Monthly Archives: Giugno 2016

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fondo di garanzia delle agenzie di viaggi

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il 30 Giugno 2016 il Fondo Nazionale di Garanzia attualmente gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) cesserà la sua operatività.

Non ci sarà alcuna proroga e, a partire dal 1 Luglio 2016, la legislazione vigente prevede che ogni singola Agenzia si doti di una copertura in grado di garantire dal rischio di fallimento o insolvenza della stessa il cliente che acquista un pacchetto turistico.

La legge in vigore non prevede sanzioni amministrative o pecuniarie in quanto ritiene il soggetto giuridico che non dimostri di avere questa copertura non autorizzato all’ esercizio della professione per l’area specifica dell’organizzazione, intermediazione e vendita dei pacchetti di viaggio.

Ma facciamo luce su questo fondo poiché non molti, pur addetti ai lavori conoscono bene cos’ è e come funziona.

Il fondo di garanzia è stato istituito a seguito dell’emanazione di queste norme che riguardano il settore agenzie di viaggi e il rapporto contrattuale cliente/agenzia:

Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”

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Direttiva CEE n. 90/314 78.71 KB 25 downloads

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le...

Art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79

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Codice del Consumo 387.65 KB 18 downloads

Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) Il Codice del Consumo...

D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

In quali condizioni interviene?

Il Fondo Nazionale di Garanzia deve intervenire quando:

A) subentra in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore ( Tour Operator) o dell’intermediario, ( Agenzia di Viaggi intermediaria) al  rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
B) deve garantire  il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a);

C) fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

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Che cosa è il pacchetto turistico?

Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. Il pacchetto turistico, per essere considerato tale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del turismo che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico, come ad esempio itinerari programmati, visite ed escursioni guidate con presenza di accompagnatori o guide, ecc.

Il Fondo non interviene:

quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.;
se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti;
se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico;
se l’istanza è proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di tutela.

Come opera il Fondo?

Il Fondo opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono demandati compiti decisionali, di intervento e di controllo.
Lo presiede il Direttore Generale del Turismo ed ha come componenti i rappresentanti di tre amministrazioni pubbliche centrali.

Come presentare la domanda di rimborso?

L’istanza di rimborso al fondo non è soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.


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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

Analizziamo il regime fiscale e contributivo  applicabile delle guide e accompagnatori turistici analizzato anche a seguito dei vantaggi rappresentati dall’introduzione del regime forfetario unico e la proroga del regime dei minimi.

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Prima di addentrarci nella complessità di situazione e di norme individuabili per capire i vantaggi dell’una o dell’altra impostazione fiscale cerchiamo di fare chiarezza su cosa significa esercitare la professione di Guida Turistica e cosa invece significa esercitare come accompagnatore turistico poiché spesso si fa confusione sui due ruoli e sulle specifiche competenze che, ricordiamo, essendo professioni turistiche  sono soggette  a una particolare abilitazione  professionalizzante in ambito provinciale  ( per Roma anche a uno Standard europeo sulla formazione minima richiesta  dal  C.E.N. comitato europeo di normalizzazione)




Tale Standard indica che la guida turistica deve possedere una professionalità a carattere multidisciplinare, alla cui formazione concorrono numerose materie: una guida deve sapere illustrare il territorio in cui opera, nei suoi molteplici aspetti che includono la storia, la storia dell’arte, l’archeologia, l’architettura, il paesaggio, le istituzioni sociali e politiche del paese visitato e tutte le manifestazioni materiali ed immateriali che contribuiscono a formare l’identità culturale di un territorio. Il C.E.N. riconosce importanza alle tecniche di comunicazione, alla gestione dei gruppi, alle tematiche interculturali, materie specifiche della professione di guida, che la normativa italiana deve recepire.regime fiscale guida turistica

La guida turistica è la persona che, per professione, accompagna gruppi e comitive nelle visite di opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici e paesaggi rilevanti dai punti di vista storico, artistico e naturale. Nel luogo della visita prevista, può affiancare l’Accompagnatore turistico in alcune delle fasi di accoglienza e accompagnamento del gruppo
Illustra ed espone le attrattive locali Accompagna il gruppo nella visita dei siti di interesse turistico descrivendone le caratteristiche storiche, artistiche e culturali, a piedi o in bus.

La guida turistica ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività è esente da iva  ai sensi del comma 22 dell’art. 10

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

L’esenzione ha quindi natura oggettiva ( prestazione ) e non soggettiva ( prestatore)

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide.

L’accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall’inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Ha inoltre il compito di informare tutti i membri del gruppo sugli usi, i costumi, le leggi e le particolarità dei luoghi di transito e di destinazione, anche se a livello generico in quanto le informazioni più dettagliate sulla storia, i monumenti o le zone da visitare saranno fornite dalle guide turistiche locali. Dovrà occuparsi delle formalità di frontiera e doganali e ha il compito di relazionare, all’organizzazione per cui presta servizio, l’andamento del viaggio, informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi emersi.

Nell’ambito di questa attività esistono delle vere e proprie specializzazioni. L’accompagnatore per viaggi outgoing viene, definito all’estero tour manager mentre quello in incoming viene definito all’estero tour leader e diventare  “capogruppo” di comitive di turisti, sia italiani sia stranieri;  il tour leader riveste un ruolo di grande importanza: è lui che aiuta lo straniero a interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese e a promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

L’accompagnatore turistico ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività  non ha alcuna agevolazione iva e pertanto le sue prestazioni sono soggette ad aliquota ordinaria IVA attualmente 22%.

Da questo punto di vista quindi almeno l’adozione di un regime dei minimi può livellare le differenze attualmente presenti in materia di IVA ( eliminandola per entrambi)  mantenendo inoltre quella sull’IRAP già prevista per il regime ordinario.

Infatti i  redditi di guide e accompagnatori  sono soggetti all’IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche), ma non all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere.

Quindi capito bene il proprio ruolo, la guida turistica o l’accompagnatore turistico debbono innanzitutto capire quale sarà il proprio fatturato potenziale annuo che deriverà dai contratti stipulati con il propri committenti ( Agenzie di Viaggio Incoming)

Si possono aprire diverse prospettive:

A) Reddito fino a € 5.000 annuo per i quali la guida o l’accompagnatore possono avvalersi di una forma di “collaborazione occasionale.” Fattispecie ipotizzabile soprattutto per le guide più giovani che pur in possesso di abilitazione professionale non riescono a stipulare un contratto di prestazione con un’agenzia di Viaggi Incoming.

