi diritti,con una richiesta rivolta al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata

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