Attenzione: E’ severamente vietato dalla normativa l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto proprio o per conto di Hotel etc. La guida turistica e l’accompagnatore per esercitare la propria professione devono vincolarsi a un contratto di prestazione professionale effettuato con l’agenzia di viaggi 

La normativa nazionale ripresa da quella regionale prevede infatti che le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici non possono nei confronti dei turisti esercitare attività’ estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività’ di carattere commerciale. Questo significa che non possono esercitare attività concorrenziale  con le agenzie di viaggio e l’ accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive di agenzie di viaggio di imprese di trasporto di pubblici esercizi e simili.

B) Reddito superiore a  € 5.000 annue può applicarsi ( ed è molto favorevole)  il nuovo regime forfetario in forza del quale le guide turistiche e gli accompagnatori turistici  che hanno ricavi annui fino a 30.000 €  ( codice Atecofin 79 )  pagano un forfait pari al 15% del 67% di questi ricavi  meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell’art. 1° della Legge n° 190 del 2014, la Legge di stabilità per il 2015).
Negli altri casi è più favorevole il “regime forfetario”, specie per le nuove attività (che godono, per i primi tre anni, di un ulteriore sconto di un terzo del 67% dei ricavi, per cui l’imposta sostitutiva del 15% si paga sul 45% dei ricavi e non sul 67%, percentuale da cui si devono dedurre sempre i contributi previdenziali) e se si usufruisce dell’agevolazione contributiva prevista per le sole nuove attività di impresa e quindi perché si è iscritti alla gestione commercianti INPS per cui si evita il minimo contributivo annuo per essa previsto (pari, nel 2015, a 3.543 Euro) e si applica soltanto l’aliquota contributiva più bassa rispetto a quella della gestione separata (pari, nel 2015, rispettivamente al 22,74% ed al 27,72% (2)).

Per quanto riguarda poi il regime contributivo (previdenziale) di queste attività, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici hanno la possibilità di scegliere fra l’iscrizione alla gestione separata INPS e quella alla gestione commercianti INPS.

(Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 14069 del 2006  e  l’INPS, con circolare n° 12 del 2008 )

L”iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un’attività di lavoro autonomo occasionale (quindi prive del possesso di partita IVA) e superano il limite di 5.000 Euro di reddito annuo derivante da queste attività previsto dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, oppure a quelli che la esercitano in modo professionale (cioè da lavoratore autonomo con Partita IVA), mentre l’ iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l’attività in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del n° 5 dell’art. 2195 del Codice Civile e per il fatto che le professioni turistiche non hanno un ordine professionale che gestisce un albo od un elenco, l’iscrizione al quale è condizione per esercitare l’attività professionale ed impedisce quella al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio).

Ciò significa che, fermo restando quanto previsto per l’attività autonoma occasionale dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, la guida turistica professionale ha la scelta fra l’aprire soltanto la Partita IVA e , di conseguenza, pagare i contributi alla gestione separata dell’INPS, oppure, oltre all’apertura della partita IVA, iscriversi anche al Registro delle Imprese e, pertanto, pagare i contributi alla gestione commercianti sempre dell’INPS. Sta a lei valutare la convenienza dei due regimi contributivi.

Si tenga presente, a questo proposito, che il “regime forfetario unico” (ma non il “regime dei minimi”) permette, come abbiamo visto in precedenza, soltanto alle guide turistiche esercenti un’attività di impresa, cioè a quelle iscritte al Registro delle Imprese, e che usufruiscono di tale regime fiscale di pagare i contributi INPS solo in base all’aliquota percentuale prevista per la gestione di appartenenza e non del minimo contributivo per essa eventualmente previsto (tale minimo, come abbiamo detto, esiste per la gestione commercianti ma non per la gestione separata).
Infine, segnaliamo che la maggioranza delle guide turistiche professionali ha finora optato per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ma dire, come fanno alcuni, che questa è obbligatoria per le guide all’inizio dell’attività e con fatturati modesti è errato, perché non tiene conto della possibilità di scelta di cui sopra e perché costringerebbe la guida ad effettuare, a fine di carriera (di solito), una ricongiunzione onerosa dei contributi versati in un’altra cassa per potersi vedere calcolata la pensione sul totale dei contributi versati in due casse diverse.

Questo problema, a meno di una riforma futura che elimini l’onerosità della ricongiunzione dei contributi pensionistici versati in casse differenti, istituto peraltro fortemente illogico in un regime pensionistico contributivo come il nostro, in cui le regole per il calcolo della pensione sono uguali per tutte le gestioni (o casse) previdenziali, non è oggi eliminabile per gli eventuali contributi versati inizialmente alla gestione separata in quanto lavoratore autonomo occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 Euro, ai sensi del 2° comma dell’art. 44 della Legge 326/20

C) Reddito superiore  ai 30.000  premessi e quindi applicazione del regime ordinario con aggiunta di IVA 22% ( nel caso dell’accompagnatore)  e la redazione degli studi di settore.
(Le guide ricadono sotto il Codice Ateco 79)
Ci sono alcune condizioni per rientrare nel Regime Forfetario, per esempio le spese dell’anno precedente non devono superare 5.000 euro.
Se si rientra in tale Regime :
– Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre.
Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
– L’imposta unica è del 15 %.
– Per le nuove attività, l’aliquota è del 5 % per 5 anni.
– Non si paga l’addizionale Irpef regionale e comunale.
– Non si devono compilare gli Studi di Settore, lo Spesometro, la Black List.
– Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, è possibile pagare solo la percentuale e non la quota fissa.
Tuttavia consigliamo di pagare comunque la quota fissa, al fine di maturare l’anno contributivo.
– Non si deve versare l’IRAP.
– Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
– Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
– Sulla fattura non si effettua la ritenuta d’acconto del 20 % e si incassa l’intero ammontare lordo.
Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere :
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’’ art. 1, comma da 111 a 113.
Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’ art. 58 e 59 della Legge 190 / 2014″.
– Per gli accompagnatori che adottano il Regime Foretario, non si incassa e non si versa l’IVA.
– Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
– Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
(Il precedente “Regime dei Minimi” (vedi sezione specifica) può essere prorogato per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento del quinquennio o del raggiungimento dei 35 anni di età. Oppure si può optare per il nuovo “Regime Forfettario”).

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tassazione affitto d’azienda

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tassazione affitto aziendaLa Tassazione dell’affitto d’azienda
Molte volte le imprese si trovano per necessità di gestione o per convenienza a dare in affitto la propria azienda. Spesso questa rappresenta una valida alternativa alla cessione e consente al concedente  che si trova nell’impossibilità di gestione o per altre vicende una risorsa importante per ricevere un utile dall’azienda stessa pur eliminando ogni e qualsivoglia costo inerente alla gestione Sorvolando sulle garanzie e sulle modalità di salvaguardia da prendere in considerazione quando si affida una gestione a terzi ( si pensi solo alle problematiche legate alle recensioni  per attività ricettive o ristorative) che meritano un articolo a parte, analizziamo  qui la problematica della tassazione della stessa ai fini fiscali.
Questa può presentare situazioni diverse  in funzione della natura del concedente,  ( se società o imprenditore individuale) ed in particolare se a seguito della concessione in affitto dell’azienda tale soggetto mantenga o meno la qualifica d’imprenditore, poiché i canoni d’affitto percepiti a seguito della concessione in affitto dell’azienda sono soggetti ad Iva solo se il concedente continua a mantenere  la qualifica di imprenditore successivamente alla  locazione dell’azienda.
Si determinano quindi due possibilità :
A) Il  concedente  ( proprietario dell’azienda ) perde momentaneamente la qualifica di soggetto commerciale (ad esempio per affitto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale), e quindi la sua partita Iva viene cancellata.
Gli affitti  incassati in tale periodo sono esclusi dal campo di applicazione del tributo sul valore aggiunto, e rientrano in quello dell’imposta di registro proporzionale, nella misura del 3% (C.M. n. 26/1985). È, tuttavia, possibile beneficiare di un risparmio d’imposta, se il contratto d’affitto d’azienda distingue il canone riferibile alla parte immobiliare rispetto a quello relativo alla parte restante del complesso aziendale affittato: la prima frazione sconta, infatti, la minor misura del 2%, a differenza dell’ordinario 3%, che continua a gravare sulla quota non immobiliare;
B) se oggetto della locazione è un ramo d’azienda dell’imprenditore individuale, che continua in tal modo ad esercitare la parte di azienda non locata, ( l’ imprenditore cede un’attività ma continua  ad esercitarne un’altra e quindi rimane in possesso della partita IVA) in questo caso , i canoni di locazione rientrano sempre nel campo di applicazione dell’Iva, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di euro 200 ovvero nella misura dell’1% qualora l’azienda comprenda fabbricati strumentali il cui valore prevale su quello delle attrezzature mobili (art.35, comma 10-quater, D.L. 223/06).
C) Il concedente ( proprietario) è una società e in questo caso pur in presenza di una attività ceduta mantiene la sua partita iva che non può essere cancellata in quanto soggetto giuridico a se stante, anche in questo caso l’affitto sarà soggetto ad IVA.
Solo per l’imprenditore individuale, quindi, nel caso in cui avvenga l’ affitto dell’unica azienda esercitata si configura  la sospensione della soggettività passiva ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, non oltre 30 giorni dalla conclusione del contratto di affitto.

La posizione Iva sarà riattivata al momento della restituzione dell’azienda affittata, oppure non appena sarà iniziata una nuova attività soggetta ad Iva, ma nel frattempo l’imprenditore individuale è esonerato da tutti gli obblighi Iva. Tuttavia, la cessione di un bene affittato comporta la necessità di riattivare la partita Iva, al fine di procedere alla fatturazione e registrazione dell’operazione, alla liquidazione dell’imposta ed al relativo versamento, nonché alla presentazione della dichiarazione annuale (C.M. 30 maggio 1995, n. 154).

Al pari di quanto visto per la fiscalità indiretta, anche in ambito di imposte dirette è necessario distinguere due ipotesi:

locazione dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale;
locazione di ramo d’azienda da parte dell’imprenditore individuale, ovvero locazione d’azienda da parte di società commerciale.
Nel primo caso, ai fini Irpef, il canone percepito dall’imprenditore individuale che ha locato l’unica azienda è qualificabile come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986 e, quindi, rilevante in base al principio di cassa. L’ammontare imponibile è pari alla differenza tra i canoni percepiti e le eventuali spese sostenute per la produzione degli stessi (CTC n. 2489/2002), come le spese di manutenzione e riparazione straordinaria ed ammodernamento (art. 71, co. 2, del Tuir). Diversamente, non rientra nel campo di applicazione dell’Irap, per carenza del requisito soggettivo, non essendo più un imprenditore. Specularmente, se l’affittuario – alla data del contratto di concessione in godimento dell’azienda – non rivestiva già la qualifica di imprenditore commerciale, la acquisisce per effetto di tale operazione: il canone d’affitto diventa, quindi, un costo deducibile dal reddito d’impresa e dalla base imponibile Irap (C.M. n. 148/E/2000).

Nella seconda fattispecie, invece, poiché a seguito dell’affitto il concedente mantiene la qualifica di imprenditore, i canoni sono soggetti ad Iva ordinaria del 22% e all’imposta di registro in misura fissa (euro 200) o dell’1%, e concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, come componenti positivi, essendo imputati alla voce A1) del conto economico, se la l’affitto d’azienda rappresenta il core business dell’impresa, o alla voce A5) qualora si tratti di una mera attività accessoria.


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Esenzione Imu Enti no profit – enti religiosi

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tasi e imuEsenzione Imu Enti no profit – enti religiosi

L’esenzione Imu ( e tasi)  si basa sulla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 dicembre 2012 n. 1/DF, che ha chiarito alcuni aspetti inerenti all’esenzione IMU prevista per gli enti non commerciali che svolgono la propria attività senza scopo di lucro.

La stessa ha infatti identificato le modalita per l’esenzione stabilendo che è prevista solo per gli immobili destinati “esclusivamente” allo svolgimento di attività con modalità non commerciali.

Il regolamento emanato con decreto ministeriale 19 novembre 2012 n.200, ha definito all’art.3 i requisiti necessari per qualificare le attività non profit come svolte con modalità non commerciali.
I requisiti generali sono:

  1. a)  il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, ecc;
  2. b)  l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione per il perseguimento delloscopo istituzionale;
  3. c)  l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, in favore di altroente che svolga un’analoga attività istituzionale;

L’ente, ai fini dell’esenzione, deve prevedere tali requisiti nello Statuto, da adeguare eventualmente entro il 31 Dicembre 2012, o (per gli enti ecclesiastici che non hanno Statuto) in un Regolamento redatto in forma di scrittura privata registrata, da tenere a disposizione dei comuni, ai fini dell’attività di accertamento e controllo.

L’estensione dell’esenzione anche agli immobili ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), seppure pro quota, secondo determinati rapporti di proporzionalità, sarà possibile solo a partire dal periodo di imposta 2013.

L’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosceva l’esenzione dall’ICI a “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222”.

La suddetta esenzione veniva riconosciuta quando ricorrevano contemporaneamente:

  • un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
  • un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.Per quanto riguarda il requisito soggettivo, occorre precisare che l’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, fornisce la nozione di enti non commerciali, individuandoli negli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.

La norma in esame prevede, dunque, che nell’ambito degli enti non commerciali possono essere compresi:

  • gli enti pubblici, vale a dire gli organi, le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali;
  • gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli entidisciplinati da specifiche leggi di settore.

Occorre precisare che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose.

Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

  • assistenziali
  • previdenziali
  • sanitarie
  • didattiche
  • ricettive
  • culturali
  • ricreative
  • sportive
  • e delle attività indicate dall’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”.

Bisogna innanzitutto sottolineare che ai fini del riconoscimento dell’esenzione la Corte di Cassazione in varie sentenze (Cfr.: sentenze n. 10092 del 13 maggio 2005, n. 10646 del 20 maggio 2005) ha affermato che non rileva l’attività indicata nello statuto dell’ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l’attività effettivamente svolta negli immobili.

Le attività meritevoli di usufruire del regime di favore in materia di ICI erano:

  1. a) Le attività didattiche

Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti.
Ai fini dell’applicazione della norma di esenzione è necessario che:

  • l’attività sia paritaria rispetto a quella statale; detta circostanza implica una serie di obblighi (ad esempio, l’accoglienza di alunni portatori di handicap, l’applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l’obbligo di pubblicità del bilancio, le caratteristiche delle strutture e l’adeguamento a standard previsti) ed offre la garanzia del rispetto delle caratteristiche che la legge ritiene imprescindibili nell’insegnamento;
  • la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni. Il regolamento potrà prevedere criteri di selezione nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità di posti, ma non potrà stabilire limiti all’accesso (ad esempio: l’esclusione degli alunni che non hanno conseguito una certa media); e l’attività non debba chiudere con un risultato che superi il sociale.Dall’esame delle disposizioni che disciplinano la materia – in particolare la legge 21 marzo 1958, n. 326, che regola i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, attuata con il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869; le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, che fissano le caratteristiche delle strutture, la tipologia dei gestori e la tipologia degli utenti – risulta che, per ottenere l’esenzione dall’ICI, devono sussistere le seguenti modalità di esercizio delle attività ricettive. Per la “ricettività sociale” (il cosiddetto housing sociale), è necessario che le iniziative mirino a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali (ad esempio: centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle proprie residenze, comunità alloggio); che si tratta di attività attraverso le quali gli enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee; che le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri e strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo (si tratta, in sostanza, di attività caratterizzate dall’attenzione a situazioni critiche).

E’ indispensabile sottolineare che per entrambe le fattispecie è determinante anche l’entità delle cosiddette “rette”, che devono essere di importo significativamente ridotto rispetto ai “prezzi di mercato”. In definitiva sono escluse dall’esenzione dall’ICI: le strutture, in possesso di autorizzazioni per “ricettività complementare”, che si comportano da albergo.

  1. b) Le attività di religione e culto

La norma di esenzione richiama tra le attività di religione e di culto solamente quelle di cui all’art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che, come innanzi precisato, sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”. Pertanto, l’esenzione dall’ICI poteva essere riconosciuta solo agli immobili adibiti alle attività appena indicate.

Veniamo ora all’IMU. Gli artt. 3 e 4 del D.M. 19 novembre 2012 n.200, emanato ai sensi dell’art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27, specificano i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.

In particolare, l’art.3 del suddetto decreto prevede che le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedono:
a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

  1. b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
    c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’art.4 del suddetto decreto, prevede ulteriori requisiti.
– Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse:
a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale;
b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
– Lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;

  1. c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.
    – Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

-Lo svolgimento di attività culturali e attività ricreative si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

-Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le medesime attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo dell’operazione.

L’art.5 del D.M. 19 novembre 2012 n.200, inoltre, disciplina l’individuazione del rapporto proporzionale prevedendo:
1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell’articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo.
2. Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla
lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell’immobile.
3. Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un’utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività.
4. Nel caso in cui l’utilizzazione mista, è effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992,ovvero delle attività di cui alla lettera i) svolte con modalità commerciali.
5. Le percentuali determinate per ciascun immobile , si applicano alla rendita catastale dello stesso in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.

Con la risoluzione n. 1/DF dello scorso 3 Dicembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito alcuni aspetti circa l’applicabilità dell’IMU agli enti ecclesiastici.
Richiamando la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la risoluzione del Ministero, ribadisce la non applicabilità agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti delle norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private
(tra cui il possesso di uno statuto), ma prevede la predisposizione da parte degli stessi enti di un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata da tenere a disposizione dei comuni, che recepisca le clausole dell’art.10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997. Ciò significa che gli enti ecclesiastici devono, comunque, conformarsi alle disposizione di cui all’art.3 del regolamento n.200 del 2012, circa i requisiti per lo svolgimento di attività con modalità non commerciali.

La suddetta risoluzione, sottolinea l’applicazione dell’esenzione IMU agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività con modalità non commerciali , e la decorrenza del 1° Gennaio 2013 per l’esenzione con riferimento al rapporto proporzionale.

Con questo riteniamo di essere esaustivi nella interpretazione fornita.


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Normative regionali Agenzie di Viaggi e Turismo

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Normativa regionale per apertura Agenzia di Viaggi e Turismo

informazioni-aprire-agenzia-viaggi

In collaborazione con il  Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo direzione generale turismo pubblichiamo i riferimenti legislativi che operano a livello regionale per la competenza delle Agenzie di Viaggi e Turismo.

I dati sono  aggiornati con la  collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti son presenti i link per contattare gli uffici di riferimento preposti.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Regione Legislazione Siti Istituzionali
Abruzzo L.R. 12 gennaio 1998 n. 1
L.R. 12 gennaio 1998 n. 1 mod.con L.R. 5 del 18.02.2010
Circolare del 29.03.2011
www.consiglio.regione.abruzzo.it
Basilicata L.R. N. 8 DEL 29.03.1999 www.basilicatanet.it
www.aptbasilicata.it
Calabria L.R. 5 aprile 2008, n. 8 www.consiglioregionale.calabria.it
Campania Decreto Dirigenziale n.144 del 29.04.2011
Circolare Esplicativa
http://burc.regione.campania.it
Emilia Romagna L.R. 31 marzo 2003, n. 7 www.emiliaromagnaturismo.it
Friuli L.R. 16 gennaio 2002, n. 2
DPReg 7 maggio 2002, n. 127
DPReg 26 ottobre 2005, n. 372
www.regione.fvg.it
Lazio L.R. 6 agosto 2007, n. 13, REGOL. REG. 24 ottobre 2008 n. 19 burl.ipzs.it
Liguria Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
www.regione.liguria.it
Lombardia Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 www.regione.lombardia.it
Marche L.R. 11 luglio 2006, n. 9
D.G.R. 25.06.2007
www.regione.marche.it
Molise L.R. 25 ottobre 1996, n. 32 www.regione.molise.it
Piemonte L.R. n. 15 del 30 MARZO 1988 www.regione.piemonte.it
Puglia L.R. 15 novembre 2007 n.34 (BURL N.164 del 19.11.2007) www.regione.puglia.it
Sardegna L.R. 13 luglio 1988. n. 13 www.regione.sardegna.it
Sicilia L.R. 6 aprile 1996, n. 27 www.regione.sicilia.it
Toscana L.R. 23 marzo 2000 n. 42 www.regione.toscana.it
Trentino TRENTO
Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
Decreto Presidente della Provincia n. 2-55/Leg in data 25 gennaio 2006
BOLZANO
Documentazione per l’attivazione di un’agenzia di viaggio e turismo
www.turismo.provincia.tn.it/Agenzie/
www.turismo.provincia.tn.it/
Umbria L.R. 27 dicembre 2006 n. 18 www.turismo.regione.umbria.it
Val D'Aosta D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 www.regione.vda.it
Friuli L.R. 4 novembre 2002, n. 33 www.consiglioveneto.it
 i riferimenti legislativi sono aggiornati dalla redazione con la collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti contattare gli uffici preposti.

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Agenzie di Viaggi : imposta di bollo

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imposta bollo agenzie viaggi

L’imposta di bollo quando metterla quando serve quando non non serve

Per informazioni su come funziona il bollo con la nuova fattura elettronica in vigore dal 2019 anche per  Agenzie di Viaggio  vedere il nostro nuovo articolo qui

http://www.turismoefisco.it/imposta-di-bollo-su-fatture-elettroniche-2019/

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 642/1972 e si applica all’ emissione di documenti quali : Fatture, Estratti Conto, Note, Documenti di accredito o addebito, Ricevute o Quietanze, è soggetta all’ Imposta di Bollo mediante applicazione della Marca amministrativa da € 2,00 pari alle vecchie 2.500 lire , solo se coesistono entrambe le seguenti condizioni:- gli importi indicati nella fattura emessa non sono stati assoggettati ad Iva perché non imponibili, esenti, non soggetti, fuori campo, ecc. E’ il caso ad esempio dell’estratto conto emesso per la biglietteria, per i pagamenti, o la ricevuta ordinaria di cassa etc.

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                     IMPOSTA DI BOLLO: adempimenti

– va applicata l’imposta di bollo se l’ importo del documento supera € 77,47.

Se invece il documento emesso contiene l’ indicazione di un importo per il quale è stata emessa fattura con un’ Iva evidenziata allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’iva.

In questo caso è necessario indicare che “trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall’ Imposta di Bollo”

(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.).

Vediamo ora come l’imposta di bollo si applichi ad alcuni documenti emessi dalle imprese turistiche quali Agenzie di Viaggi e Tour Operators:

1) Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : NO

2) Fattura emessa per commissioni su viaggi fuori Cee o voli internazionali (art. 9):

se l’ Importo è inferiore ad Euro 77,47: NO Bollo,

se l’ importo è superiore ad Euro 77,47: Bollo Euro 2,00;

3) Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47 : Bollo Euro 2,00;

4) Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili:

Bollo Euro 2,00= se la parte non imponibile o non soggetta è superiore a Euro 77,47;

5) COPIE CONFORMI ALL’ ORIGINALE: se richieste, anche di documenti con Iva, applicare marca da Euro 2,00;

6) Fatture per Anticipazioni ai sensi art. 15 Dpr 633/72: Bollo Euro 2,00= se superano Euro 77,47=;

7) Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator:

In questo caso vale l’ esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell’ art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

La Marca da Bollo va applicata sull’originale inviato al Cliente o Agenzia corrispondente, mentre sulla copia interna sarebbe bene indicare “Bollo sull’ originale”.


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requisiti per avvalersi della L. 398 /1991

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turismoefisco formazioneQuali associazioni possono applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 391/1991?

 

Sicuramente l’applicazione della  legge n. 398 del 1991 può apportare enormi benefici nel panorama  del terzo settore no profit e sportivo dilettantistico, a favore di quegli enti che,  unitamente all’attività istituzionale vogliano  svolgere anche una attività di natura commerciale.

Vediamo in dettaglio quando e come avvalersene e soprattutto i requisiti necessari.

legge 398 1991

 

 

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • Associazioni sportive dilettantistiche –> solo se  iscritte al Coni
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

 

Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti  necessari per l’accesso al regime forfettario della L. 398/1991

 

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

possono accedere  al regime 398/91 tutti gli enti associativi che contemporaneamente:

  • Non perseguono finalità di lucro nel proprio svolgimento dell’attività istituzionale;
  • Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (e sono  iscritte nel relativo registro) attraverso l’affiliazione  ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni
  • Conseguono proventi dell’anno precedente, derivanti dall’ attività commerciale, ( es sponsorizzazione) non superiori a euro 250.000.

 

 

Molto spesso il primo periodo di imposta di una attività  risulta essere inferiore all’anno solare,  a questo scopo l’Agenzia delle Entrate, con la

Icona

Risoluzione del 16 05 2006 n 63 148.24 KB 30 downloads

Risoluzione del 16 05 2006 n 63. Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva...
, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:

  • I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale;
  • Le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale.

devono considerarsi, invece,  esclusi da questo  limite:

  • I proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; ( incasso quote soci o iscritti)
  • I proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
  • I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.)
  • I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir.( attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e  le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per poter usufruire del regime forfetario ex legge 398/91 è necessario:

  • optare mediante comportamento concludente, ( usufruendo della stessa) da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, l

Icona

modulo comunicazione SIAE per regime 398/1991 19.15 KB 582 downloads

Modello da inviare all'Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale  da parte...
competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.

L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro o revoca.

Quali sono le agevolazioni previste dal regime 398/91 ai fini Iva?

Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 consente di determinare forfetariamente l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).

                                                                                   L. 398/1991  operazioni soggette o non soggette ad IVA:

Diritti TV o trasmissioni radio —> Imponibile IVA per 2/3

Attività commerciali spettacoli sportivi e pubblicità —> Imponibile IVA al 50%

Sponsorizzazioni —> Imponibile IVA  50% (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)

Attività istituzionali —> non imponibile IVA

Determinata l’Iva a debito, è necessario effettuare il versamento trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.

Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%:

  • il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031;
  • il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032;
  • il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033;
  • il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo).

Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.

Le agevolazioni ai fini Ires introdotte dal regime 398/91?

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

(Le società sportive dilettantistiche applicano, invece, il coefficiente del 3% al totale dei proventi e componenti positivi di reddito, in quanto qualsiasi entrata, sia istituzionale sia commerciale, è attratta nel reddito d’impresa.)

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b):

  • proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)
  • proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto. ( Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13, la mancata redazione del rendiconto di raccolta fondi è sanzionabile con la sanzione amministrativa, da euro 1.032 ad euro 7.746, prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ma non è causa di fuoriuscita dal regime. In caso di impossibilità di ricostruzione dei dati, attraverso la contabilità, relativi agli eventi, i proventi ad essi relativi verranno considerati di natura commerciale).
  • L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:
    • massimo due eventi l’anno
    • importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro
    • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.

L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.

Per conteggiare i proventi imponibili ai fini Ires, sulla base dell’analisi delle fonti normative e di prassi disponibili (Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11/02/1992, D.M. 18/5/1995, Circolare SIAE 19/12/1992, n. 712) si applica una sorta di principio di cassa allargato.

Pertanto, sia ai fini della determinazione del reddito, sia del plafond dei 250.000 euro:

  • in assenza di fattura devono computarsi tutti i proventi commerciali incassati nell’anno
  • a questi dovranno aggiungersi
    1. tutti i proventi fatturati e incassati nell’anno
    2. tutti proventi fatturati ma ancora non riscossi.

Quanto appena detto non rileva per quanto attiene l’iva da versare trimestralmente, dovuta al momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del corrispettivo in assenza di fatturazione.

 

Quali sono le agevolazioni ai fini Irap introdotte dal regime 398/91?

 

Per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), se l’associazione svolge anche attività di natura commerciale, il valore della produzione netta (base imponibile Irap) è determinato come segue.

                                                                     Base Imponibile Irap

da considerare ( non detraibili ai fini IRAP)

da non considerare in aggiunta ( detraibili ai fini IRAP)

Per determinare l’imponibile Irap è necessario prendere l’imponibile Ires ( come da schema precedente) più il 3% del proventi derivanti dall’attività commerciale a cui vanno aggiunti:

  • le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
  • i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale o collaborazioni occasionali;
  • gli interessi passivi.
  • N.B. le prestazioni di cui ai contratti sportivi nel limite di 7.500€ ed oltre sono interamente deducibili dalla base IRAP
  • I contributi I.N.A.I.L.
  • le spese sostenute per apprendisti, disabili o personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
  • compensi e premi o rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a istruttori, insegnanti o personale con contratto sportivo di cui all’art. 67 C.1 lett. m del T.U.I.R.

 

Quali sono gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge n. 398/91?

Obbligatorio

non obbligatorio

tenuta del  Registro IVA Minori previsto dal DM 11/02/1997 è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire. Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione in cui l’associazione deve annotare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le entrate percepite nel mese precedente. ( Per le S.S.D. il libro giornale essendo le stesse in contabilità ordinaria obbligatoria con separata annotazione delle quote in attività istituzionale da compensi per attività commerciale)

tenere i libro soci e il verbale delle assemblee dei soci sempre aggiornato.

emissione di fattura con determinazione di IVA ordinaria per le sponsorizzazioni, cessione di diritti, vendita dio gadget etc

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto ( per la S.S.D: registrazione in contabilità ordinaria)

presentare il modello unico Enti non commerciali ( entro il 30/09) (per le S.S.D. il modello unico società)

presentare il modello 770 se tenuti,

rendicontare tutti gli eventi effettuati per raccolta fondi,

certificare i corrispettivi per gli accessi alle manifestazioni sportive indette mediante titoli di ingresso ( biglietti) o abbonamenti che rechino il contrassegno SIAE

effettuare rigorosamente tutte le operazioni bancarie pari o superiori a € 1.000,00 (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)  con strumenti tracciabili ( assegni, bonifici, carta di credito) e mai in contante sia in entrata che in uscita

  • redazione dell’inventario e del bilancio
  • per la A.S.D. la tenuta dei registri obbligatori quale il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e di magazzino. ATTENZIONE per la S.S.D. questi registri sono invece obbligatori essendo una società di capitali e quindi tenuta alla contabilità ordinaria per legge.
  • Per la A.S.D. e la S.S.D. la fatturazione dell’attività istituzionale mentre entrambe debbono effettuare e registrare quelle dell’attività commerciale.
  • Emissione di scontrini e ricevute fiscali ( per attività istituzionale)
  • per la A.S.D. la comunicazione e dichiarazione annuale IVA ( in presenza di sola attività istituzionale) mentre la S.S.D. è sempre tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA anche in presenza di sola attività istituzionale.( comunicazione a zero)
Come avviene la fuoriuscita dal regime ex legge n. 398/91?

Gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non devono superare il limite annuo di euro 250.000 dei proventi da attività commerciale, onde evitare la decadenza dal regime agevolativo.

Il superamento del limite determina la fuoriuscita dal regime dal mese successivo al quello in cui il limite viene superato. A partire da questo momento si applicheranno le regole generali di versamento dell’Iva e di calcolo di Ires e Irap dovute.

Dunque, per l’esercizio in cui è avvenuto il superamento, si evidenzieranno due distinti periodi di imposta, ognuno dei quali sarà assoggettato a regimi contabili e fiscali differenti.

Cause di decadenza dal regime della L. 398/1991:

  • superamento del limite dei 250.000€ annui di proventi derivanti dall’attività commerciale;
  • effettuazione di operazioni di importo superiore a €516,46 attraverso strumenti di pagamento non tracciabili ( pagamento di operazioni per cassa)
  • Mancata tenuta del registro ai sensi del D.M. 11/02/1997  ( registro delle movimentazioni) e impossibilità di ricostruzione dello stesso attraverso idonea documentazione
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    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate 93.46 KB 891 downloads

    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
  • Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 legge n. 289/2002 ( associazioni sportive)  e art. 148 del T.U.I.R.  e ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità

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Lazio: Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) n. 586 del 2016

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case vacanza

In accoglimento del ricorso, del regolamento impugnato devono essere annullati specificamente gli artt.: o Art. 3, o Art. 6, co. 2, o Art. 7, co. 2, lett. a), o Art. 7, co 3 o Art. 7, co 4, o Art. 9, co. 1 o Art. 9, co. 3,lett. a), o Art. 18 mentre  l’art. 19 “Abrogazione” del nuovo regolamento non è stato abrogato. La normativa di fatto stravolge la normale gestione di case vacanza strutture turistiche extraalberghiere .  Esaminiamo i vari articoli .

 

TAR LAZIO – Roma, Sezione 1 TER: Sentenza 13/06/2016, n. 6755
Integrale: Strutture ricettive extralberghiere – Case e appartamenti per vacanze e B&B – Nuova disciplina – Regolamento della Regione – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Parere obbligatorio – Principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche – Rispetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 586 del 2016, proposto dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato-Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv.ssa St. Ri.,

Art. 3, (Periodi di chiusura) 1. I Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l’anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.

2. I periodi di chiusura di cui al comma 1, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9, comma 3, lettera a). Art. 6, co. 2, (Hostel o Ostelli)

3. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all’apertura degli Hostel o Ostelli. Art. 7, co. 2, lett. a), (Case e appartamenti per vacanze) 2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare. Pertanto le Case e appartamenti per vacanza in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati . Art. 7, co 3 e 4 3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata: a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale; b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.

4. L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Art. 9, co. 1 (Bed and Breakfast) 1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura. Art. 9, co. 3,lett. a), 3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all’anno nei restanti comuni Pertanto i B&B in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati Art. 18. (Disposizioni transitorie) 1. L’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del R.R. 16/2008 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell’attività e della conseguente classificazione, provvedono all’adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA ai sensi dell’articolo 14, entro il 31 dicembre 2015. 4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007. 5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi. Si può concludere affermando che i B&B e le CAV non imprenditoriali sono stati di fatto abrogati; ma le motivazioni della sentenza vanno commentate in quanto apportatrici di ulteriori complicazioni per le decisioni future che le nostre istituzioni dovranno prendere:

Nella sentenza si legge.”

A)“…………… Nel parere, in particolare, si esprimevano perplessità in ordine alle disposizioni del regolamento che:impongono vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, prescrivendo onerosi (e a volte materialmente impossibili) obblighi di adeguamento anche alle strutture esistenti. …………. ……… Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: ………….. Persuasive altresì le obiezioni critiche dell’Autorità in ordine alle disposizioni di cui agli artt. 7, co. 4, e 9, co. 1. Vi si prevede, solo per CAV e B&B, il vincolo strutturale e dimensionale della disponibilità di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati. …….. “ 1. Quanto esposto in sentenza è inesatto in quanto anche le Guest House hanno l’obbligo di un salone di minimo 14 mq. 2. Il Regolamento prevede che l’attività di B&B, CAV e Guest House si possa esercitare ESCLUSIVAMENTE in appartamenti accatastati come abitativi (con la conseguente tassazione di civile abitazione) 3. Se si potesse (ma non si può) esercitare in immobili senza il salone di minimo mq 14 l’appartamento perderebbe il requisito di abitativo ( art.40 lettera c del Regolamento Edilizio del Comune di Roma) e verrebbe probabilmente classato dall’Agenzia delle Entrate come immobile speciale e pertanto con destinazione D2. L’Agenzia sarebbe quindi obbligata a determinare la nuova rendita catastale (notevolmente più alta dell’abitativa); ma questo sarebbe il male minore, infatti essere classificati in D2 comporta la perdita dei benefici collegati alla categoria abitativa. Cioè: a. La prima casa-ABITAZIONE PRINCIPALE (B&B) perderebbe l’esenzione dall’IMU e dalla TASI e verrebbe tassata come D2 -ALBERGHIERA b. Le seconde case perderebbero il requisito abitativo, e verrebbero tassate come D2 – ALBERGHIERE c. L’AMA passerebbe da ABITATIVA ad ALBERGHIERA (Cat. 8) Per gli appartamenti dati in locazione le tasse sono a carico del proprietario che potrebbe chiedere la rescissione del contratto o un canone maggiorato di conseguenza l’affittuario potrebbe o dovrebbe chiedere un contratto commerciale con l’avviamento.

B)“…………… ( pag. 8) …l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario ………..” Questo significa che la Regione dovrà demandare all’Agenzia delle Entrate il compito di definire l’imprenditorialità o meno delle strutture ricettive extra-alberghiere

C)“…………… La rilevata illegittimità delle disposizioni ora in rassegna si riflette sull’art. 18 del regolamento censurato, che anch’esso risulta pertanto illegittimo ……..” Leggendo le motivazioni dell’abrogazione dell’art. 18 sembrerebbe che non sia stata compresa la “ratio”; . Infatti tale articolo è stato inserito per tutte quelle strutture che erano state erroneamente autorizzate dai Comuni che avevano applicato le misure minime inserite nei Regolamenti precedenti, ma in contrasto con le metrature minime necessarie per ottenere l’abitabilità dell’immobile in base al regolamento edilizio del comune di appartenenza della struttura autorizzata. Con la conseguenza che se venissero revocate le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dai Comuni, di cui sopra, nascerebbe un contenzioso tra Gestori e Comuni. Ricapitoliamo lo scenario che si ha a seguito della sentenza del TAR: B&B NON IMPRENDITORIALE ABROGATO B&B IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 CAV NON IMPRENDITORIALE ABROGATO CAV IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 GUEST HOUSE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14


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competenza dei servizi per il turismo -Roma

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Servizi per il turismo: le competenze passano all’Agenzia Regionale del Turismo

La Città metropolitana di Roma Capitale non è più competente in materia di servizi per il turismo.

È ora l’Agenzia Regionale del Turismo a svolgere tutte le funzioni legate al turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco, stabilimenti balneari), come disposto con la delibera di Giunta regionale del Lazio n. 56/2016, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale 17/15.

Si comunica pertanto che gli uffici di Via Nomentana 54, sede di riferimento per i servizi svolti in precedenza dalla Città metropolitana, non sono più aperti al pubblico per la presentazione delle varie istanze.

I contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica a disposizione degli utenti sono presenti sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale (area servizi al cittadino – turismo e professioni turistiche), unitamente alla modulistica che rimarrà valida fino a nuova indicazione.

Le comunicazioni e le istanze (relative a professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco e stabilimenti balneari) dovranno essere indirizzate unicamente a:

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Via Parigi n. 11 – 00185 Roma
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it (posta elettronica certificata).


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Regole per la corretta gestione fiscale di una A.S.D. o S.S.D. no profit

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Obblighi fiscali di una A.S.D. o una S.S.D. no profit 

obblighi fiscali asd

Analizziamo tutti i requisiti necessari per la corretta gestione di una A.S.D. o una S.S.D no profit.

Tutte le organizzazioni costituite in forma associativa o societaria sportivo dilettantistica per la corretta gestione della normativa fiscale devono adeguarsi ai seguenti punti che riassumiamo:

1. Regolarità dello Statuto con la presenza delle indicazioni previste dalla legge 289/2002 (presenza nella denominazione dell’indicazione di Associazione Sportiva Dilettantistica, democraticità e rispetto delle norme e regolamenti CONI, FSN, EPS);

2. Regolare possesso del Certificato di Iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive del CONI per l’anno soggetto ai controlli e per i successivi da prendere nell’area riservata del CONI ;

3. Regolare invio del Modello EAS nei termini previsti dalla Legge e suoi aggiornamenti in caso di variazione dei dati e del modello SIAE ( se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali) ;

4. Rispetto degli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa fiscale n(Modello UNICO e 770).

Requisiti normativi: ai sensi dell’ Art. 148 comma 3 TUIR ci sono  delle precise regole da rispettare per potersi qualificare come ente no profit. “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.” La detassazione prevista dal citato art. 148 comma 3 del TUIR e dall’Art. 4 DPR 633/1972 è subordinata al possesso dei citati requisiti qualificanti e all’invio del Modello EAS. Deve essere assolutamente chiaro che la non imponibilità vale solo nel caso in cui le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali sono svolte nei confronti di soci o tesserati alla medesima organizzazione nazionale.

Prima di effettuare qualsiasi attività è necessario che ci sia da parte dell’associazione  il tesseramento alla FSN o EPS a cui si è affiliati. In mancanza di tale presupposto, l’attività verrà ritenuta di tipo commerciale.

Ricordiamo anche che l’imposta di bollo deve essere assolta sulle ricevute non fiscali superiori a euro 77,47. Le stesse, riferite all’attività non soggetta a imponibile prevista dal citato articolo 148 comma 3 del TUIR, dovranno essere accompagnate da marca da bollo da 2,00 euro.

Inoltre è bene sapere che tutte le attività diverse da quelle previste dai fini istituzionali indicati sullo statuto saranno ritenute di natura “commerciale” e pertanto per tali attività dovrà essere rilasciata  fattura con applicazione di IVA ordinaria

La problematica infatti è proprio l’eventuale natura commerciale che dovesse essere ravveduta dai verificatori in luogo dfi quella meramente istituzionale che si è dichiarata.

In tal caso il rischio di vedersi accertare redditi di natura commerciale con le conseguenti riprese a tassazione è estremamente probabile.

Cosa serve per chiarire che si tratta di attività istituzionale e non commerciale?

1. Esistenza effettiva del rapporto associativo (modalità di iscrizione, delibera del C.D. per nuovi soci, univocità della tipologia di soci, democraticità, ecc)

2. Effettivo rispetto delle clausole sociali (regolare convocazione delle assemblee e regolare svolgimento nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e dallo Statuto, ecc).

3. Tenuta dei libri sociali e contabili (libro degli associati, delle adunanze, ecc.)

4. Bilancio o rendiconto annuale da approvare in sede assembleare 5. Documenti contabili (fatture e ricevute da conservare) e contratti sottoscritti

Tutte le eventuali verifiche tenderanno infatti a controllare:

– Mancanza del vincolo associativo

– Democraticità e partecipazione alla vita associativa

– Temporaneità del rapporto associativo

– Inosservanza dello statuto (convocazioni, assemblee rinnovo cariche sociali)

– Attività svolte in modalità non conformi ai fini istituzionali

– Contenuto e tenuta dei libri sociali

– Distribuzione indiretta di utili  anche mediante contratti di lavoro o di affitto delle strutture effettuati in maniera esagerata o inadeguata

– Vincoli familiari tra i soggetti amministratori o rappresentanti

– Adozione di strategie di prezzo/offerta tipica di un ente commerciale

– Marketing attraverso canali pubblicitari  radio televisivi cartellonistica etc

In quest’ambito, si comprende che assume una particolare importanza lo Statuto dell’Associazione, che dovrà corrispondere alle reali esigenze della realtà associativa, secondo le norme che regolano l’attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, e i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci (sia di approvazione dei bilanci che di rinnovo delle cariche elettive) che dovranno essere tenuti sempre in ordine, in appositi registri e possibilmente con un numero progressivo. Questo faciliterà la loro archiviazione e la loro ricerca in caso di necessità. E’ importante altresì far presente che è opportuno che i verbali siano quanto più possibili precisi e approfonditi in modo da non andare incontro a contestazioni da parte di eventuali organi verificatori. A titolo di esempio, segnaliamo che anche decisioni quali l’acquisto di gadget da regalare in particolari occasioni/eventi o debbano essere indicati fra le decisioni del Consiglio direttivo, così come deve esserne indicata la modalità di cessione a titolo gratuito (in mancanza di tale indicazione, il controllo da per scontato che le magliette saranno state “rivendute” ritenendo tale attività commerciale e l’eventuale entrata derivante dalla vendita soggetta a Iva). La tenuta in ordine della documentazione (verbali del C.D., delle Assemblee e delle relative convocazioni) vi consentirà di dimostrare il reale vincolo associativo (e non rapporto di clientela) che hanno i soci e le modalità del loro coinvolgimento alla vita associativa. La presenza di vincoli “familiari” all’interno degli organi sociali renderà più fragile la vostra posizione! Attenzione: gli ispettori potranno acquisire informazioni utili per l’individuazione di eventuali punti di debolezza della vostra associazione anche attraverso questionari da diffondere ai soci.

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